Commissione Parlamentare Consultiva
in materia di riforma fiscale
DELEGHE TRIBUTARIE E NUOVA TASSAZIONE DELLE IMPRESE(1)
Direttrici della riforma
Mi inoltro immediatamente nel tema che mi è stato assegnato, asserendo che il senso di questa riforma appare più nitido oggi, al completamento dellopera; certo, già allepoca dellapprovazione delle deleghe fiscali si poteva delinearne il profilo, ma solo entrando nel merito dei singoli provvedimenti ed esaminando la loro articolazione sono emersi, anche a noi stessi, i vari tasselli di un disegno compiuto. Cerco di trarre un primo bilancio.
La riforma ha avuto tre direttrici. Essa ha puntato in primo luogo ad affrontare un aspetto propedeutico a qualsiasi tentativo di sanare gli altri caratteri distorti del sistema tributario italiano. Ovvero, ha puntato preliminarmente a rimuovere quellinsieme di particolarismi, di provvedimenti ad hoc, di eccezioni e frammentazioni delle norme generali, che costella tutta la costruzione fiscale. Quindi, unopera di razionalizzazione che non è mai unopera che raccoglie applausi o allarga il consenso elettorale, proprio perché deve eliminare particolarità e rimuovere privilegi incorporati allinterno della legislazione. E ancor meno raccoglie applausi quando la situazione è generalizzata e ogni categoria di contribuenti ha almeno una nicchia particolare dalla quale viene fatta uscire.
Il problema è che, non diversamente da come è stato costruito il nostro sistema di welfare e il sistema previdenziale, anche il sistema fiscale è stato costruito per categorie, con provvedimenti che si giustificavano solo in virtù della forza contrattuale e elettorale di alcune di esse, delle improvvisazioni del momento, della debolezza del Parlamento rispetto alle lobbies.
(Tavola 1 e 1-bis]
Basta dare uno sguardo alla tab. 1 per avere unidea di quale frammentazione vi fosse dietro labolizione dei contributi sanitari. Sia per quelli classificati come tali in senso stretto, sia per i contributi minori (Enaoli e tubercolosi), categorie specifiche pagavano in modo diverso; altrettanto si pagava in modo diverso su base territoriale; lagricoltura aveva aliquote ulteriormente differenziate. Non so quali inconvenienti presenti lIRAP, ma certo possiede il pregio di aver fatto pulizia totale di questa giungla. Eppure, la Tab. 1 non è che in un esempio tra tanti che si potrebbero fare. In altri campi, ad esempio nel lavoro dipendente, vigevano indennità che non rilevavano ai fini previdenziali, alcune assoggettate a IRPEF e altre non assoggettate (o assoggettate in modo parziale). Per lILOR avevamo settori esenti e settori sottoposti, e, anche allinterno dello stesso settore, lassoggettamento avveniva in relazione a una discriminazione arbitraria, comè quella dei tre dipendenti. Si può continuare con lIVA non pagata in base al bilancio, ma forfettariamente, da tutta lagricoltura e con unaltra serie di particolarità riguardanti ancora lIVA. La deducibilità dei tributi toglieva una buona fetta di trasparenza al sistema fiscale. Si potrebbe andare avanti allinfinito con questo tipo di richiami. Ci siamo trovati di fronte, come Commissione dei Trenta, ad un sistema che non sospettavamo (parlo per me, in realtà) fosse arrivato a questo grado di frammentazione.
Certamente lopera di razionalizzazione è unopera importante, se non altro perché elimina la corruzione mentale che si genera quando ogni categoria si sente impegnata a costruirsi il proprio fisco. E opera importante, perché è preliminare a qualsiasi programma di riduzione del carico fiscale; un programma che può essere intrapreso, pena laccentuazione delle iniquità, solo dopo che il carico sia stato distribuito in modo equo e uniforme su tutti i contribuenti.
Questa impostazione non implica che non si possano più varare politiche settoriali, ma che tali politiche vanno impostate lasciando integra luniformità del sistema fiscale, e puntando su misure ad hoc, mirate allo scopo, temporanee, giustificate in modo trasparente dallinteresse collettivo. E un principio che ovviamente dovrà essere applicato anche al welfare e alla previdenza (anche se va osservato che nella previdenza il sistema a calcolo contributivo produrrà questo risultato, ma a partire dal 2010).
Il secondo obiettivo della riforma fiscale mirava alla semplificazione del sistema e a un rapporto più disteso tra fisco e contribuenti. Su questo non mi dilungo. Cito solo la riforma dellaccertamento (centrata sul contraddittorio col contribuente) e la riforma del sistema sanzionatorio, in qualche modo collegate tra loro. In più, vanno citate tante altre innovazioni legislative sorte a lato delle deleghe fiscali: lautotutela, il diritto di interpello e lo statuto del contribuente. Questultimo, già licenziato dal Senato, sarà varato dal Parlamento in breve tempo. Nellambito delle deleghe, la dichiarazione unificata e linformatizzazione porteranno ulteriori elementi di semplificazione e civiltà (compattamento di debiti e crediti; esito entro un anno della dichiarazione presentata).
Valuteremo sul campo se tali misure sono in grado di portare ad una effettiva tranquillità per il contribuente. Certamente, tutte le proposte della Commissione sono state guidate dallintento di rafforzare questa finalità, scontando che, come quando si interviene sulla viabilità per migliorare il traffico, il primo giorno si producono intasamenti e fastidi e solo col tempo appaiono i benefici.
Terzo aspetto della riforma - qui entro anche un po più nel merito del tema che mi è stato assegnato - è lo spostamento di carico contributivo. Uno spostamento, però, sui generis, che non corrisponde al tradizionale spostamento che si verifica nellambito di un sistema a tassazione progressiva.
Cè certamente un "più" e "meno", con una ratio specifica, nella distribuzione del carico fiscale.
Il "più" di entrate (il finanziamento) è insito, sia allinterno delle stesse deleghe sia allesterno di esse, nella chiusura di una serie di valvole di elusione. I due aspetti di questa riforma prima citati (razionalizzazione da un lato e semplificazione dallaltro), per quanto perseguiti in sé, non sono neutri dal punto di vista del gettito. Inoltre, la revisione della tassazione delle rendite finanziarie e dei capital gain (provvedimento originale, su cui dirò qualcosa in seguito) va anchessa annoverata tra i canali di redistribuzione del carico fiscale.
A mio avviso, nelle deleghe che perseguono obbiettivi di razionalizzazione troviamo un gettito superiore a quanto preveda la relazione tecnica. Questo vale per la revisione della base imponibile del lavoro dipendente e per la revisione dellIVA, ma anche per altre. Basti pensare (e prendo a caso dal corpo delle deleghe) che lIVA va a bilancio per lagricoltura, in sostituzione del regime forfettario, il commercio delle barre fiscali è stato chiuso con la normativa sulle ristrutturazioni, tutte le indennità e i fringe benefits nella retribuzione del lavoro dipendente rilevano ai fini della base imponibile previdenziale, e si può continuare con la revisione del pro rata IVA, il credito di imposta sui dividendi (che spetta al socio soltanto nella misura delle imposte pagate dallimpresa e non, come avveniva precedentemente, in misura piena e con conguaglio da accantonare in sospensione dimposta presso limpresa), ecc.
Anche la parte di semplificazione del sistema produrrà gettito di cassa non indifferente. La nuova procedura di accertamento con adesione contribuirà a ridurre il contenzioso, accelerando la definizione delle pendenze col fisco (aiutata in ciò dalla revisione del sistema sanzionatorio che consente abbattimenti delle sanzioni in caso di adesione e pone fine alla sproporzione tra infrazione, sanzione e capacità contributiva). Gli amministratori saranno meno deresponsabilizzati rispetto agli illeciti fiscali delle società, perché chiamati a risponderne in solido. La stessa unificazione degli adempimenti in regime di informatizzazione indurrà a maggiore fedeltà fiscale, perché la dichiarazione unica ai fini INPS, IVA, IRAP, IRPEF, INAIL, non potrà più dare cifre incoerenti tra loro ché queste, malgrado la diversità di base imponibile, balzerebbero subito in evidenza e verrebbero immediatamente riscontrate.
Fuori dalle deleghe, esiste un ventaglio di micro-tassazioni in aree che costituivano sostanzialmente delle zone franche. Vari provvedimenti, alcuni solo progettati, chiudono, con unopera di bisturi sapientemente mirata, zone di elusione e consentono un maggior contrasto dellevasione: lo scioglimento delle società di comodo (con lattribuzione di un reddito presuntivo ai beni non strumentali); il computo dei trasferimenti pubblici nel reddito di impresa (non sarà più possibile dichiarare perdite quando in realtà si hanno profitti); lobbligo di registrazione dei contratti di affitto e compra-vendita; la revisione del catasto; gli incentivi alla scoperta dellevasione ICI; listituzione di nuovi sostituti dimposta (amministratori di condominio), la normativa sui beni promiscui ecc. Altri provvedimenti mirano a far emergere redditi in nero e a riportare nella sfera personale cespiti e patrimoni che ora non lo sono. Tutto ciò produrrà gettito aggiuntivo.
Ai "più" delle entrate fiscali corrispondono dei "meno", che danno una impronta alla riforma. Quelle entrate addizionali andranno a finanziare una detassazione formale nel settore delle imprese, che è sicuramente più forte di quanto comunemente percepito.
La tassazione societaria è stata rivista essenzialmente con lIRAP, la Dual Income Tax e il provvedimento sulle ristrutturazioni aziendali. Anche la nuova tassazione dei dividendi fa parte dellinsieme di provvedimenti destinati alla revisione dellimposizione societaria. Nel suo complesso, questa parte della riforma è favorevole allimpresa: è finanziata, quindi, da entrate provenienti da coloro che indebitamente erano esclusi da principi generali di tassazione (talvolta le stesse imprese).
Il gettito IRAP
Perché parlo di detassazione con riferimento al complesso dei provvedimenti riferiti alla tassazione societaria? Per ciò che riguarda lIRAP si è affermata una diffusa opinione contraria: ossia che costituisca sostanzialmente un aggravio per la maggioranza dei contribuenti o di intere categorie di contribuenti.
La Commissione dei Trenta ha esaminato la nuova imposta con particolare attenzione, con lintento di vagliare tutte le possibili distorsioni, nonché tutte le possibili sistematicità di azione che in essa potevano essere insite; in primo luogo perché non le avrebbe accettate e avrebbe chiesto le dovute correzioni. La mia personale valutazione, che si basa su calcoli personali, è che lIRAP, disegnata per mantenere "la parità di gettito" con i tributi soppressi, non rispetti tale "parità" ma dia gettito inferiore. Limposta è stata ormai largamente studiata, dalla Morgan Stanley, dalla Banca di Roma, dal Credito Italiano, dalla Banca dItalia, oltre che da singoli studiosi. Le mie valutazioni sono in linea con ciò che emerge da questi studi.
Faccio riferimento a quello dellUfficio Studi della Banca di Roma (autori: F. Cascone - S. Lugaresi G. Oricchio), i cui risultati mi sembrano, più immediatamente percepibili ad occhio nudo. Il grafico 1 è riferito ad un settore a caso (materiali elettrici). Avrei potuto prendere a riferimento qualsiasi altro settore, producendo sempre lo stesso effetto visivo, (vedi grafico 2, 3, e 4, ancora scelti a caso) Lasse verticale dà la misura dellincidenza della tassazione prima dellentrata in vigore dellIRAP, in proporzione del patrimonio netto di ogni singola impresa (i bilanci sono tratti dalla Centrale dei Bilanci 1995). Sullasse orizzontale è misurata lincidenza della tassazione complessiva che si sarebbe avuta lo stesso anno con una imposizione IRAP, sempre in proporzione dello stesso patrimonio netto. Quindi, il patrimonio netto è soltanto un fattore di omogeneizzazione, introdotto al puro scopo di compattare il grafico.
(Grafici 1 - 2 - 3 - 4)
La linea obliqua (bisettrice) segna il descimine di indifferenza tra nuova e vecchia tassazione; sopra di essa, la sostituzione delle vecchie imposte con lIRAP è sfavorevole, sotto è favorevole. Come si può vedere, la maggior parte delle imprese si colloca sotto la linea, e tanto più sotto quanto più alta la è tassazione che aveva in precedenza (in relazione al patrimonio netto). Cè una nebulosa che appare in basso, con imprese che si trovano addensate attorno alla linea, in su e in giù. Si può vedere che anche sulla linea verticale, che corrisponde ad una tassazione precedente pari a zero, lintroduzione dellIRAP non comporta solo peggioramenti, ma anche miglioramenti.
Si tenga presente che questo grafico sovrastima gli effetti dellIRAP, in quanto non tiene conto della soppressione dellICIAP, dellesclusione dei premi INAIL dalla base imponibile e di ulteriori revisioni della base imponibile (apprendistato e formazione lavoro) introdotte dopo il parere della Commissione dei Trenta. Il grafico non tiene neppure conto della clausola di salvaguardia, che la Commissione dei Trenta ha voluto, fosse asimmetrica, riferita soltanto alle imprese sottoposte ad un salto di imposta verso lalto e non pure a quelle con un salto di imposta verso il basso. Tale clausola opera (in primissima approssimazione) come una linea che slitti verso lalto, parallelamente alla bisettrice tracciata nel grafico (si faccia riferimento alla Figura 4); linea che lascia al suo esterno quelle imprese, particolarmente colpite dallintroduzione dellIRAP, per le quali la tassazione di competenza viene attenuata e riportata verso la linea di limitazione.
La Commissione avrebbe voluto che la salvaguardia fosse stata tale da lasciare sopra la linea (di salvaguardia) un numero alto di imprese, per le quali essa dovesse agire come limite per i pagamenti. Avrebbe voluto anche che essa rimanesse ferma per tre anni per dare alle imprese più esposte allIRAP tempo effettivo per adeguarsi. La scelta del Ministero è stata di portare lo slittamento troppo in alto e di farlo salire ulteriormente verso lalto nel corso dei tre anni di salvaguardia. Ritornerò poi sullargomento.
La mia convinzione, al di là delle cifre ufficiali e pur nel rammarico di ciò che non è stato con la clausola di salvaguardia, lintroduzione dellIRAP comporterà una perdita di gettito tra i due e i tremila miliardi. Se ho ragione, essa introduce, circa tremila miliardi di sgravi fiscali, essenzialmente nel settore delle imprese. Anche il Ministro comincia a dubitare che il 4,25% sia unaliquota di equilibrio.
E vero che il grafico è riferito solo a società di capitali e non a coloro il cui reddito di impresa è tassato in sede IRPEF. In questultimo caso, non si possiede unestensione di studi indipendenti, come quella prodotta per le società di capitale. Abbiamo, però, dei campioni di dichiarazioni dei redditi chiesti dalla Commissione bicamerale Riforma Fiscale in sede di audizioni, ad artigiani, commercianti, mondo agricolo, categorie professionali e al mondo imprenditoriale in genere. Tale copiosa quantità di dati è stata esaminata con molta attenzione, perché, come detto, non si voleva che ci fossero modi sistematici (e quindi distorsioni) nelloperare della nuova imposizione. E ovvio che qualcuno pagherà in più e che qualcuno in meno, ma era importante per la Commissione che non fosse individuabile a priori chi fosse destinato a pagare di più e chi di meno; che non ci fosse, cioè, unassociazione stretta tra una classificazione delle imprese per tipologia o categoria e la loro collocazione in relazione agli effetti dellimposta.
Questa massa di informazioni, prodotta dalle stesse categorie, conferma in grandi linee i dati che il Ministero cita nella relazione alla legge. Si verifica in media (tenendo conto delle nuove aliquote IRPEF e detrazioni) un miglioramento per coloro che hanno redditi tra lo 0 e 60 milioni, un sostanziale pareggio per chi ha redditi tra 60 e 135 milioni, e un aggravio per chi supera i 135, dove laggravio medio su questultima categoria dovrebbe aggirarsi attorno ai due milioni. Se si tiene conto che il 95% di artigiani e commercianti e l80% delle categorie professionali si colloca nella classe 0-60 milioni, si ha anche, per le società di persone e per i professionisti, una sostanziale conferma del quadro che emerge per le società di capitale; quadro di detassazione implicita del reddito dimpresa.
Certo, anche nel caso di società di persone la variabilità è enorme in ogni classe di reddito. E questo comporta che si riscontrino anche aggravi sostanziali per chi è tra 0 e 60 milioni.
Anche a causa di questa variabilità, sarebbe stato importante che la clausola di salvaguardia fosse stata posta in modo più stringente per dare la certezza a tutti che non ci sarebbe stato alcun salto significativo dimposta nellimmediato, e che, in presenza di un tale esito finale, vi sarebbe stato un tempo di aggiustamento adeguato (tre anni).
Io non escludo che la debole salvaguardia incorporata nella "clausola" specifica varata dal Governo derivi anche dalla preoccupazione del Ministero per la possibile differenza di gettito tra imposte abolite e IRAP (inclusi i suoi effetti indiretti dovuti allaumento dellimponibile IRPEF e IRPEG).
Tuttavia, personalmente avrei dato, massima priorità allobiettivo che lIRAP entrasse in vigore in modo "dolce". Se vi erano preoccupazioni di allargare in tal modo una probabile scopertura di gettito, avrei scelto, piuttosto che rendere poco protettiva la clausola di salvaguardia (e sempre meno nei due anni successivi), la strada di renderla simmetrica, tanto per aggravi che per sgravi dimposta; oppure, in alternativa e preferibilmente, avrei scelto la strada di finanziarla con un ritocco allinsù dellaliquota. Di quanto? Tanto quanto necessario a far si che, data una soglia in valore assoluto comunque priva di salvaguardia e fissata per classi di imponibile, nessuno pagasse se sopra di essa oltre il 20 il 30% in più delle imposte abolite, al netto degli effetti di indeducibilità.
3. Processi di traslazione e di modificazione dei comportamenti.
La clausola di salvaguardia è rilevante per le code nei salti di tassazione e per quella parte dimprese che subisce un aggravio. In generale, aggravi e sgravi individuali come stimati dai grafici 1-4 hanno rilevanza in relazione allimpatto immediato sui singoli contribuenti. Se allunghiamo la prospettiva, gli aggiustamenti che dovrebbero avvenire nel tempo rendono pertinente la domanda se effettivamente questa imposta verrà pagata in toto dalle società e dalle imprese individuali o verrà traslata.
Vari processi in questo senso dovrebbero verificarsi. Si pensi ai collaboratori in regime coordinato e continuativo: è lecito attendersi una ricontrattazione dei loro compensi che spinga verso di essi laggravio IRAP, che formalmente è subito da imprese e studi professionali. Si incaricherà il mercato di ciò, in assenza di una facoltà di rivalsa. "Facoltà di rivalsa" che, se non prevista esplicitamente, non è neppure preclusa da impedimenti giuridici e alla lunga potrà intervenire esplicitamente o implicitamente (salari più bassi di quanto sarebbe stato altrimenti) anche nei contratti di lavoro dipendente. I rapporti di forza contrattuale sono senzaltro favorevoli alle imprese.
Il ragionamento può estendersi ai flussi dinteresse, che forse è il punto più delicato nella tassazione IRAP e dove i rapporti di forza sono sfavorevoli alle imprese? E vero che lIRAP introduce una penalizzazione per chi è più indebitato. Nellanalisi congiunta con la Dual Income Tax emerge inequivocabile una certa predilezione del legislatore per le imprese patrimonializzate o che mirano a patrimonializzarsi: limposizione è premiante per esse. Tuttavia, con una laliquota IRAP che pesa per il 4,25% sul monte interessi, laggravio per chi è indebitato equivale ad unaddizione di 35-40 centesimi di punto sui tassi di interesse pagati effettivamente. Oggi, infatti, per una piccola impresa tali tassi possono aggirarsi attorno allotto, otto e mezzo per cento (nel Sud sono molto più alti); moltiplicati per 4,25 danno unaddizione non discosta da 0,35 centesimi di punto in più. Le imprese si erano indebitate un anno fa a tassi almeno il 4% più alti di quelli attuali e, se lo aveva fatto, li avevano trovati sostenibili. Ora uno 0,35% che si innesta su una imponente caduta dei tassi passivi, non può comportare rischi di sopravvivenza neppure per le imprese più marginali, indebitate per necessità e non per comportamenti elusivi. la Commissione dei Trenta nel suo vaglio dellIRAP ha tenuto come criterio guida che non vi fossero rischi per nessuno di andare fuori mercato.
Al lato del tema relativo alla limitatezza dellaggravio del monte interessi, due altri fattori vanno considerati, sempre riferiti alla questione della tassazione degli interessi attraverso lIRAP. In primo luogo, il fatto che, anche attraverso la performance fiscale, si sia arrivati a porre sotto controllo il bilancio pubblico, ha fatto della riforma nel suo complesso e dei provvedimenti fiscali aggiuntivi uno degli anelli nella catena causale che ha portato poi alla caduta dei tassi dinteresse (effetto-affidabilità). Gli ultimi due ritocchi del tasso di sconto sono stati cumulativamente dell1,25%; nella misura in cui si siano trasmessi ai tassi bancari, il problema della tassazione degli interessi passivi operato dallIRAP è abbondantemente già superato. Senza dire poi della rivalutazione complessiva che le imprese hanno avuto sia per le prospettive dei profitti (conseguenti alla ripresa) sia per la lievitazione dei valori degli stock (boom di borsa e sue diramazioni).
Non è questa, però, lunica risposta al problema posto prima circa la traslazione e quindi circa il "chi paga" in ultima istanza. Se il mutamento dellimposizione che ha introdotto lIRAP e la Dual Income Tax funziona, avremo sicuramente che molti degli impieghi attuali del sistema finanziario verso le imprese saranno cancellati, perché diventeranno mezzi propri di questultime; quindi, a parità di depositi, (perché i depositi nel sistema nel suo complesso non si cancellano) gli intermediari finanziari saranno indotti a maggiore concorrenza per trovare sostituti a quegli impieghi. Se è così, è lecito attendersi che si abbassi lo spread attuale tra i tassi bancari e i tassi di mercato (quale che sia landamento futuro di questi ultimi). La traslazione avverrà allora per azione del mercato, non della contrattazione (perché questultima via è preclusa da rapporti di forza esistenti).
Certo, le imprese percepiranno individualmente tutto ciò come uno stato di natura, continueranno a sentirsi tassate sullindebitamento e sarà difficile per loro ricondurre il processo di regressione dei tassi bancari verso quelli di mercato a una catena causale che ha come primo movens lIRAP stessa; ma, chi ha capacità di vedere laspetto sistemico non può non commisurare i tassi di interesse pagati dalle imprese (benché tassati) con quelli (più alti) che avrebbero prevalso in assenza della nuova tassazione.
Questo argomento ci introduce ad un tema delicato e poco dibattuto, diverso dal tema del "chi perde, e chi guadagna", su cui si concentra lattenzione oggi, ma che, date le cautele introdotte dal legislatore, finirà per essere rapidamente superato. Si tratta degli effetti che la nuova tassazione produrrà domani a livello di comportamenti microeconomici, quando si sarà perso il rapporto con la tassazione precedente; effetti che riguardano indistintamente coloro che avranno guadagnato e che avranno perso. Anche a parità di incidenza con le vecchie imposte, la percezione individuale sarà probabilmente di una tassazione gravante sul costo del lavoro e sullindebitamento. Questultima potrà portare a comportamenti virtuosi e, tra laltro, allapertura del capitale dellimpresa (non necessariamente lapporto dei mezzi propri dellimprenditore ma anche lapertura a nuovi soci, al mercato dei capitali in senso lato, allevoluzione verso strutture societarie giuridicamente più evolute).
Per quanto riguarda la tassazione sul costo del lavoro, reputo non superflua la domanda se stimolerà ladozione di tecniche più meccanizzate e spingerà al risparmio di forza lavoro. Spero che si producano su questo punto studi altrettanto soddisfacenti e numerosi di quanti se ne sono prodotti sul "chi guadagna e chi perde".
La mia impressione è che lIRAP non dovrebbe comportare, rispetto alloggi, un mutamento sostanziale dei comportamenti imprenditoriali. Con lintroduzione dellIRAP, il costo indiretto del lavoro non dovrebbe mutare molto nella media (a parte qualche percepibile riduzione nei settori delledilizia e del commercio). Se tale costo complessivo entra, come entra, nelle decisioni imprenditoriali e produce (ammesso che la relazione di causaeffetto sia stretta) la dinamica che riscontriamo nella domanda di lavoro, non cè motivo di supporre che tale dinamica muti a causa dellintroduzione dellIRAP, essendo il cuneo fiscale rimasto essenzialmente invariato. Ciò che è variata è la denominazione dei prelievi attraverso i quali viene estratta una pressoché identica imposizione indiretta, e non penso che la denominazione faccia differenza per gli imprenditori.
Il ragionamento potrebbe, però, non tanto riferirsi ai costi assoluti del lavoro quanto interessare il rapporto relativo di tassazione fra capitale e lavoro; implicando, cioè, una eventuale non neutralità nel passaggio dalla situazione di partenza alla nuova tassazione nel momento in cui venisse posta a confronto ladozione di una tecnica più meccanizzata con quella di una meno meccanizzata.
Largomento porterebbe ad entrare in questioni dottrinarie e a cercare definizioni allinterno di complessi modelli congetturali, dove la risposta è quasi sempre insita nelle ipotesi di partenza e varia con esse: forza lavoro e capitale sono sostituibili luno allaltro o complementari? Quanto profitto produce un lavoratore aggiuntivo, che non si sarebbe altrimenti generato? Tale profitto è zero e quel lavoratore produce al margine solo i suoi costi?
Per carità, non entriamo nellargomento e affidiamoci a considerazioni di buon senso, le quali inducono a ritenere plausibile che il risparmio relativo di forza lavoro non derivi da variazioni marginali della tassazione del lavoro e del capitale: le tecnologie che si offrono, a risparmio di forza lavoro, sono tali da dominare le precedenti quasi a qualsiasi costo relativo del lavoro. In più, lievi variazioni di costo relativo contano ancora meno se il confronto è fatto con i Paesi dove il costo del lavoro è dieci volte inferiore al nostro. In conclusione, a meno che la crescita del reddito non simpenni, e che politiche di sviluppo funzionino, mi aspetto un trend sfavorevole alla crescita delloccupazione, ma mi aspetto anche che su quel trend sia del tutto ininfluente lintroduzione dellIRAP.
Un conto è affermare che sarebbe stato desiderabile che il carico fiscale sulla retribuzione del lavoro diminuisse (e lIRAP nella sostanza non raggiunge a pieno questo obiettivo), un altro è affermare che lIRAP provochi in sé disincentivi alloccupazione. Questultima affermazione è non sequitur, la prima è seria e certamente non risolta, ponendo un problema sacrosanto che rimane nellagenda del legislatore. Il passo resta da compiere e, quando la situazione lo consentirà, la detassazione già prevista nei documenti ufficiali dovrà, a mio avviso, essere mirata sui contributi indiretti che gravano sul lavoro dipendente e che sono costi per le imprese.
4. La detassazione degli utili prima e dopo.
Fin qui si è parlato di IRAP. La riforma della tassazione delle imprese è, però, congegnata in modo tale da consentire alle imprese che subiscono aggravi fiscali a causa dellIRAP, soprattutto per la loro struttura di bilancio (perché, per esempio, sono altamente indebitate, o hanno bassa redditività o sono sottocapitalizzate), di essere anche le imprese che maggiormente possano sfruttare la Dual Income Tax e compensare gli effetti. Anche il provvedimento sulla Dual Income Tax comporterà dei sacrifici per il bilancio dello Stato e vantaggi per le imprese in quanto riconosce una tassazione agevolata (del 19% anziché del 37%) a quella parte di profitti che corrisponde figurativamente al rendimento attribuito ai nuovi apporti di capitale (inclusi gli utili reinvestiti). Il rendimento figurativo è almeno equiparabile a quello dei titoli di stato e può essere fissato ad un livello superiore (fino a 3 punti in più) per tener conto del rischio dimpresa. Loriginario provvedimento, che limitava a due punti il rendimento addizionale, è stato corretto su indicazione della Commissione.
Abbiamo sollecitato il Ministro a dare forte incisività alla Dual Income Tax per due scopi. Da un lato per andare oltre lobiettivo di rendere neutrale il fisco rispetto alle fonti di finanziamento delle imprese e stabilire di conseguenza una condizione di maggior favore per il finanziamento con mezzi propri. La Dual Income Tax rimuove, infatti, la convenienza a tenere fuori dallimpresa fondi disponibili allimprenditore per utilizzarli, invece, come collaterali allindebitamento delle imprese. Per la Commissione sarebbe opportuno che, qualora fossero tali fondi impegnati allinterno dellimpresa, il rendimento non fosse solo equivalente, ma percettibilmente maggiore.
(Tavola 2)
E bene sottolineare che la Dual Income Tax non penalizza chi è indebitato ma semplicemente premia chi si patrimonializza (e si patrimonializza non soltanto per realizzare investimenti, ma anche per acquisire nuovi partecipazioni e abbattere lindebitamento). Il meccanismo è più potente di quello messo in piedi dalla legge Tremonti (che considero comunque una legge meritoria): a) perché non è condizionato né commisurato ad un incremento degli investimenti, difficile da realizzare con continuità, e (ciononostante) b) il beneficio è permanente; c) è contestuale ad un rafforzamento patrimoniale delle imprese (almeno per le società di capitale); d) è accoppiato ad una riduzione dellaliquota formale sui profitti (dal 53,2% al 37%, senza tener conto dellabolizione della patrimoniale); e) non è rimangiato, in caso di distribuzione degli utili, dal meccanismo della maggiorazione di conguaglio; f) non si presta a comportamenti opportunistici.
Il secondo motivo per la richiesta di un più alto riconoscimento dellagevolazione risiede nel fatto che, malgrado queste proprietà, la Dual Income Tax opera lentamente allinizio. Opera con sempre più forza man mano che si procede nella capitalizzazione e quindi aumenta la parte dei profitti attribuiti figurativamente al rendimento del nuovo capitale (cumulativo) rispetto alla restante parte dei profitti.
Ma ci vogliono comunque molti anni prima che la parte agevolata dei profitti diventi preponderante e la tassazione media raggiunga il 27%, ossia il plafond minimo sotto il quale la tassazione in sede IRPEG non può comunque andare. Lunica accelerazione possibile si verifica quando linvestimento riguardi una società di nuova costituzione, per la quale il capitale è interamente costituito con nuovi apporti e di conseguenza il 27% di tassazione dei profitti opera da subito. Non è poco e probabilmente indurrà comportamenti consequenziali, rafforzati dal fatto che per le società di nuova costituzione il riporto annuo delle perdite è a tempo indefinito (come previsto dal provvedimento sulle ristrutturazioni aziendali).
La Commissione, proprio considerando ciò, avrebbe preferito un meccanismo più rapido anche se con un plafond più alto, però facilmente raggiungibile.
In pratica sarebbe possibile raggiungere un meccanismo più rapido di azione della Dual Income Tax abbassando ulteriormente laliquota agevolata di tassazione dei profitti (prevista ora al 19%, invece che al 37%), oppure alzando il rendimento figurativo riconosciuto. La Commissione ha ritenuto questultima via sicuramente preferibile, perché la prima avrebbe presentato inconvenienti: nel caso in cui si dovesse arrivare ad una aliquota unica di tassazione sostitutiva dei rendimenti finanziari (aliquota per ora fissata al 12,50 per i titoli di stato e 27% per depositi e altri titoli) e dei capital gain (12,5%), tale aliquota singola non può che essere unificata anche a quella che si applica al rendimento figurativo degli apporti di capitale nelle aziende (e quindi aggirarsi attorno al 19%, dovè ora per la tassazione agevolata dei profitti).
Malgrado la soddisfazione normativa alle posizioni della Commissione (che ha portato alla correzione verso l'alto del rendimento addizionale riconosciuto), per il primo calcolo dei profitti soggetti a tassazione agevolata (esercizio 1997) il Ministero ha fissato al 7% il rendimento normale dei nuovi apporti di capitale (contro un rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine che è stato circa del 6,5% nellanno). La fissazione di tale rendimento è condivisibile solo perché si applica a decisioni di capitalizzazione già prese prima ancora dell'entrata in vigore della Dual Income Tax, in un certo senso, labbassamento della tassazione dimpresa che ne consegue rappresenta per le imprese che ne usufruiscono un guadagno insperato (un guadagno, che, non dimentichiamolo, rimarrà permanente). L'altezza fissata per quel rendimento non va bene, però, se dovessimo prenderla come indicazione dei criteri a cui si atterrà in futuro il Ministero. E opportuno, invece, che, con la Dual Income Tax a regime e pienamente in opera come riferimento ex-ante per le decisioni dimpresa, il rendimento riconosciuto sia o si avvicini a quellextra di 3% che è il massimo previsto dalla legge. La convenienza degli imprenditori a investire su sé stessi deve essere sensibilmente percepibile.
Questi orientamenti sono rafforzati dalle considerazioni che suscitano i particolari meccanismi previsti per le società di persone allorché il reddito dimpresa è tassato in sede IRPEF.
In questo caso, sicuramente leffetto della Dual Income Tax è inizialmente molto debole. Sulla prima tranche riconosciuta ai fini della Dual Income Tax, la tassazione agevolata del 19% corrisponde esattamente a quello che si sarebbe pagato comunque nel primo scaglione di reddito. Lagevolazione emerge solo man mano che cresce il reddito attribuito figurativamente ai mezzi propri (con la crescita di questi ultimi) e una volta superato il reddito che corrisponde al primo scaglione. A poco a poco, cresce la distanza tra laliquota marginale (che virtualmente può arrivare al 46%) e il 19%, aliquota alla quale il reddito figurativo prodotto dallinvestimento cumulativo (o dalle poste riconosciute ai fini DIT) rimane ancorato ai fini della tassazione in sede IRPEF.
La tavola 3 riporta il risparmio dimposta corrispondente a vari livelli di apporti di capitale (che beninteso possono essere raggiunti cumulativamente nel tempo). Il vantaggio in termini di risparmio dimposta è progressivamente più forte, ma bisogna arrivare ad apporti alti.
(Tavola 3)
Questo mi fa ritenere che anche per le società di persone sarebbe stato opportuno predisporre meccanismi che consentissero unaccelerazione allinizio della DIT, a costo di qualche rallentamento successivo. Quando si arriva, ad esempio, a due miliardi di nuovo capitale cumulativo il risparmio dimposta è di 27 milioni lanno: poiché è permanente, è come se limprenditore godesse in corrispondenza di una rendita costante di 27 milioni lanno, che, al 5% di tasso di interesse (usato per comodità di calcolo), dà un valore attualizzato di 540 milioni. Quindi è come se lo Stato avesse contribuito per un quarto a quellapporto di capitale.
Qui vale la pena di ricordare che per le società di persone anche l'acquisto di beni strumentali (ancorché effettuato in sostituzione e non in aggiunta di quelli esistenti) rileva ai fini della Dual Income Tax, introducendo una nuova differenza di maggior favore per limprenditore rispetto alla vecchia legge di agevolazione Tremonti. Fra laltro, la legge non sembra escludere, (a meno che si tratti di una svista commessa sia dal Ministero che dalla Commissione che non lha rilevata) che lagevolazione si applichi qualora lacquisto dei beni strumentali avvenga con indebitamento. Quindi, se i due miliardi del nostro esempio corrispondono ad acquisto di beni strumentali, il 25% circa di quellacquisto è finanziato a fondo perduto dallo Stato.
Vi è da dire, tuttavia, che quel 25% di finanziamento si ottiene nel tempo, come rendita perpetua, e che è tale solo quando si raggiunga quella cifra. Per i primi duecento milioni, per esempio, praticamente non si risparmia nulla e per i secondi 200 milioni lincentivazione statale, misurata come rendita perpetua, è di poco superiore al 5% degli acquisti di beni strumentali.
La portata della Dual Income Tax per le imprese personali va valutata anche in relazione al altri aspetti e va inquadrata nel contesto di facilitazione fiscale e giuridica alla trasformazione delle imprese e, soprattutto, allevoluzione da società di persone verso società di capitale. In primo luogo, su richiesta della Commissione il sistema si estende anche alle società in contabilità ordinaria per le opzioni, purché irreversibili. In secondo luogo, sono stati eliminati i costi di trasformazione delle società individuali in società di capitale, agevolando levoluzione verso forme di impresa più complesse. Il provvedimento fiscale di delega sulle ristrutturazioni aziendali consente, infatti, la neutralità fiscale (cioè il mantenimento dei valori) nel conferimento dalla vecchia alla nuova società. Limprenditore non perde la sua qualifica anche se conferisce lunica azienda. Tuttavia, le imprese individuali in possesso di immobili, rischiano di incappare comunque nellINVIM decennale, in spese di perizia e altre spese accessorie. Il problema, segnalato dalla Commissione, è stato risolto in un successivo importante provvedimento di semplificazione fiscale, che è assurto impropriamente allonore delle cronache per un articolo di legge riguardante lanticipo sul finanziamento pubblico dei partiti: lINVIM viene calcolata sulla stessa base usata per la liquidazione dellimposta di successione, e quindi in modo di fatto forfettario; in più, il Governo si è impegnato a prevedere spese ridotte a metà per la perizia giudiziaria, che potrebbe, in realtà, essere eliminata nel caso di mantenimento dei valori di libro.
5. Problemi aperti
Fermo qui, per non eccedere, la segnalazione dei punti salienti della nuova tassazione societaria e prendo spunto dalla Dual Income Tax per aprire, invece, il capitolo di ciò che è, a mio avviso, in agenda per la tassazione societaria a partire dal punto cui si è arrivati con lesercizio delle deleghe.
La Dual Income Tax poteva essere anche orientata su principi diversi, ossia riconoscendo non allincremento delle riserve ma a tutto lo stock di riserve già accumulato un rendimento figurativo, da tassare poi in modo agevolato. Se il criterio adottato fosse stato questo, avrebbe comportato una catena di opzioni successive, ad esso consequenziali. Per esempio, tutte le plusvalenze avrebbero dovuto essere rilevanti ai fini della determinazione dei profitti, perché qualora fossero emerse, avrebbero dovuto essere tassate ad aliquota piena come una sorta di biglietto dingresso nel nuovo sistema, visto che da allora in poi avrebbero rilevato ai fini della Dual Income Tax. Ma, con il provvedimento sulle ristrutturazioni di aziende e complessi di aziende, si è scelto, invece, di sottoporre le corrispondenti plusvalenze ad una aliquota sostitutiva. E, similmente, la scelta di una tassazione sostitutiva è stata adottata per la liberazione delle riserve schiave della maggiorazione di conguaglio. Tale affrancamento è stato, si, reso obbligatorio ma con una aliquota agevolata.
Unaltra conseguenza che sarebbe seguita allapplicazione della Dual Income Tax allo stock di riserve avrebbe riguardato la cancellazione del credito di imposta sui dividendi considerando, in tal modo, limpresa come soggetto autonomo dai soci (persone fisiche) che la posseggono. Così si sarebbe garantito un finanziamento al sistema che, poiché molto costoso, avrebbe altrimenti potuto riconoscere alle riserve solo un rendimento molto basso, anziché un rendimento pieno equiparabile a titoli di Stato. Anche su questo punto le scelte sono state fatte, in coerenza con limpostazione seguita di riconoscere un rendimento figurativo soltanto allincremento delle riserve, e tutta la materia del credito di imposta è stata rivista su una base diversa.
Bene inteso, la scelta di far operare la Dual Income Tax solo sui nuovi flussi di capitale è la più efficace, in quanto consente di porre tutte le imprese su uno stesso piano e far partire il sistema da subito per tutti. Laltra è più elegante, perché conduce a pulire i bilanci e a ricongiungere, almeno su questo punto, quelli civilistici a quelli fiscali, ma è costosa e finisce per far operare la storia pregressa in modo diverso per le varie imprese. Per quelle più patrimonializzate e meno redditizie, la Dual Income Tax, sebbene abbassi la tassazione dei profitti, finisce per non operare dinamicamente.
Ciononostante, penso che prima o poi si porrà il problema di trattare uniformemente il reddito che scaturisce dalle riserve.
Un altro problema che rimane ancora aperto è la tassazione dei gruppi. Su questo punto si sono fatti passi avanti rilevanti nellesercizio delle deleghe. Nel provvedimento sulle ristrutturazioni aziendali si è chiusa la possibilità di utilizzare le cosidette bare fiscali; ma ciò non riguarda i gruppi, cui è riconosciuta la possibilità di utilizzare le perdite di una società su qualsiasi altra società che ne faccia parte. Similmente, il disavanzo di fusione o di concambio assumono di nuovo rilevanza fiscale nel caso in cui la società incorporata sia in grado di dimostrare che le plusvalenze sono già state tassate. Inoltre, crediti e debiti dimposta possono essere compattati (si veda il provvedimento sulle semplificazioni) allinterno del gruppo.
Sulla tassazione del gruppo bisognerà andare molto avanti, forse arrivando a una IVA di gruppo e comunque riconoscendo che si è di fronte ad un unico soggetto fiscale.
Va citato poi il problema della tassazione delle piccole imprese, ossia una tassazione specificamente mirata con a base criteri ad hoc di bilancio. Nel sistema delle nostre imprese circa il 90% ha meno di venti addetti, il che impone criteri di tassazione idonei e semplificati, non necessariamente uniformati, con modalità univoche, a quelli vigenti per le grandi imprese. Meglio se una certa semplificazione coincida anche con una detassazione.
Un altro problema da affrontare in sede fiscale è il cuneo tra retribuzione netta e retribuzione lorda. Ne ho già fatto cenno. Il primo spazio che si aprirà per ridurre il carico fiscale dovrà essere indirizzato proprio qui, a beneficio contemporaneo di imprese e famiglie.
Invece, - come ho già detto in apertura le imprese non potranno più attendersi norme mirate a privilegiare categorie o settori. E proprio della riforma il mutamento nella filosofia di intervento settoriale. Questo dovrà essere ad hoc, mirato e temporaneo, ma non può spezzare luniversalità del sistema fiscale. Universalità che tanto meno può essere spezzata con concessioni di carattere lobbistico o strumentale. Bisogna, anzi, procedere ulteriormente sulla strada intrapresa rendendo questo sistema sempre più universale e trasparente, rimuovendo, se sono rimaste, le residue frammentazioni che incorpora.
6. Un nuovo scenario
Per finire, è opportuno inquadrare la riforma allinterno di uno scenario trasformato dal risanamento macroeconomico.
Oggi il deficit pubblico è sotto controllo; in altre parole, lo Stato ricorrerà meno al risparmio del pubblico e avrà meno bisogno di stabilire un sistema privilegiato per il suo finanziamento. Sistema privilegiato che ha prodotto alcuni danni, perché ha impedito che nel nostro Paese si sviluppasse un mercato dei capitali propriamente detto e, quindi, ha abituato le imprese al debito bancario. Se lo stock di debito pubblico, rimarrà fermo ai livelli attuali, se le privatizzazioni continueranno (e non ho dubbi che ciò avverrà), se i tassi di interesse scenderanno e se tutto si comporterà secondo previsioni, raggiungeremo presto livelli di rapporto tra debito e PIL prima impensabili. Al 100% di tale rapporto ad esempio (quindi nellarco di 6 7 anni), vi saranno 400mila miliardi aggiuntivi di disponibilità finanziarie di famiglie e imprese, che avrebbero, in altre circostanze, dovuto essere attratti verso l'impiego in titoli pubblici. I portafogli degli operatori si reindirizzeranno verso altri strumenti finanziari, in parte verso titoli esteri, in parte verso titoli interni, con maggiore sofisticazione e diversificazione di quella che avevamo in precedenza. Quindi esistono le condizioni per rinvigorire il nostro mercato dei capitali.
Il processo ovviamente va curato, guidato e perseguito; per questo abbiamo bisogno di agire su più fronti. Innanzi tutto su quello normativo, non solo definendo sempre più estesamente le regole di governo societario e di tutela delle minoranze, ma favorendo la socializzazione del risparmio attraverso la piena operatività di intermediari quali i fondi di investimento, fondi pensioni, e fondi chiusi; attraverso i mercati telematici locali, facendo nascere altre figure di intermediari e dando un fortissimo impulso al merchant banking e al venture capital. Va creato un sistema ad hoc per le nostre imprese.
Si può fare della finanza un punto di forza del nostro sistema produttivo, ma è necessario trovare le imprese pronte a questa trasformazione. Il che implica anche la costruzione di un sistema fiscale capace di eliminare lingerenza e la discriminazione del fisco tra debito e capitale proprio o qualsiasi altra forma alternativa di finanziamento.
Ciò che oggi viene percepito come una penalizzazione dellindebitamento non è altro che il ritiro del fisco da una discriminazione impropria a favore di un tipo di finanziamento. Si è raggiunta attualmente una neutralità tra impiego di mezzi propri e indebitamento con qualche vantaggio, ma limitato, per il primo canale. E questo stimolo fiscale ai comportamenti micro economici virtuosi disegna un assetto che pagherà nel lungo periodo. Le imprese saranno stimolate ad essere più patrimonializzate e meno fragili da un punto di vista finanziario.
Il fisco interviene nel nuovo scenario anche reimpostando il quadro fiscale dell'intermediazione finanziaria e della trattazione del risparmio. Tra le deleghe fiscali una riguardava la tassazione delle rendite finanziarie e dei guadagni in conto capitale. Qui ci troviamo di fronte a un pezzo originale del ridisegno del sistema fiscale operato dal Governo. Originale, perché riconosce plusvalenze e minusvalenze, le tassa in modo moderato e sostitutivo, lascia agli operatori la scelta tra mantenere lanonimato o non mantenerlo e, nel primo caso, di farsi amministrare o gestire il patrimonio da intermediari specializzati. Spinge quindi i risparmiatori verso questi ultimi, con ovvio vantaggio sistemico per la stabilità e lefficienza dei circuiti finanziari, ma anche con ovvio vantaggio per il fisco, che pone, in capo agli intermediari, come sostituti dimposta, il calcolo, la determinazione e il pagamento di quanto dovuto. La parte più innovativa del provvedimento riguarda la tassazione di quanto maturato nel risultato di gestione (rendite e guadagni capitale insieme), sia per i fondi sia per le gestioni individuali. E un disegno giudicato positivamente da tutti gli intermediari da noi interpellati e accolto favorevolmente dai mercati finanziari, tanto è vero che non ha ostacolato il boom della borsa. E anche un tassello di una costruzione complessa, posta attorno alle imprese per portarle ad un mercato aperto in condizioni ottimali, facendo dei mercati finanziari un punto di forza per il nostro sistema produttivo. A ragione penso che questo provvedimento, apparentemente estraneo, vada citato tra quelli cui riferirsi in sede di valutazione del nuovo quadro di tassazione societaria.
La Comunità Europea, che nella fase di avvicinamento alla moneta unica è stata particolarmente severa e diffidente nei nostri confronti, quando ha esaminato il piano di convergenza dellItalia ha dedicato un capitolo specifico alla riforma fiscale. Verso di essa si è sorprendentemente sbilanciata in elogi e giudizi lusinghieri, che vale la pena citare, almeno nelle frasi di sintesi, visto che la valutazione che la Comunità dà della riforma è poco nota ed è stata disattentamente colta dagli organi di informazione. "Le attività, linvestimento dellimpresa trarranno verosimilmente beneficio dal nuovo sistema fiscale". "Le misure introdotte nella tassazione riflettono un grande sforzo di razionalizzazione del sistema fiscale e tracciano la strada per guadagni di rendimento, che diverranno chiaramente visibili in un lungo periodo. Infatti, la riforma affronta un numero di distorsioni che ha caratterizzato il sistema fiscale nelle ultime decade e favorisce la competitività del sistema economico" e continua affermando che "la riforma fiscale sembra totalmente in accordo con gli orientamenti espressi di recente dalla Commissione in campo di politiche fiscali".
A mio avviso, vi è certo ancora molto da correggere, e molto ancora da fare, ma partiamo da un sistema che oggi ci consente una base solida di aggiustamento e che, sostanzialmente, è stato orientato in una direzione che sento di condividere. Questi aggiustamenti, debbono essere compiuti con le categorie produttive e professionali, assieme alle quali la Commissione bicamerale ha esaminato i vari passaggi della riforma. Nellesperienza della Commissione dei Trenta abbiamo visto che tutto ciò può essere realizzato al di fuori di un rapporto lobbistico. E stato un punto di massimo interesse della mia esperienza constatare che, di fronte ad obiettivi chiaramente discernibili e trasparenti e in un indirizzo di conduzione pubblica che non lascia più spazio al "mercato politico", le categorie assumono una visione generale. Svolgono allora e ciò è divenuto sempre più predominante e prorompente strada facendo - una funzione di segnalazione di aspetti problematici e di simulazione ex-ante degli effetti dei provvedimenti, che è cruciale per il legislatore. Sui pareri che la Commissione è andata via via esprimendo si è condensato tutto il dibattito sugli schemi governativi, che, in altre circostanze, si sarebbe sviluppato attorno ad un Libro Bianco in merito. La funzione di cerniera tra categorie produttive e professionali e Governo è stata forse il contributo maggiore che la Commissione Riforma Fiscale ha dato alla riforma.
Salvatore Biasco
(1) Testo (rivisto dall'autore) della relazione introduttiva esposta in occasione del Convegno tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'Ordine di Roma il 4 marzo 1998. L'autore desidera ringraziare il Prof. Baldassarri per le utili osservazioni che gli hanno consentito di precisare meglio il proprio pensiero.
Tavola 1
Fiscalizzazione oneri sociali dal 1° gennaio 1997
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti nel Centro Nord ed Abruzzo |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese manifatturiere ed estrattive (industriali ed artigiane); impiantistiche dei settori metalmeccanico; armatoriali; di autotrasporto per c/t nel rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5; di installazione di impianti per ledilizia, indipendentemente dalla loro classificazione e semprechè applichino il Ccnl del settore metalmeccanico; imprese del trasporto aereo. |
1.66 |
0.16 |
0.20 |
2.84 |
4.86 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Molise, Sicilia |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese manifatturiere ed estrattive (industriali ed artigiane); impiantistiche del settore metalmeccanico; armatoriali; di autotrasporto per c/t nel rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5; di installazione di impianti per ledilizia, indipendentemente dalla loro classificazione e semprechè applichino il Ccnl del settore metalmeccanico; imprese del trasporto aereo. |
1.66 |
0.16 |
0.20 |
5.84 |
7.86 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti su tutto il territorio nazionale |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese alberghiere; pubblici esercizi, compresi i cinematografici; agenzie di viaggio; complessi turistico-ricettivi dellaria aperta; imprese commerciali esportatrici abituali; aziende termali: imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con più di 15 dipendenti; enti, fondazioni, associazioni senza fini di lucro comprese le Ipab; imprese di trasporto con fune in zone montane aventi finalità turistiche. |
1.66 |
0.16 |
- |
0.70 |
2.52 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti su tutto il territorio nazionale |
||||
Tbc |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un nr. di dipendenti compreso tra 8 e 15; imprese artigiane esercenti servizi di pulizia; servizi di lavanderia pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce; servizi dei saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza. |
- |
- |
- |
0.90 |
0.90 |
Imprese edili |
- |
- |
- |
1.20 |
1.20 |
Imprese agricole (operai) Operanti nel Centro Nord (impieg.) |
0.01 1.66 |
0.01 0.16 |
- - |
4.90 3.20 |
4.92 5.02 |
Tavola 1-bis
Fiscalizzazione oneri sociali dal 1° gennaio 1998
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti nel Centro Nord ed Abruzzo |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese manifatturiere ed estrattive (industriali ed artigiane); impiantistiche del settore metalmeccanico; armatoriali; (1) di autotrasporto per c/t nel rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5; di installazione di impianti per ledilizia, indipendentemente dalla loro classificazione e semprechè applichino il Ccnl del settore metalmeccanico: imprese del trasporto aereo (1) |
1.66 |
0.16 |
0.20 |
2.84 |
4.86 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Molise, Sicilia |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese manifatturiere ed estrattive (industriali ed artigiane); impiantistiche del settore metalmeccanico; armatoriali: (1) di autotrasporto per c/t nel rapporto tra autisti e dipendenti da 1 a 5; di installazione di impianti per ledilizia, indipendentemente dalla loro classificazione e semprechè applichino il Ccnl del settore metalmeccanico; imprese del trasporto aereo (1) |
1.66 |
0.16 |
0.20 |
4.34 |
6.86 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti su tutto il territorio nazionale |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese alberghiere; pubblici esercizi; compresi i cinematografici; agenzie di viaggio; complessi turistico-ricettivi dellaria aperta; imprese commerciali esportatrici abituali; aziende termali; imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con più di 15 dipendenti; enti, fondazioni, associazioni senza fini di lucro comprese le Ipab; imprese di trasporto con fune in zone montane aventi finalità turistiche. |
1.66 |
0.16 |
- |
0.70 |
2.52 |
Soggetti beneficiari |
Aziende operanti su tutto il territorio nazionale |
||||
Tbe |
Enaoli |
Ass. Pens. |
Ssn |
Tot. |
|
Imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un nr. di dipendenti compreso tra 8 e 15; imprese artigiane esercenti servizi di pulizia; servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce; servizi dei saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza. |
- |
- |
- |
0.90 |
0.90 |
Imprese edili |
- |
- |
- |
1.60 |
1.60 |
Imprese agricole (operai) Operanti nel Centro Nord (impieg.) |
0.01 1.66 |
0.01 0.16 |
- - |
4.90 3.20 |
4.92 5.02 |
Tavola 2
Confronto tra rendimenti dallimpiego di fondi allinterno e
allesterno dallimpresa *
ARGOMENTO |
Pre riforma Irap e ILOR | Post riforma Irap e post soppressione Ilor, escluso leffetto Dit |
Tassi di interesse bancari verso le imprese ** (1) |
8% | 8% |
Incidenza effettiva dei tassi passivi a causa della
tassazione dei profitti e della deducibilità |
0,47% | 0,63% |
Costo effettivo dellindebitamento (1) x (2) |
3,8% | 5,4% |
Costo dellindebitamento incluso leffetto
Irap |
3,8% | 5,8% |
Rendimento netto dei titoli a lunga ** |
6% | 6% |
Convenienza allimpegno interno dei fondi (5)
(4) |
- 2,2% | - 0,2% |
(effetto Dit)
Tasso di rendimento lordo riconosciuto ai fini Dit **
(7) |
Tasso (7) al netto della tassazione dei profitti (19%) (8) |
Convenienza di cui alla colonna (6) corretta per leffetto Dit (8) (4) (9) |
A) 8% |
6,5% |
+ 0,7% |
B) 9% |
7,3% |
+ 1,5% |
* Le cifre sono approssimate al primo decimale
** Ipotesi
Tavola 3
Dual Income Tax per le società di persone
Investimento (o apporti comunque riconosciuti ai fini della Dit) | Rendimento riconosciuto (per ipotesi 8%) | Aliquota marginale virtuale ai fini Irpef | Risparmio annuo permanente di imposta |
150 milioni | 12 milioni | 19% | 0 lire |
200 milioni | 16 milioni | 27% | 80.000 lire |
400 milioni | 32 milioni | 34% | 1.100.000 lire |
1.000 milioni | 80 milioni | 40% | 7.500.000 lire |
2.000 milioni | 160 milioni | 46% | 27.300.000 lire |