Art. 124
(Ingresso in magistratura e carriere dei magistrati)

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.

Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all'ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

Contenuto

Nomina per concorso. Periodo di formazione comune. Concorso per il passaggio di funzioni. Magistrati onorari. Altre modalità di nomina.

L'articolo 124, primo comma, prevede anzitutto che l'accesso in magistratura (in qualsiasi magistratura) avviene solo ed esclusivamente per concorso e previo tirocinio (quest'ultimo requisito non è previsto nella vigente Costituzione, cfr. articolo 106, primo comma). Le eccezioni previste agli ultimi tre commi del medesimo articolo si pongono in una linea che da un lato ricalca il sistema della vigente Costituzione e, dall'altro, è diretta a favorire l'osmosi tra le varie professionalità che compongono quella comune cultura della giurisdizione la cui definizione ha costituito uno dei punti più discussi nel corso del dibattito.

Il sistema per l'assegnazione ed il cambiamento delle funzioni, introdotto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo in esame, reca rilevanti aspetti innovativi e può essere sintetizzato nei termini seguenti:

- dopo la nomina, tutti i magistrati esercitano per tre anni funzioni giudicanti;

- al termine di tale periodo essi vengono assegnati, da parte del CSM e previa valutazione di idoneità, all'esercizio di funzioni requirenti o giudicanti;

- i successivi passaggi tra funzioni sono possibili solo a seguito della partecipazione ad un concorso riservato (evidentemente ai magistrati già in servizio);

- la funzioni giudicanti penali e quelle requirenti non possono comunque essere mai svolte nell'ambito dello stesso distretto giudiziario.

La disposizione recata dal quinto comma trae origine dall'art. 106, secondo comma della Costituzione vigente, nonché da alcune proposte recate dalle iniziative legislative all'esame della Commissione in tema di giudizi di equità, già accolte nei testi all'esame del Comitato sulle garanzie; essa stabilisce la possibilità da parte della legge sull'ordinamento giudiziario di ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a magistrati di primo gradi ovvero per giudizi di sola equità.

Rispetto al citato secondo comma dell'art. 106 dell'attuale Costituzione, risulta soppressa la possibilità di nomina elettiva (peraltro rimasta inattuata nel corso della storia repubblicana) ed è prevista la possibilità di nomina di magistrati onorari per funzioni attribuite non più a giudici singoli bensì a magistrati di primo grado. Ciò comporta la possibilità di accesso di magistrati onorari sia alle funzioni di giudice che a quelle di pubblico ministero in tutte le giurisdizioni di primo grado.

Il sesto, settimo ed ottavo comma dell'art. 124, disponendo talune, anche non irrilevanti, eccezioni alla regola del concorso per l'accesso alla magistratura, disciplinano quelle ipotesi di osmosi tra le professionalità nell'ambito della comune cultura della giurisdizione cui si è in precedenza accennato.

Dibattito in Commissione

Il dibattito in Commissione sui temi disciplinati dall'articolo in esame è stato particolarmente approfondito ed ha avuto ad oggetto principalmente le seguenti questioni: elettività del pubblico ministero; separazione delle carriere tra giudici e magistrati del pubblico ministero ovvero più accentuata distinzione delle relative funzioni; concorso differenziato per l'accesso alla magistratura (in relazione, evidentemente, alla separazione delle carriere); possibilità di passaggio tra le funzioni.

Le varie opzioni sui temi predetti, già emerse nel corso dei lavori del Comitato e successivamente puntualmente discusse in Commissione, si possono sinteticamente riassumere, con riferimento alle iniziative emendative presentate, nei termini seguenti:


indice bicamerale
Commissione Riforme costituzionali
indice bicamerale
Indice