Art. 116
(Partecipazione delle Regioni al processo comunitario;
potere sostitutivo dello Stato)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Contenuto

Partecipazione delle Regioni alla formazione, attuazione ed esecuzione degli atti comunitari (comma primo)

La disposizione attribuisce alle Regioni la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari nelle materie di loro competenza. Rispetto al testo del 30 giugno è venuto meno il riferimento esplicito alla legge approvata dalle Camere per le modalità di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali.

Si rammenta che l'articolo 61, secondo comma, del nuovo testo conferisce alle Regioni la facoltà di disciplinare con proprie leggi la possibilità di stipulare accordi con Stati stranieri, appartenenti o meno all'Unione europea, o con loro enti territoriali. Si tratta di una previsione che non trova riscontro nel vigente testo costituzionale, e che va in particolare ad incidere sul tradizionale "monopolio" statale in materia di rapporti internazionali.

Potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni (comma 2)

La disposizione demanda ad una legge approvata dalle due Camere l'individuazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato per gli inadempimenti riguardanti l’attuazione del diritto comunitario.

Dibattito in Commissione

Il testo approvato il 30 giugno prevedeva un terzo comma, confermato in una formulazione più sintetica dal Comitato, disciplinante la possibilità di ricorso del Governo, su richiesta della Regione, agli organi giurisdizionali europei avverso atti comunitari lesivi della competenza regionale. Il sen. Villone, avanzando perplessità sull'assenza di contenuto prescrittivo di tale disposizione, ne proponeva la soppressione, alla quale la Commissione consentiva (p. 2548).

La discussione si è inoltre concentrata sulla natura da attribuire alle leggi cui si rinvia rispettivamente al primo e secondo comma per la disciplina delle modalità della partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti comunitari e dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato. Il testo da ultimo approvato ha infatti soppresso al primo comma il riferimento alla legge approvata dalle due Camere in quanto tale riferimento è stato ritenuto dalla Commissione implicito nel sistema.


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