Titolo V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AUTORITÀ DI GARANZIA
E ORGANI AUSILIARI

Sezione II
Autorità di garanzia e organi ausiliari

(Artt. 109-113)

Art. 109
(Autorità di garanzia e di vigilanza)

Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.

Contenuto

Istituzione delle Autorità di garanzia e vigilanza (comma primo)

L'art. 109 introduce nel testo della Costituzione la possibilità di istituire Autorità di garanzia e di vigilanza, peraltro già presenti nell'attuale ordinamento, con la finalità di precisarne competenze e limiti nel sistema costituzionale.

L'articolo determina anzitutto la definizione costituzionale delle Autorità come organismi di garanzia o di vigilanza, al fine di evidenziare sia il carattere della loro attività, sia di differenziare la loro indipendenza rispetto a quello degli organi costituzionali.

In secondo luogo, modificando il testo approvato il 30 giugno 1997, la Commissione ha ulteriormente specificato l'ambito dell'attività di garanzia e di vigilanza delle Autorità (la cui individuazione era rinviata nel testo di giugno alla legge), definendolo nella tutela dei diritti e libertà garantiti dalla Costituzione.

Infine, il comma opera un rinvio alla legge per quanto riguarda lo strumento istitutivo di tali Autorità: tuttavia l'art. 90, comma secondo, lett. b), precisa che le leggi che intervengono in materia di istituzione e disciplina delle Autorità sono di natura bicamerale.

Elezione e status dei titolari delle Autorità (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo 109 è volto ad assicurare il carattere di indipendenza di tali Autorità sia dal potere esecutivo che da quello legislativo.

Viene infatti previsto che i titolari delle Autorità siano eletti dal Senato sulla base di un quorum parlamentare particolarmente elevato (la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti). La disposizione va letta in connessione con l'art. 88, il quale prevede la competenza del Senato per ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

In proposito, si segnala che l'articolo 2, comma 7, della L. 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ha previsto, per la nomina di dette Autorità, che le designazioni effettuate dal Governo siano previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Analogo quorum è previsto per la nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, co. 3).

L'articolo infine rinvia alla legge (approvata dalle due Camere) per la definizione delle condizioni di indipendenza (oltre che per la determinazione della durata del mandato e dei requisiti di eleggibilità): rispetto al testo approvato il 30 giugno, è stato soppresso il riferimento che limitava la garanzia dell'indipendenza allo svolgimento delle funzioni.

Relazione alle Camere (comma terzo)

Innovando rispetto al testo del 30 giugno, la Commissione ha introdotto l'obbligo, per le Autorità, di riferire alle Camere sull'attività svolta, al fine di stabilire un raccordo tra tali organismi ed il Parlamento.

Dibattito in Commissione

L'articolo in esame è stato parzialmente modificato rispetto al testo approvato in giugno dalla Commissione. L'originario articolo (art. 82 nel testo di giugno) prevedeva che per lo svolgimento di attività di garanzia e vigilanza su determinate materie la legge potesse istituire apposite Autorità, la cui elezione doveva avvenire, da parte del Senato, con il quorum dei tre quinti dei componenti.

In merito a tale articolo, il dibattito in Commissione si è incentrato sul tema dell'individuazione delle funzioni delle Autorità e dell'eventuale controllo giurisdizionale sui loro provvedimenti.

Si ricorda a tale proposito che inizialmente, nel testo del relatore presentato al Comitato garanzie, era previsto per le Autorità il riconoscimento di poteri regolamentari, di irrogazione di sanzioni amministrative e di proposta di risoluzione di controversie, demandando alla legge il compito di stabilire forme e termini di impugnazione dei relativi atti.

La Commissione ha tuttavia adottato in giugno un testo di contenuto più sintetico. La questione del regime dei controlli giurisdizionali sui provvedimenti delle Autorità è stata comunque a più riprese affrontata nel corso del dibattito (Maceratini, 2673 ed Elia, 2674) e riproposta in una serie di emendamenti presentati al testo approvato in giugno.


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