Art. 85
(Divieto di mandato imperativo)

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Contenuto

L'articolo in esame individua due principi legati alla funzione del parlamentare: il primo prevede che ciascun componente del Parlamento rappresenta la Nazione; il secondo stabilisce che il parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il testo definitivo, che è identico a quello approvato dalla Commissione a giugno, riproduce la formulazione dell'art. 67 della Costituzione vigente, con una semplice differenza lessicale (l'attuale art. 67 parla, infatti, di "membro" del Parlamento e non di componente).

Dibattito in Commissione

Nel corso dei lavori in Commissione si è approfondita una riflessione in merito al concetto di Nazione e a quello di rappresentanza.

Sotto il primo profilo, la Commissione ha discusso sull'opportunità di stabilire un principio alternativo rispetto a quello dell'art. 85, affermando che il parlamentare rappresenta la Repubblica. Si è tuttavia ritenuto di mantenere in vita la formulazione approvata a giugno, corrispondente alla dizione costituzionale vigente.

Sotto il profilo della rappresentanza, vi è stata una proposta (Morando, 2439) di distinzione tra deputati e senatori, legata alle diversità strutturali e funzionali tra i due rami del Parlamento. In particolare, proprio in virtù del collegamento tra Senato e comunità territoriali realizzato nel nuovo impianto costituzionale (con la previsione della composizione "mista" del Senato stesso), la proposta prevedeva di stabilire che, mentre i deputati rappresentano la Nazione, i senatori rappresentano la comunità regionale. Anche tale proposta è stata tuttavia respinta.


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