Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

(Artt. 73-75)

Art. 73
(Composizione e competenze del Governo)

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo Ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri.

I ministri dirigono i ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell’ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

Contenuto

L’art. 73 disciplina la composizione dell’organo complesso Governo e ne individua le competenze generali.

Governo: composizione e competenze (commi primo, secondo e settimo)

Il Governo, ai sensi del primo comma dell’articolo in esame, è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri: la composizione del Governo rimane quindi del tutto analoga all’attuale (art. 92, primo comma, della Costituzione vigente), salvo per il cambiamento della denominazione del Presidente del Consiglio. Si ricordi che la nomina dei componenti del Governo è assegnata al Presidente della Repubblica (dall’art. 66, lett. b) e c)), che vi provvede tenendo conto dei risultati elettorali per quanto riguarda la nomina del Primo ministro, su proposta di quest’ultimo quanto ai ministri.

Il settimo comma dell’articolo in esame prevede che una legge bicamerale individui gli uffici e le attività pubbliche e private incompatibili con l’assunzione di cariche di governo. Con disciplina analoga a quella riferita al Presidente della Repubblica dall’art. 68, primo comma, viene altresì previsto che la stessa fonte detti disposizioni idonee ad evitare l’insorgere di conflitti tra gli interessi privati delle persone chiamate a ricoprire la carica e gli interessi pubblici.

Il secondo comma, con norma innovativa rispetto alla Costituzione vigente, esplicita le competenze generali del Governo, che si vede espressamente assegnati il compito di dirigere la politica nazionale e la disponibilità dell’amministrazione e delle Forze armate nell’ambito delle norme della Costituzione e della legge. L’espressa attribuzione della disponibilità delle Forze armate si coordina con la disposizione dell’art. 100, secondo comma, che prevede che il Governo possa proporre alla Camera l’impiego dell’esercito fuori dei confini nazionali solo per le finalità previste dalla Costituzione.

Primo ministro e ministri (commi terzo e quarto)

Nell’ambito dei rapporti interni alla compagine governativa, l’innovazione più significativa è costituita dal rafforzamento della figura del Primo ministro, rispetto a quella, attualmente delineata dalla Costituzione vigente, del Presidente del Consiglio. Tale rafforzamento è determinato tanto da alcune norme di carattere generale recate dall’articolo in esame, quanto dal conferimento al Primo ministro del potere di proporre al Presidente di revocare uno o più ministri (art. 66, lett. c)).

L’articolo in esame da una parte (terzo comma) conferma i poteri di direzione, coordinamento e promozione attribuiti al Presidente del Consiglio nel vigente ordinamento: il Primo ministro infatti dirige l’azione del Governo (che, come segnalato in precedenza, a sua volta dirige la politica nazionale) e ne è responsabile; promuove e coordina l’attività dei ministri, in modo da mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo. Dall’altra (quarto comma) prevede espressamente che tali attività si esplichino nell’emanazione di direttive del Primo ministro, cui i singoli ministri sono tenuti ad attenersi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

È poi posta essenzialmente nella responsabilità del Primo ministro la gestione delle fasi più importanti della vita del Governo, che si concretano nei momenti della sua costituzione e del suo scioglimento. Egli illustra infatti alle Camere il programma del Governo entro 10 giorni dalla sua formazione, e, presentando le proprie dimissioni, può provocare quelle dell’intero Governo, creando peraltro i presupposti giuridici per lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica (artt. 74 e 70).

Quanto alla disciplina dettata in ordine ai singoli ministri, si assiste ad un’esplicitazione delle funzioni ordinarie già svolte nel vigente ordinamento. Il quarto comma stabilisce così che i ministri dirigono i rispettivi ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti; quanto alla loro responsabilità individuale, rispetto al testo vigente essa viene espressamente limitata agli atti di loro competenza.

 

Ordinamento dei Ministeri (commi quinto e sesto)

Il quinto comma prevede che spetti ai regolamenti governativi disciplinare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni dei Ministeri, nel rispetto dei principi indicati dalla legge. Tale comma, originariamente inserito all'interno dell'articolo dedicato alle fonti regolamentari (la cui disciplina è ora ricompresa nell'art. 98), è stato definitivamente collocato dalla Commissione nel corpo dell'art. 73. Con tale disposizione si introduce un'innovazione rispetto al testo della Costituzione vigente, che, all'art. 95, terzo comma, prevede che sia la legge a provvedere all'organizzazione dei Ministeri. La nuova formulazione dell'art. 73, quinto comma, affida pertanto al Governo il potere di disciplinare l'ordinamento e le attribuzioni dell'apparato ministeriale, attraverso l'adozione di atti di normazione secondaria, il cui unico limite è quello del rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Il sesto comma dell'articolo in esame stabilisce invece che l'istituzione di Ministeri può aver luogo esclusivamente per le materie riservate alla competenza statale. Viene pertanto fissato, all'interno della sezione riguardante la composizione del Governo, il principio di rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni anche con riguardo all'organizzazione dell'apparato burocratico statale. La Costituzione vigente non prevede alcun principio analogo.

Dibattito in Commissione

Tra i vari punti trattati, è opportuno segnalare preliminarmente il tema dei poteri del Governo in relazione a quelli del Presidente della Repubblica. Infatti, nella discussione sui poteri del Capo dello Stato, era stata contemplata la possibilità di attribuire a questi la presidenza del Consiglio dei ministri, con la possibilità di delegarla al Primo ministro, che avrebbe quindi visto ridursi, di conseguenza, il proprio ruolo politico e istituzionale. La proposta, tuttavia, si inseriva nel quadro di una configurazione del ruolo presidenziale alternativa rispetto a quella prevalsa ed è stata infine respinta dalla Commissione.

Nell’ambito dell'esame in Commissione sul testo, i punti di contrasto sono stati i seguenti:


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