Art. 57
(Elenco delle Regioni)

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Contenuto

L'art. 57 elenca le venti Regioni che costituiscono la Repubblica (co. 1) e riconosce una particolare autonomia a Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (co. 2), riproducendo sostanzialmente le corrispondenti disposizioni del vigente testo costituzionale (artt. 131 e 116). Inoltre, il comma 3 situa nel testo della stessa Costituzione la previsione che il Trentino-Alto Adige si articoli nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, oggi contenuta nella legge costituzionale di approvazione dello Statuto speciale della Regione.

Infine, il comma 4 prevede la possibilità di attribuire forme differenziate di autonomia anche ad altre Regioni, attraverso lo strumento della legge costituzionale.

Si ricordi inoltre che il testo approvato a giugno recava una disposizione transitoria che prevedeva particolari procedure per l'adeguamento, nel termine di due anni, dei vigenti Statuti speciali alle norme più favorevoli contenute nel nuovo testo costituzionale. In particolare, per Sardegna e Sicilia era prevista la possibilità di recepire tali norme più favorevoli con legge regionale, mentre per le altre tre Regioni, in cui sono presenti minoranze linguistiche, meritevoli di particolare tutela ai sensi dell'art. 6 Cost. vigente, si prevedeva una apposita legge costituzionale, approvata su proposta dei Consigli regionali interessati. Tale disposizione transitoria, come tutte le altre, è stata soppressa in sede di coordinamento finale.

Dibattito in Commissione

Il testo in esame va considerato sullo sfondo di un dibattito generale che coinvolge tutto l'impianto della struttura del rapporto tra Stato e Regioni. La proposta iniziale del relatore era stata infatti quella di attribuire ad ogni Regione una posizione differenziata, un regime "speciale" di autonomia, prevedendo un limitato novero di materie riservate allo Stato, e deferendo ai singoli Statuti regionali (da approvare con legge costituzionale) l'ulteriore specificazione della ripartizione di competenze, configurando quindi un sistema in cui ogni Regione (potenzialmente) avrebbe potuto ritagliarsi il proprio ambito di autonomia, conformemente alle proprie esigenze specifiche, lasciando allo Stato il compito di svolgere le funzioni residue (si veda l'art. 4 del testo base sulla forma di Stato adottato nella seduta del 3 giugno). Questo regime di elasticità dell'ambito di autonomia delle varie Regioni si accompagnava alla previsione di una complessiva ridefinizione dei confini, delle denominazioni e del numero delle Regioni medesime, tanto che l'elenco ora contenuto nel primo comma dell'articolo in esame era originariamente contenuto in una disposizione transitoria, a valere in attesa dell'attuazione della riforma (artt. 3 e 16 del testo base citato).

Nel corso del dibattito ha però prevalso l'opinione che nella situazione attuale fosse più opportuno mantenere un regime omogeneo per la maggior parte delle Regioni, preservando le forme di autonomia differenziata per le cinque Regioni già attualmente a Statuto speciale. L'aggiunta, nel passaggio dal testo di giugno a quello attuale, del quarto comma (che esplicita la possibilità di introdurre, con legge costituzionale, forme di autonomia speciale anche per le regioni che attualmente ne sono prive), ha suscitato una discussione sull'opportunità o meno di introdurre in Costituzione una disposizione volta a creare ordinamenti territorialmente differenziati per le varie regioni - vale a dire ad un (possibile) più accentuato federalismo futuro. In particolare, contro l'introduzione di tale comma si è pronunciato il gruppo di Alleanza nazionale (Servello, p. 2260).

La decisione di ribadire che l'attribuzione di autonomia speciale alle regioni è effettuata con la normale procedura di approvazione delle leggi costituzionali ha prevalso sulle proposte di altre procedure, che prefiguravano una "contrattualizzazione" del rapporto tra lo Stato centrale ed ogni singola regione (si veda la discussione sulle proposte del senatore Schifani e dell'onorevole Bressa, pp. 2270-2280).


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