Allegato A
Seduta n. 564 dell'8/7/1999


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(Sezione 2 - Arresto in Italia di un cittadino cinese e sua estradizione)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere - premesso che:
in data 6 novembre 1998 è stato arrestato a Roma il cittadino cinese Song Zhicai sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria cinese di Harbin in data 8 ottobre 1998 e per il quale si prevede una probabile estradizione verso la Cina;


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con raccomandata del 31 ottobre 1998 il Servizio Interpol informava la questura di Roma che l'ufficio Interpol di Pechino aveva fatto pervenire una richiesta di arresto provvisorio del signor Zhicai al fine di rendere possibile una sua prossima estradizione, ma che di tale richiesta dell'Interpol cinese non vi era traccia negli atti relativi al caso;
Song Zhicai, al momento dell'arresto, si trovava in Italia, dove lavorava in qualità di vice direttore presso il giornale in lingua cinese Il Tempo Europa Cina ed era in possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo e di un passaporto che, secondo la polizia cinese, Zhicai avrebbe ottenuto in modo fraudolento utilizzando l'identità di un altro cittadino cinese, Li Jan Wu;
al momento dell'arresto Song Zhicai ha dichiarato di aver assunto le false generalità di Li Jan Wu esclusivamente al fine di evitare la cattura e di sottrarsi alla condanna a morte in Cina da dove sarebbe fuggito perché ingiustamente accusato del reato di truffa nella sua qualità di Presidente della finanziaria «Harbin Dadi Industrial Group», e perché temeva che, in quanto oppositore politico, nell'ipotesi di un suo arresto le autorità cinesi lo avrebbero potuto fare oggetto di iniziative strumentali;
in seguito alla richiesta del Ministero di grazia e giustizia le autorità cinesi hanno provveduto ad inviare la missiva del 30 novembre 1998 accompagnandola con una relazione nella quale il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica cinese, dopo aver descritto sommariamente i fatti oggetto di imputazione, affermava che il reato di truffa contestato a Song Zhicai è punito dall'articolo 192 del codice penale cinese e che la pena massima è di «20 anni con time limit di 20 anni»;
risulterebbe, invece, che in realtà l'articolo 192 prevede quale massima pena l'ergastolo o addirittura la pena di morte nel caso di somme particolarmente ingenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 192 e l99 del codice penale cinese (il testo di quest'ultimo articolo trasmesso solo a maggio);
conformemente alla richiesta della difesa di Song Zhicai, la corte d'appello nell'udienza del 25 marzo 1999 ha chiesto all'autorità giudiziaria cinese chiarimenti in merito alla fattispecie del reato commesso da Zhicai e delle pene previste per punirlo, ricevendo risposta alla fine del mese di maggio mediante documentazione trasmessa dalla detta autorità giudiziaria dalla quale risultava che nel caso in cui la truffa riguardi somme molto ingenti opera l'aggravante prevista dall'articolo 199 che prevede la pena di morte, ma anche che il cittadino cinese era punibile in base ad una normativa precedente che, all'articolo 152, prevedeva come pena massima l'ergastolo, senza chiarire, tuttavia, se la sussistenza di eventuali aggravanti anche in questa ipotesi potrebbe portare all'applicazione della pena di morte;
di conseguenza si è determinata una situazione di totale incertezza in merito alla normativa ed alle pene applicabili in Cina a Song Zhicai per cui la corte d'appello di Roma nell'udienza del 3 giugno 1999 ha chiesto alla Cina di fornire ulteriore documentazione ed ha deciso di rinviare l'udienza al 15 luglio 1999;
lo Stato cinese prevede la pena di morte per ben 69 tipi diversi di reato ed esegue l'80 per cento delle condanne a morte che avvengono nel mondo ogni anno, arrivando nel 1998 a giustiziare almeno 1.067 persone, dato approssimato per difetto poiché il numero delle condanne a morte in Cina è coperto da segreto di Stato;
la Cina, come risulta dal rapporto 1999 dell'organizzazione abolizionista «Nessuno tocchi Caino», nel luglio 1998 ha avviato una massiccia azione di contrasto alla corruzione ed al contrabbando da parte di pubblici funzionari condannando a morte diversi di essi: Huang Ning, dirigente di un'azienda di commercio per aver contrabbandato 70 auto tra il 1993 e il 1996; Zhang Deyuan, dirigente della Hunan


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International Trust and Investment Company, per aver accettato illegalmente una somma pari a 100.000 dollari; Yang Shangrong ex direttore degli ispettori fiscali della zona; Qi Huogui, ex capo del Partito Comunista della città di Dongfang per aver incassato tangenti pari a 226.000 dollari; in novembre, inoltre, sono stati condannati a morte altri tre funzionari tra i quali Deng Shenshang, ex dirigente della commissione per la pianificazione di Stato, colpevole di aver accettato tangenti per un valore di lire 120.000 dollari, e nel mese di dicembre sono stati giustiziati Tang Mihong e Zhao Jian, rispettivamente direttore ed impiegato di una ditta di computer, per aver evaso il fisco per una somma pari a 6,7 milioni di dollari;
si è registrato un aumento, durante il 1999, di casi di condanne a morte e di esecuzioni in Cina per reati economici;
la commissione per i diritti umani dell'Onu il 28 aprile 1999 ha approvato una risoluzione che condanna quei paesi che, come la Cina, ancora praticano la pena di morte per reati non violenti di opinione, religiosi ed economici e ha chiesto ai paesi abolizionisti di non concedere l'estradizione verso quei paesi in casi capitali;
la Cina è stata più volte oggetto di critica da parte delle organizzazioni internazionali e non governative per le violazioni dei diritti umani perpetrate sul suo territorio, in particolare nei confronti dei detenuti -:
quali opportune ed urgenti iniziative i Ministri interpellati intendano assumere o abbiano assunto al fine di poter definire con esattezza quale legge disciplina il reato contestato a Song Zhicai in Cina e a quale pena sarebbe soggetto se estradato;
se non ritengano che comunque l'estradizione non vada concessa poiché le autorità cinesi non sono in grado di garantire né un processo equo, né condizioni umane di detenzione e, soprattutto, perché non sono in grado di garantire che la pena di morte non sarà applicata;
quali iniziative il Governo italiano intenda promuovere, all'interno delle competenti sedi internazionali e di concerto con l'Unione europea, affinché la Cina si avvii verso l'abolizione della pena di morte, quantomeno escludendola per ora nei casi di reati non violenti, economici, d'opinione e religiosi, come richiesto dalla Commissione per i diritti umani dell'ONU.
(2-01871)
«Trantino, Aloi, Anedda, Armani, Ascierto, Benedetti Valentini, Nuccio Carrara, Cola, Collavini, Colucci, Contento, Cuscunà, Divella, Fei, Fragalà, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Giovine, Lo Presti, Lucchese, Malgieri, Mantovano, Manzoni, Marengo, Marino, Menia, Mitolo, Nania, Napoli, Niccolini, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pampo, Polizzi, Porcu, Previti, Saponara, Simeone, Taborelli, Tortoli».
(2 luglio 1999).