Allegato A
Seduta n. 431 del 5/11/1998


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(Sezione 4 - Diritto elettorale passivo per Lidia Menapace Brisca, candidata alle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che:
la signora Lidia Menapace Brisca sarà candidata per le elezioni regionali indette il 22 novembre 1998 per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la lista dei Verdi - Grüne - Verc nella circoscrizione elettorale della provincia di Bolzano;
la signora Lidia Menapace Brisca non ha reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici in occasione del censimento generale del 1991;
pertanto alla stessa è precluso l'accesso ai diritti che vengono attribuiti ai cittadini in ragione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, secondo le modalità di assegnazione proporzionale stabilite dallo statuto di autonomia;
di tale rinuncia l'interessata era ben conscia, ritenendo comunque che la propria dichiarazione nominativa e non anonima (ma solo segreta fino al primo atto in cui sarebbe stata necessaria) in occasione del censimento, non sarebbe stata per l'interessata compatibile con i propri convincimenti, vedendo in essa un asservimento alla logica delle «gabbie etniche» e della conta razziale;
altra cosa è la dichiarazione anonima ai fini statistici per stabilire la consistenza dei singoli gruppi linguistici, al fine di dare attuazione alle disposizioni statutarie che prevedono la detta assegnazione proporzionale;
al di là dei fini disposti dall'articolo 89, lo statuto di autonomia nulla prevede riguardo all'estensione della validità della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica nominativa resa in occasione del censimento, non precludendo dunque il diritto di elettorato passivo per le elezioni regionali a chiunque non abbia reso detta dichiarazione;
non è previsto statutariamente che al fine di rendere tale dichiarazione sia ammessa la sola produzione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica resa al momento del censimento, giacché la esigenza di conoscere l'appartenenza linguistica può essere soddisfatta anche in altro modo, ad esempio con una dichiarazione ad hoc in concomitanza alla presentazione della candidatura;
dato che nessuna norma collega il diritto di elettorato passivo alla dichiarazione


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resa in occasione del censimento, è opinione degli interpellanti che il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato, debba comunque prevalere sull'ipotetica necessità di uniformità fra la dichiarazione resa in occasione del censimento e quella resa all'atto della candidatura;
il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti in provincia di Bolzano assoggettati alla prassi sopra prospettata, mentre i 35 consiglieri regionali eletti nel Trentino rendono la stessa dichiarazione di appartenenza linguistica solo dopo le elezioni, in occasione della seduta costituente dell'organo;
la differenza di trattamento non pare giustificata, in quanto nel Trentino sono eletti ed eleggibili appartenenti ai tre gruppi linguistici, avendosi la presenza della minoranza linguistica ladina nonché di quella tedesca;
pertanto, non essendo prevista nel Trentino una dichiarazione di appartenenza linguistica in occasione del censimento, la norma da applicare ad entrambe le province dovrebbe essere quella vigente in Trentino;
la legge sulla privacy tutela in particolare modo i dati idonei a rivelare l'appartenenza etnica e, pur facendo salve le disposizioni di attuazione dello Statuto di autonomia, il legislatore nazionale ha voluto demotivare prassi che di fatto portano alla conta etnica e razziale;
il periodo di tempo intercorso fra il censimento 1991 e le elezioni ora indette, sette anni, sembra in ogni caso troppo lungo per determinare l'esclusione dal diritto elettorale passivo, sempre ammesso e non concesso che coloro che non hanno reso la dichiarazione nominativa nel 1991 avessero dovuto sapere di non poter esercitare tale diritto per un decennio -:
se il Governo sia a conoscenza di tale situazione che ad avviso degli interroganti lede i diritti politici di tutti coloro che, per un motivo o l'altro, non hanno reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica in occasione dell'ultimo censimento generale;
se non ritenga che ogni estensione della portata della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, resa in occasione del censimento generale in provincia di Bolzano, a tutt'altri fini rispetto a quelli dichiaratamente previsti all'articolo 89 dello Statuto di autonomia (assegnazione dei posti di pubblico impiego nonché degli alloggi dell'edilizia popolare secondo la logica della ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici), stravolga gravemente un istituto statutario che, proprio per le limitazioni e discriminazioni che esso impone, deve conservare un carattere rigorosamente eccezionale e non estensibile per analogia ad altre circostanze;
se ritenga giustificato un trattamento così ineguale fra i candidati della provincia di Bolzano e quelli della provincia di Trento, visto che i relativi eletti formeranno il medesimo organo collegiale regionale a cui applicare le norme statutarie per la composizione per gruppi linguistici della relativa giunta regionale;
quali iniziative intenda urgentemente assumere, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e dello Statuto di autonomia, perché sia assicurato anche alla candidata Lidia Menapace Brisca il diritto elettorale passivo per le elezioni regionali indette per il 22 novembre 1998.
(2-01420)«Paissan, Boato, Valpiana».
(9 ottobre 1998).