Allegato A
Seduta 264 del 30/10/1997

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(A.C. n. 4179 - Sezione 3)

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Incentivi per la rottamazione).

1.Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, è riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilionecinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 4.000.000 e di lire 2.000.000.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30).

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, è sostituita


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dalla seguente: «b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 2.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 3.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire unmilionecinquecentomila con le seguenti: lire cinquecentomila.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 4.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire unmilionecinquecentomila con le seguenti: lire un milione.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 5.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo aggiungere le seguenti: ad esclusione dei familiari conviventi.
1. 6.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: 31 marzo 1990
1. 7.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 8.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.


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Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 9.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a)
fino a lire unmilionecinquecentomila per i consumi fino a 5 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per i consumi pari a 6 litri;
c) fino a lire un milione per i consumi pari a 7 litri;
d) fino a lire settecentomila per i consumi pari a 8 litri;
e) fino a lire cinquecentomila per i consumi pari a 9 litri.
1. 10.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a)
fino a lire settecentocinquantamila per i consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilionecinquecentomila per i consumi pari a 5 litri;
c) fino a lire unmilioneducentocinquantamila per i consumi pari a 6 litri;
d) fino a lire unmilione per i consumi pari a 7 litri.
1. 11.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Subemendamenti all'emendamento 1.60 del Governo.

Al comma 1, sostituire alla lettere a) la parola unmilione e alla lettera b) la parola unmilioneduecentocinquantamila, rispettivamente, con le seguenti:
settecentocinquantamila e unmilione.
Conseguentemente al comma due, secondo periodo, sostituire le parole: lire 30 miliardi con le seguenti: lire 60 miliardi
0. 1.60. 3.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sopprimere il comma 2.
0. 1.60. 4.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Subemendamenti all'emendamento 1.60 del Governo

Al comma 2, sostituire le parole: fino all'importo massimo di lire 3.500.000 con le parole: e per le macchine agricole, fino all'importo massimo di lire 5.000.000.
0. 1. 60. 1.
Poli Bortone, Losurdo.

Al comma 2, dopo le parole: con trazione elettrica aggiungere le parole: e per le macchine agricole.
0. 1. 60. 2.
Poli Bortone, Losurdo.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole o a GPL con la seguente:
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,


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di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente in lire 2.500.000 e in lire 2.000.000.
0. 1.60. 5.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000.
0. 1.60. 6.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000.
0. 1.60. 6.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sostituire la frase che va dalle parole: il Ministro dell'industria fino alle parole: o a GPL con la seguente:
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente , in lire 2.000.000 e in lire 2.000.000.
0. 1.60. 7.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
0. 1.60. 8.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del Tesoro.
0. 1.60. 9.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
0. 1.60. 10.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.


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All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 1.60. 11.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: priorità.
0. 1.60. 12.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: durata di entità aggiungere le seguenti:nonchè i tempi per l'erogazione.
0. 1.60. 13.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: entità con la seguente: importo.
0. 1.60. 14.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: delle agevolazioni con le seguenti: del contributo statale.
0. 1.60. 15.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, sopprimere il terzo periodo.
0. 1.60. 16.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a Gpl, per cui è riconosciuto un contributo statale di 500.000, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, a partire dal 1 agosto 1997. All'onere derivante si provvede con le disponibilità non impegnate a norma del periodo precedente.
0. 1.60. 17.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sostituite la parola: agevolazioni con le seguenti: il contributo statale.
0. 1.60. 18.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: a metano o.
0. 1.60. 19.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: o a GPL.
0. 1.60. 20.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

All'emendamento 1.60, al secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole che vanno da: effettuata entro l'anno successivo fino alla fine con le seguenti: effettuata


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entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato fornita dalla casa costruttrice.
0. 1.60. 21.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a)
fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire trenta miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, che abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.
1. 60.
Governo.

subemendamenti all'emendamento 1.50 della commissione

Sopprimere il secondo comma
0. 1. 50. 4
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari
0. 1. 50. 9
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari
0. 1. 50. 8
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro
0. 1. 50. 7
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
0. 1. 50. 5
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: priorità,
0. 1. 50. 11
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: entità con la seguente: importo
0. 1. 50. 12
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.


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Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ed entità aggiungere le seguenti: nonchè i tempi per l'erogazione
0. 1. 50. 10
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo
0. 1. 50. 3
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Tali contributi con le seguenti: Tali agevolazioni
0. 1. 50. 1
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: saranno concessi con le seguenti: sono concessi
0. 1. 50. 2
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: effettuata sino alla fine del comma con le seguenti: effettuata entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.
0. 1. 50. 6
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: purché tale immatricolazione sino alla fine del comma.
*0. 1. 50. 13
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: purchè tale immatricolazione sino alla fine del comma.
*0. 1. 50. 17
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: entro l'anno precedente alla con le seguenti: entro la
0. 1. 50. 16
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto
0. 1. 50. 15
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto
0. 1. 50. 14
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata


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ed entità delle agevolazioni a partire dal l agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tali contributi, per la quota statale, saranno concessi anche in caso di installazione dell'impianto di alimentazione a metano o a GPL, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purchè tale immatricolazione sia avvenuta entro l'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 50. (Nuova formulazione)
La Commissione.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a)
fino a lire unmilioneducentocinquantamila per i consumi pari a 7 litri;
a-bis) fino a lire unmilione per i consumi pari a 8 litri;
a-ter) fino a lire settecentocinquantamila per i consumi pari a 9 litri.
1. 12.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, lettera a), sostituire le parole: unmilioneducentocinquantamila con le seguenti: cinquecentomila.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 13.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) fino al lire cinquecentomila per i consumi oltre i 9 litri.
1. 14.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 15.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sostituire le parole: unmilionecinquecentomila con le seguenti: unmilione.

Conseguentemente , al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 16.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, le parole: "o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni, o, per l'effettuazione di servizi pubblici non di linea ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n.21, dalla data di immatricolazione".
1. 17.
Raffaldini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 18.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o con alimentazione ad idrogeno fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000, 1.000.000, 1.000.000 e 2.000.000.
1. 19.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-bis. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal precedente comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.
1. 21.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-bis. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.
1. 22.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-bis. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000 e 2.000.000.


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2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.
1. 23.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-bis. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.
2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contribuito per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.
2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 con le seguenti: in lire 182,5 miliardi per il 1998 ed in lire 30 miliardi a decorrere dal l999.
1. 24.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.
2-bis. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.
2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contribuito per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.


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2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in lire 12,5 miliardi per il 1998 e 25 miliardi di lire a decorrere dal 1999 si provvede per l'anno 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 25.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.500.000. Tale contributo è riconosciuto anche ai veicoli, acquistati a decorrere dal 1 ottobre 1997, e muniti di impianto che consente la circolazione a metano nonché con gas di petrolio liquefatto, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo.
1. 20.
Sanza, Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
A decorrere dal 1 ottobre 1997 il contributo statale per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n.669 del 1996, finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti prodotte da autovetture, è riconosciuto per le auto a trazione elettrica in lire 3.500.000, per quelle con alimentazione a gas metano in lire 1.500.000 e per le auto alimentate a GPL in lire 1.000.000. La concreta erogazione del contributo statale è strettamente correlata allo sconto di almeno pari entità da praticare da parte del venditore su richiesta dell'acquirente prima dell'immatricolazione del veicolo. Tali contributi per la quota statale e limitatamente alle auto con alimentazione a gas metano o GPL sono disponibili anche in caso di installazione dell'impianto successivamente all'immatricolazione entro il limite massimo di tre mesi superiore al periodo di garanzia normalmente effettuato dalle case produttrici. In tal caso il contributo può essere richiesto esibendo all'atto della domanda copia della fattura che attesti l'avvenuto pagamento e copia della carta di circolazione nella quale si attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto.
1. 34.
Edo Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 con le seguenti: di lire 1.000.000, di lire 750.000, e di lire 500.000.


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Conseguentemente, al comma 3, modificare proporzionalmente gli importi degli stanziamenti previsti.
1. 26.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: di lire 3.500.000, di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 con le seguenti: di lire 2.000.000, di lire 2.000.000, e di lire 2.000.000.
1. 27.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.500.000 e di lire 1.000.000, con le seguenti: 2.000.000 e di lire 2.000.000.
1. 28.
Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, sostituire la parola: 1.000.000, con la seguente: 1.500.000.
1. 29.
Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti ecclesiastici, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro iscritte da almeno due anni negli appositi elenchi nazionali, regionali e provinciali, nonché dagli esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo.
1. 30.
Gardiol.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lire 75 miliardi per il 1997 con le seguenti parole: lire 80 miliardi per il 1997, e le seguenti parole: lire 170 miliardi per il 1998 con le seguenti parole: lire 200 miliardi per il 1998.
1. 31.
Gardiol.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n.669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive.
1. 32.
Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n.669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
1. 33.
Giancarlo Giorgetti, Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976 n.786 e successive modificazioni non si applica alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motori diesel immatricolati prima del 3 febbraio 1992 qualora le stesse autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo


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di persone e di cose siano muniti di impianto che consenta la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gasolio, con gas di petrolio liquefatto o con gas metano con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto colladuo dell'impianto.
1. 01.
Teresio Delfino, Sanza, Volontè, Marinacci.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: del libretto e.
2. 2.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e della carta di circolazione.
2. 3.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e del foglio complementare.
2. 4.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o del certificato di proprietà.
2. 5.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico.
2. 6.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: in caso di loro mancanza.
2. 7.
Barral, Stefani, Pittino, Chiappori, Covre.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1 ottobre 1997 è riconosciuto il contributo di lire 700.000 per le spese di installazione di impianti a gas metano o a GPL su autoveicoli circolanti. Il contributo può essere richiesto dietro presentazione di fattura entro sessanta giorni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto e, conseguentemente, nel titolo del decreto-legge dopo le parole: "incentivi per la rottamazione" aggiungere le seguenti "e per la riduzione delle emissioni inquinanti degli autoveicoli".
2. 01.
Sanza, Volontè, Teresio Delfino.