PROGETTO DI LEGGE - N. 7461




        Onorevoli Colleghi! - Alla luce delle ultime notizie di cronaca che hanno avuto per oggetto violenze esercitate sui minori, delle quali lo sfruttamento e l'abuso sessuale sono una delle molteplici espressioni, si pone la necessità di intervenire per porre rimedio al fenomeno dilagante della pedofilia. Ciò ha indotto i Paesi membri dell'Unione europea ad intervenire per l'inasprimento delle pene per gli autori dei reati di violenza carnale, di sfruttamento sessuale e di pornografia nei confronti dei minori.
        La complessa personalità dei soggetti condannati per tale genere di reati, l'alto tasso di recidiva, i possibili collegamenti con la criminalità organizzata e la difficoltà degli operatori ad ipotizzare piani di intervento mirati, richiedono la realizzazione di strategie pluridimensionali e l'acquisizione di conoscenze specifiche e di professionalità altamente qualificate. A tale riguardo, un contributo consistente può provenire dalla diffusione dei dati e delle informazioni raccolti sul fenomeno in sede giurisdizionale. E' questa la ratio della presente proposta di legge, che riproduce, per grandi linee, la legge del 31 ottobre 1994 vigente nello Stato del New Jersey e trasformata in direttiva federale dagli Stati Uniti d'America nel 1996. Tale legge, nota come "Megan's law" prende il nome da Megan Kanka, una bambina di sette anni che fu stuprata ed uccisa nel New Jersey nel 1994.
        La "legge di Megan" costituisce negli USA, lo strumento più utilizzato per contrastare la pedofilia e i reati sessuali; essa è stata concepita allo scopo di proteggere la comunità, fornendo informazioni relative a rei condannati per crimini di natura sessuale agli organismi di polizia giudiziaria e, nel caso di rei con un rischio moderato ed elevato, alle organizzazioni comunitarie ed al pubblico.
        La norma in questione ha dunque natura preventiva, in quanto consente alle comunità di adottare i provvedimenti necessari a ridurre la potenzialità recidiva del pedofilo.
        Peculiarità della legge è l'obbligo imposto ai soggetti, che si siano macchiati di crimini di natura sessuale a danno di minori, di registrarsi, una volta scontata la pena, presso l'ufficio di polizia giudiziaria presente sul luogo di domicilio o di residenza. Tali registrazioni sono destinate a confluire in un archivio centrale, i cui dati potranno essere diffusi nell'ambito della comunità in cui il soggetto risiede.
        La legge prevede, inoltre, una serie di fattori da valutare per determinare il livello del rischio di recidiva: tra gli altri, il profilo psicologico e psichiatrico, la situazione lavorativa o scolastica, l'abuso di sostanze stupefacenti, l'essere stato protagonista di episodi di appostamento o di minacce, nonchè l'esito della terapia a cui è stato eventualmente sottoposto il soggetto.
        In base al rischio di recidiva saranno individuati tre diversi livelli di diffusione delle informazioni relative alla persona valutata: maggiore è il rischio di recidiva del soggetto, maggiore sarà il numero di informazioni da fornire ai cittadini.
        In tutti i livelli, la diffusione di informazioni include il nome del soggetto, la sua descrizione e la sua fotografia, l'indirizzo della sua residenza, del luogo di lavoro o della scuola frequentata, la descrizione del veicolo di sua proprietà e una breve descrizione del reato commesso.
        Il primo livello, che si attua quando il rischio di recidiva è basso, prevede che le informative siano limitate all'ufficio di polizia giudiziaria presente sul territorio.
        Il secondo livello, che si attua in caso di rischio moderato, prevede l'obbligo per la polizia locale di informare della presenza in zona del condannato tutte le famiglie del quartiere e le diverse organizzazioni che operano nella comunità: scuole, asili, centri religiosi e giovanili.
        Il terzo livello prevede una diffusione più capillare delle notizie relative a colui che si è macchiato di crimini di natura sessuale verso i minori: destinataria delle informazioni è la comunità in cui la persona risiede o dimora e che, quindi, ha maggiori possibilità di incontrarlo.
        La ratio della norma è quella di consentire la difesa dei bambini da un potenziale danno, non quella di diffondere indiscriminatamente notizie sul soggetto. Sono infatti previste sanzioni nei confronti di funzionari o di impiegati addetti all'archivio che diffondono con colpa evidente o in malafede tali notizie.
        Questa breve analisi della "legge di Megan" consente di valutarne e apprezzarne i benefìci e ha indotto alla redazione della presente proposta di legge, che si ispira ad essa, e costituisce un prezioso strumento alla lotta nel nostro Paese al dilagante fenomeno dei reati di natura sessuale a danno dei minori.




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