PROGETTO DI LEGGE - N. 7461
Onorevoli Colleghi! - Alla luce delle ultime notizie di
cronaca che hanno avuto per oggetto violenze esercitate sui
minori, delle quali lo sfruttamento e l'abuso sessuale sono
una delle molteplici espressioni, si pone la necessità di
intervenire per porre rimedio al fenomeno dilagante della
pedofilia. Ciò ha indotto i Paesi membri dell'Unione europea
ad intervenire per l'inasprimento delle pene per gli autori
dei reati di violenza carnale, di sfruttamento sessuale e di
pornografia nei confronti dei minori.
La complessa personalità dei soggetti condannati per tale
genere di reati, l'alto tasso di recidiva, i possibili
collegamenti con la criminalità organizzata e la difficoltà
degli operatori ad ipotizzare piani di intervento mirati,
richiedono la realizzazione di strategie pluridimensionali e
l'acquisizione di conoscenze specifiche e di professionalità
altamente qualificate. A tale riguardo, un contributo
consistente può provenire dalla diffusione dei dati e delle
informazioni raccolti sul fenomeno in sede giurisdizionale. E'
questa la ratio della presente proposta di legge, che
riproduce, per grandi linee, la legge del 31 ottobre 1994
vigente nello Stato del New Jersey e trasformata in direttiva
federale dagli Stati Uniti d'America nel 1996. Tale legge,
nota come "Megan's law" prende il nome da Megan Kanka,
una bambina di sette anni che fu stuprata ed uccisa nel New
Jersey nel 1994.
La "legge di Megan" costituisce negli USA, lo strumento
più utilizzato per contrastare la pedofilia e i reati
sessuali; essa è stata concepita allo scopo di proteggere la
comunità, fornendo informazioni relative a rei condannati per
crimini di natura sessuale agli organismi di polizia
giudiziaria e, nel caso di rei con un rischio moderato ed
elevato, alle organizzazioni comunitarie ed al pubblico.
La norma in questione ha dunque natura preventiva, in
quanto consente alle comunità di adottare i provvedimenti
necessari a ridurre la potenzialità recidiva del pedofilo.
Peculiarità della legge è l'obbligo imposto ai soggetti,
che si siano macchiati di crimini di natura sessuale a danno
di minori, di registrarsi, una volta scontata la pena, presso
l'ufficio di polizia giudiziaria presente sul luogo di
domicilio o di residenza. Tali registrazioni sono destinate a
confluire in un archivio centrale, i cui dati potranno essere
diffusi nell'ambito della comunità in cui il soggetto
risiede.
La legge prevede, inoltre, una serie di fattori da
valutare per determinare il livello del rischio di recidiva:
tra gli altri, il profilo psicologico e psichiatrico, la
situazione lavorativa o scolastica, l'abuso di sostanze
stupefacenti, l'essere stato protagonista di episodi di
appostamento o di minacce, nonchè l'esito della terapia a cui
è stato eventualmente sottoposto il soggetto.
In base al rischio di recidiva saranno individuati tre
diversi livelli di diffusione delle informazioni relative alla
persona valutata: maggiore è il rischio di recidiva del
soggetto, maggiore sarà il numero di informazioni da fornire
ai cittadini.
In tutti i livelli, la diffusione di informazioni include
il nome del soggetto, la sua descrizione e la sua fotografia,
l'indirizzo della sua residenza, del luogo di lavoro o della
scuola frequentata, la descrizione del veicolo di sua
proprietà e una breve descrizione del reato commesso.
Il primo livello, che si attua quando il rischio di
recidiva è basso, prevede che le informative siano limitate
all'ufficio di polizia giudiziaria presente sul territorio.
Il secondo livello, che si attua in caso di rischio
moderato, prevede l'obbligo per la polizia locale di informare
della presenza in zona del condannato tutte le famiglie del
quartiere e le diverse organizzazioni che operano nella
comunità: scuole, asili, centri religiosi e giovanili.
Il terzo livello prevede una diffusione più capillare
delle notizie relative a colui che si è macchiato di crimini
di natura sessuale verso i minori: destinataria delle
informazioni è la comunità in cui la persona risiede o dimora
e che, quindi, ha maggiori possibilità di incontrarlo.
La ratio della norma è quella di consentire la
difesa dei bambini da un potenziale danno, non quella di
diffondere indiscriminatamente notizie sul soggetto. Sono
infatti previste sanzioni nei confronti di funzionari o di
impiegati addetti all'archivio che diffondono con colpa
evidente o in malafede tali notizie.
Questa breve analisi della "legge di Megan" consente di
valutarne e apprezzarne i benefìci e ha indotto alla redazione
della presente proposta di legge, che si ispira ad essa, e
costituisce un prezioso strumento alla lotta nel nostro Paese
al dilagante fenomeno dei reati di natura sessuale a danno dei
minori.