PROGETTO DI LEGGE - N. 6287




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 20 mila milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999.
        2. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.


Art. 2.

        1. L'importo di lire 20 mila milioni di cui all'articolo 1 è così ripartito:

                a) lire 8.800 milioni per contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

                b) lire 11.200 milioni per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

        2. La somma di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza, ai comuni interessati.

Art. 3.

        1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di lire 40 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma, di lire 32 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, e di lire 24 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma del medesimo articolo 4, in favore dei proprietari che, alla data del 1^ gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.
        2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1^ gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.
        3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.


Art. 4.

        1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è sostituito dal seguente:

        "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento".


Art. 5.

        1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge e la ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla medesima data.


Art. 6.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private, nel termine di cinque anni dalla medesima data di entrata in vigore.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 mila milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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