PROGETTO DI LEGGE - N. 6287
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di
ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont, in aggiunta
alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dell'articolo 5 della legge
19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno
1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n.
190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 20
mila milioni da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1999.
2. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati
secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n.
306.
Art. 2.
1. L'importo di lire 20 mila milioni di cui all'articolo 1
è così ripartito:
a) lire 8.800 milioni per contributi di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e
successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità
immobiliari di proprietà privata;
b) lire 11.200 milioni per il finanziamento delle
opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di
edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli
abitanti.
2. La somma di cui alla lettera b) del comma 1 è
assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
per gli interventi di rispettiva competenza, ai comuni
interessati.
Art. 3.
1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi
primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni,
nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta
dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, come
modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190,
è ulteriormente elevato di lire 40 milioni per le ipotesi di
cui al terzo comma, di lire 32 milioni per le ipotesi di cui
al primo, secondo e settimo comma, e di lire 24 milioni per le
ipotesi di cui al sesto comma del medesimo articolo 4, in
favore dei proprietari che, alla data del 1^ gennaio 1985, non
abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del
contributo.
2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso
proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la
ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo
liquidato o da liquidare posteriormente al 1^ gennaio 1985,
indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.
3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e
riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente
ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo
prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19
dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2
della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio
1983, n. 190, è sostituito dal seguente:
"Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione
pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive
modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per
cento".
Art. 5.
1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio
1983, n. 190, sono riaperti dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la ricostruzione delle unità
immobiliari private deve essere comunque completata entro
cinque anni dalla medesima data.
Art. 6.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici nomina i
sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per
l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative
alla ricostruzione, sia pubbliche che private, nel termine di
cinque anni dalla medesima data di entrata in vigore.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 20 mila milioni per il 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.