PROGETTO DI LEGGE - N. 5710
Onorevoli Deputati! - Il testo che viene sottoposto
all'esame della Camera dei deputati costituisce soltanto uno
stralcio rispetto all'esigenza di una più organica revisione
dello Statuto della Regione siciliana, avvertita da tutti i
gruppi parlamentari, come dimostrano le numerose iniziative
legislative in materia. Non si tratta di rinnegare niente del
nostro passato. Tutti riconosciamo la fondamentale importanza
e la perdurante attualità della speciale autonomia della
Sicilia e conserviamo grata memoria nei confronti degli
illustri membri della Consulta regionale della Sicilia che
alla fine del 1945 seppero tradurre in norme giuridiche
quell'aspirazione all'autogoverno che era sempre stata una
costante nella storia dell'Isola. Più semplicemente, dal 1946
ad oggi, la realtà socio-economica della Sicilia, così come
dell'intero Paese, si è andata modificando e radicalmente
trasformando. La stessa dimensione statuale nazionale va
considerata in modo diverso, in relazione al sempre più
stringente processo di integrazione europea. Nuove sfide,
nuove responsabilità, sono davanti a noi e, dunque, appare
indispensabile un intervento di aggiornamento e di adeguamento
delle disposizioni statutarie, affinché l'ordinamento
autonomistico regionale sia al passo con l'incalzare dei
tempi.
Molto si era discusso, nelle precedenti legislature
dell'Assemblea regionale siciliana, di riforme istituzionali e
statutarie. Si ricorda, ad esempio, il dibattito che si svolse
in Aula il 15 e 16 giugno 1988, durante la decima legislatura.
Si ricorda, ancora, il lavoro svolto dalla speciale
Commissione per la riforma dello Statuto, presieduta
dall'onorevole Giuliana.
Questa è la prima volta che un testo, sia pure avente un
oggetto precisamente definito e circoscritto, è stato
sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea regionale.
Grazie al costruttivo apporto ed al senso di responsabilità di
tutti i Gruppi parlamentari, la Commissione speciale per la
riforma dello Statuto e le riforme istituzionali è riuscita a
rispettare l'impegno che aveva assunto.
L'Assemblea regionale è stata chiamata ad approvare una
"legge-voto" che, secondo quanto previsto dall'articolo 18
dello Statuto, attiverà la procedura di revisione
costituzionale, ex articolo 138 della Costituzione. E' di
fondamentale importanza politica che il Parlamento siciliano
sia protagonista del processo di ammodernamento
dell'ordinamento regionale, ponendo in essere un'iniziativa
che si sposa perfettamente con le conclusioni cui erano
pervenute le forze politiche nazionali in sede di esame del
progetto di modifica della parte seconda della Costituzione.
Al riguardo, si ricorda che una delegazione della Commissione,
l'8 luglio 1998, è stata ricevuta dal Presidente della Camera
dei deputati, onorevole Violante, e lo stesso giorno ha avuto
un incontro a Roma con una rappresentanza dei senatori eletti
in Sicilia. In quell'occasione, la proposta di una legge-voto
dell'Assemblea che tendesse a consentire alla Regione
siciliana di riformare la forma di governo regionale, è stata
valutata positivamente da tali autorevoli interlocutori. Un
altro incontro con il Presidente del Senato della Repubblica,
senatore Mancino, è già programmato e dovrebbe avere luogo
quanto prima.
La presente proposta di legge costituzionale tende,
appunto, in primo luogo, a modificare la forma di governo
della Regione. L'articolo 9 dello Statuto, nel testo vigente,
prevede che "il Presidente regionale e gli Assessori sono
eletti dall'Assemblea regionale (...) nel suo seno a
maggioranza assoluta di voti segreti dei deputati".
L'articolo 1 della presente proposta di legge
costituzionale sostituisce l'intera sezione II del titolo I
dello Statuto.
Si afferma il principio dell'elezione popolare diretta del
Presidente della Regione, nella logica di conferire al Vertice
dell'Esecutivo quell'autorevolezza che discende dal fatto di
essere espressione di un consenso popolare, liberamente
manifestato. E' la stessa logica che si è affermata con leggi
che hanno previsto l'elezione popolare diretta del sindaco e
del presidente della provincia. Si tratta, in altri termini,
di superare la forma di governo parlamentare, per perseguire
l'obiettivo della stabilità e dell'efficienza dell'azione di
governo.
Naturalmente, si vuole che non soltanto il Governo sia
forte ed autorevole, ma che anche il Parlamento, titolare del
potere legislativo, sia altrettanto forte ed autorevole.
Occorre, dunque, trovare i giusti equilibri e contrappesi fra
i poteri. La compiuta disciplina della forma di governo è
demandata ad una legge regionale che dovrà essere approvata a
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
Una volta approvata la legge regionale prevista
dall'articolo 1, quando, in successione di tempo, l'Assemblea
regionale riterrà opportuno rivedere la forma di governo
regionale, potrà, nel rispetto della medesima procedura,
introdurre tutti gli opportuni aggiustamenti, senza ogni volta
dover attivare la procedura di revisione costituzionale dello
Statuto, ex articolo 138 della Costituzione. Di conseguenza,
l'Assemblea viene ad essere titolare di un potere in più (e di
una connessa responsabilità), così come anche i cittadini
diventano titolari di un potere in più, potendo direttamente
eleggere il Presidente della Regione.
Il testo in esame costituisce, ovviamente, il portato di
un compromesso (nell'accezione più nobile del termine) tra i
diversi gruppi parlamentari. E' sembrato l'unico testo
"possibile", nella situazione data. Alcuni, ad esempio,
avrebbero voluto precisare meglio, nelle stesse disposizioni
statutarie, le caratteristiche della forma di governo
regionale. Si è preferito, tuttavia, non introdurre eccessive
rigidità, proprio per lasciare l'Assemblea regionale libera di
determinare, come ritiene meglio, una compiuta disciplina, in
sede di approvazione della legge organica prevista
dall'articolo 1.
In particolare, alcuni avrebbero voluto fissare in modo
più netto il principio della separazione fra potere
legislativo e potere esecutivo, sancendo in Statuto
l'incompatibilità fra la carica di Presidente della Regione, o
di Assessore, e la carica di deputato. Il testo approvato
lascia impregiudicata la possibilità di introdurre una
normativa in tal senso.
L'articolo 3 della proposta di legge costituzionale
introduce la possibilità di determinare la conclusione
anticipata della legislatura per volontà degli stessi deputati
regionali. In altri termini, alla ipotesi di
"scioglimento-sanzione", già normata dall'articolo 8 dello
Statuto, si aggiunge un'ulteriore ipotesi che fa riferimento
alle contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati
regionali. Già l'articolo 126 della Costituzione prevede, per
i Consigli delle regioni a statuto ordinario, l'eventualità di
uno scioglimento quando, a seguito di dimissioni, l'organo non
fosse più "in grado di funzionare". Nel caso della Regione
siciliana, si prevede che le dimissioni contemporanee di
quarantasei deputati realizzino, automaticamente, una
condizione di impossibilità di funzionamento dell'organo. In
tale ipotesi, il giudizio deve tornare agli elettori, che,
democraticamente, eleggeranno una nuova Assemblea.
Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge costituzionale
non devono essere sottovalutati, perchè integrano una lacuna
dell'ordinamento regionale, introducendo istituti di
democrazia diretta e di partecipazione popolare. Va notato che
la formulazione dell'articolo 5 contempla la possibilità di
tipologie diverse di referendum, quindi anche
propositivi, secondo quanto stabilirà il legislatore
regionale.
L'articolo 6 della proposta di legge costituzionale
introduce una normativa transitoria che pone al riparo dal
rischio che, prima della prossima scadenza elettorale
regionale, l'Assemblea non faccia in tempo ad approvare una
nuova legge organica sull'elezione del Presidente della
Regione e sull'assetto della forma di governo, secondo quanto
previsto dall'articolo 1. In tale eventualità, continuerebbero
a trovare applicazione le disposizioni statutarie
previgenti.
Alcuni gruppi parlamentari intendevano introdurre nelle
disposizioni statutarie princìpi attinenti al sistema di
elezione dell'Assemblea regionale. L'orientamento prevalente è
stato quello di non "costituzionalizzare" princìpi che
attengono alla normativa elettorale, sempre per non introdurre
in Statuto elementi di rigidità. Ai sensi dell'articolo 3
dello Statuto, l'Assemblea è sovrana di determinare, come
crede, la propria legge elettorale, nel rispetto dei princìpi
fondamentali fissati dalla Costituzione in materia di elezioni
politiche. Naturalmente, la previsione della elezione popolare
diretta del Presidente della Regione potrà richiedere un
raccordo con la legge elettorale dell'Assemblea, nel senso, ad
esempio, di prevedere che la coalizione politica che esprime
il Presidente della Regione abbia garantita, attraverso un
meccanismo premiale, la maggioranza parlamentare.
In conclusione, si formula l'auspicio che il Parlamento
voglia cogliere questa importante occasione, che potrà
consentire di realizzare una reale svolta nel senso
dell'ammodernamento e dell'efficienza dell'ordinamento
regionale.