PROGETTO DI LEGGE - N. 5710




        Onorevoli Deputati! - Il testo che viene sottoposto all'esame della Camera dei deputati costituisce soltanto uno stralcio rispetto all'esigenza di una più organica revisione dello Statuto della Regione siciliana, avvertita da tutti i gruppi parlamentari, come dimostrano le numerose iniziative legislative in materia. Non si tratta di rinnegare niente del nostro passato. Tutti riconosciamo la fondamentale importanza e la perdurante attualità della speciale autonomia della Sicilia e conserviamo grata memoria nei confronti degli illustri membri della Consulta regionale della Sicilia che alla fine del 1945 seppero tradurre in norme giuridiche quell'aspirazione all'autogoverno che era sempre stata una costante nella storia dell'Isola. Più semplicemente, dal 1946 ad oggi, la realtà socio-economica della Sicilia, così come dell'intero Paese, si è andata modificando e radicalmente trasformando. La stessa dimensione statuale nazionale va considerata in modo diverso, in relazione al sempre più stringente processo di integrazione europea. Nuove sfide, nuove responsabilità, sono davanti a noi e, dunque, appare indispensabile un intervento di aggiornamento e di adeguamento delle disposizioni statutarie, affinché l'ordinamento autonomistico regionale sia al passo con l'incalzare dei tempi.
        Molto si era discusso, nelle precedenti legislature dell'Assemblea regionale siciliana, di riforme istituzionali e statutarie. Si ricorda, ad esempio, il dibattito che si svolse in Aula il 15 e 16 giugno 1988, durante la decima legislatura. Si ricorda, ancora, il lavoro svolto dalla speciale Commissione per la riforma dello Statuto, presieduta dall'onorevole Giuliana.
        Questa è la prima volta che un testo, sia pure avente un oggetto precisamente definito e circoscritto, è stato sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea regionale. Grazie al costruttivo apporto ed al senso di responsabilità di tutti i Gruppi parlamentari, la Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali è riuscita a rispettare l'impegno che aveva assunto.
        L'Assemblea regionale è stata chiamata ad approvare una "legge-voto" che, secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, attiverà la procedura di revisione costituzionale, ex articolo 138 della Costituzione. E' di fondamentale importanza politica che il Parlamento siciliano sia protagonista del processo di ammodernamento dell'ordinamento regionale, ponendo in essere un'iniziativa che si sposa perfettamente con le conclusioni cui erano pervenute le forze politiche nazionali in sede di esame del progetto di modifica della parte seconda della Costituzione. Al riguardo, si ricorda che una delegazione della Commissione, l'8 luglio 1998, è stata ricevuta dal Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante, e lo stesso giorno ha avuto un incontro a Roma con una rappresentanza dei senatori eletti in Sicilia. In quell'occasione, la proposta di una legge-voto dell'Assemblea che tendesse a consentire alla Regione siciliana di riformare la forma di governo regionale, è stata valutata positivamente da tali autorevoli interlocutori. Un altro incontro con il Presidente del Senato della Repubblica, senatore Mancino, è già programmato e dovrebbe avere luogo quanto prima.
        La presente proposta di legge costituzionale tende, appunto, in primo luogo, a modificare la forma di governo della Regione. L'articolo 9 dello Statuto, nel testo vigente, prevede che "il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale (...) nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei deputati".
        L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale sostituisce l'intera sezione II del titolo I dello Statuto.
        Si afferma il principio dell'elezione popolare diretta del Presidente della Regione, nella logica di conferire al Vertice dell'Esecutivo quell'autorevolezza che discende dal fatto di essere espressione di un consenso popolare, liberamente manifestato. E' la stessa logica che si è affermata con leggi che hanno previsto l'elezione popolare diretta del sindaco e del presidente della provincia. Si tratta, in altri termini, di superare la forma di governo parlamentare, per perseguire l'obiettivo della stabilità e dell'efficienza dell'azione di governo.
        Naturalmente, si vuole che non soltanto il Governo sia forte ed autorevole, ma che anche il Parlamento, titolare del potere legislativo, sia altrettanto forte ed autorevole. Occorre, dunque, trovare i giusti equilibri e contrappesi fra i poteri. La compiuta disciplina della forma di governo è demandata ad una legge regionale che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
        Una volta approvata la legge regionale prevista dall'articolo 1, quando, in successione di tempo, l'Assemblea regionale riterrà opportuno rivedere la forma di governo regionale, potrà, nel rispetto della medesima procedura, introdurre tutti gli opportuni aggiustamenti, senza ogni volta dover attivare la procedura di revisione costituzionale dello Statuto, ex articolo 138 della Costituzione. Di conseguenza, l'Assemblea viene ad essere titolare di un potere in più (e di una connessa responsabilità), così come anche i cittadini diventano titolari di un potere in più, potendo direttamente eleggere il Presidente della Regione.
        Il testo in esame costituisce, ovviamente, il portato di un compromesso (nell'accezione più nobile del termine) tra i diversi gruppi parlamentari. E' sembrato l'unico testo "possibile", nella situazione data. Alcuni, ad esempio, avrebbero voluto precisare meglio, nelle stesse disposizioni statutarie, le caratteristiche della forma di governo regionale. Si è preferito, tuttavia, non introdurre eccessive rigidità, proprio per lasciare l'Assemblea regionale libera di determinare, come ritiene meglio, una compiuta disciplina, in sede di approvazione della legge organica prevista dall'articolo 1.
        In particolare, alcuni avrebbero voluto fissare in modo più netto il principio della separazione fra potere legislativo e potere esecutivo, sancendo in Statuto l'incompatibilità fra la carica di Presidente della Regione, o di Assessore, e la carica di deputato. Il testo approvato lascia impregiudicata la possibilità di introdurre una normativa in tal senso.
        L'articolo 3 della proposta di legge costituzionale introduce la possibilità di determinare la conclusione anticipata della legislatura per volontà degli stessi deputati regionali. In altri termini, alla ipotesi di "scioglimento-sanzione", già normata dall'articolo 8 dello Statuto, si aggiunge un'ulteriore ipotesi che fa riferimento alle contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati regionali. Già l'articolo 126 della Costituzione prevede, per i Consigli delle regioni a statuto ordinario, l'eventualità di uno scioglimento quando, a seguito di dimissioni, l'organo non fosse più "in grado di funzionare". Nel caso della Regione siciliana, si prevede che le dimissioni contemporanee di quarantasei deputati realizzino, automaticamente, una condizione di impossibilità di funzionamento dell'organo. In tale ipotesi, il giudizio deve tornare agli elettori, che, democraticamente, eleggeranno una nuova Assemblea.
        Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge costituzionale non devono essere sottovalutati, perchè integrano una lacuna dell'ordinamento regionale, introducendo istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare. Va notato che la formulazione dell'articolo 5 contempla la possibilità di tipologie diverse di referendum, quindi anche propositivi, secondo quanto stabilirà il legislatore regionale.
        L'articolo 6 della proposta di legge costituzionale introduce una normativa transitoria che pone al riparo dal rischio che, prima della prossima scadenza elettorale regionale, l'Assemblea non faccia in tempo ad approvare una nuova legge organica sull'elezione del Presidente della Regione e sull'assetto della forma di governo, secondo quanto previsto dall'articolo 1. In tale eventualità, continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni statutarie previgenti.
        Alcuni gruppi parlamentari intendevano introdurre nelle disposizioni statutarie princìpi attinenti al sistema di elezione dell'Assemblea regionale. L'orientamento prevalente è stato quello di non "costituzionalizzare" princìpi che attengono alla normativa elettorale, sempre per non introdurre in Statuto elementi di rigidità. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, l'Assemblea è sovrana di determinare, come crede, la propria legge elettorale, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche. Naturalmente, la previsione della elezione popolare diretta del Presidente della Regione potrà richiedere un raccordo con la legge elettorale dell'Assemblea, nel senso, ad esempio, di prevedere che la coalizione politica che esprime il Presidente della Regione abbia garantita, attraverso un meccanismo premiale, la maggioranza parlamentare.
        In conclusione, si formula l'auspicio che il Parlamento voglia cogliere questa importante occasione, che potrà consentire di realizzare una reale svolta nel senso dell'ammodernamento e dell'efficienza dell'ordinamento regionale.




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