RELAZIONE - N. 5891 - 4083-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il progetto di legge n. 5891,

              rilevato che la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, introducendo ex novo fattispecie che sanzionano penalmente taluni comportamenti posti in essere nel settore di interesse dalle agenzie private o dai singoli procacciatori, appare porsi in controtendenza rispetto ai più recenti orientamenti legislativi in materia di depenalizzazione;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui comma 6 del citato articolo 16-bis:

              sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

              1) siano tassativamente indicate le disposizioni legislative da intendersi abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge in quanto incompatibili con le norme da quest'ultima recate, in conformità al disposto dell'articolo 79, comma 11, del regolamento;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              2) all'articolo 9, comma 4, sia definito con maggiore precisione l'oggetto della delega finalizzata all'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8 del provvedimento; tale determinazione per relationem dell'oggetto della delega legislativa non appare infatti pienamente corrispondente al canone dell'articolo 76 della Costituzione (che richiede per la delega al Governo della funzione legislativa - tra l'altro - la delimitazione di "oggetti definiti"), stante la difficoltà di individuare con precisione, alla luce della formulazione del citato articolo 8, le prestazioni per la cui erogazione si può ricorrere all'ausilio dei patronati;

              3) poiché l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 4, appare prefigurare l'attribuzione di una delega legislativa senza l'indicazione di qualsivoglia principio o criterio direttivo, siano specificate le disposizioni del provvedimento in esame cui dovranno essere conformate le disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile;

              4) all'articolo 9, comma 5, in linea con l'esigenza già segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e più volte ribadita dal Comitato per la legislazione nell'esercizio delle proprie funzioni sia previsto che gli schemi di regolamento ivi contemplati siano trasmessi alle Camere, per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni, solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, e che il termine per l'espressione del parere decorra dall'assegnazione del medesimo;

              5) in relazione all'esigenza di salvaguardare l'autonomia regolamentare delle Camere, sempre all'articolo 9, comma 5, sia previsto che lo schema di decreto legislativo ivi disciplinato sia sottoposto per il parere esclusivamente alle Camere, e non anche ai soggetti specificamente competenti per materia nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.

          Il Comitato osserva altresì quanto segue:

                sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

                a) sarebbe opportuno verificare se le condizioni che giustificano la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 7, alle confederazioni ed alle associazioni operanti nelle province di Trento e di Bolzano non ricorrano anche con riferimento a quelle attive nelle regioni ad autonomia differenziata;

                b) valuti la Commissione l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17, in particolare alla luce di quanto disposto dell'articolo 133-bis del codice penale in relazione alla valutazione degli effetti della pena pecuniaria sulle condizioni economiche del reo;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                c) valuti la Commissione l'opportunità di chiarire se per la domanda di costituzione degli istituti, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il riconoscimento definitivo di questi ultimi, di cui al comma 4, debba ritenersi operante o meno il meccanismo del silenzio-assenso, in analogia con quanto previsto espressamente dall'articolo 4, comma 2, con riferimento alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo degli istituti medesimi;

                d) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che alla domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti sia allegata anche copia dello statuto, alla luce del fatto che il successivo articolo 4, comma 2, dispone la notificazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle sole modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto medesimo;

                e) all'articolo 4, comma 3, appare opportuno esplicitare il rinvio ivi contenuto al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, mediante l'indicazione del titolo del provvedimento medesimo ovvero dell'oggetto della disciplina da quest'ultimo recata;

                f) all'articolo 6, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di definire con maggiore tassatività i parametri al cui riscontro condizionare la facoltà degli istituti di patronato di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

                g) sembrerebbe opportuno collocare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 nell'ambito del successivo articolo 8, che definisce specificamente le attività rimesse alla competenza degli istituti di patronato;

                h) agli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, appare necessario precisare nel dettaglio le specifiche disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 214, cui viene fatto ivi rinvio;

                i) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il primo periodo, in modo da chiarire inequivocamente se la deroga alle tariffe professionali ivi prevista debba costituire specifico oggetto delle singole convenzioni tra istituti di patronato ed avvocati ovvero intenda riferirsi alla predisposizione di un tariffario speciale unico, da applicare in maniera uniforme a tutte le convenzioni previste dalla disposizione in esame;

                j) all'articolo 10, comma 4, al fine di chiarire inequivocamente quali istituti di patronato debbano essere consultati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in vista dell'approvazione delle tariffe ivi previste, appare necessario coordinare il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame previsto per tale approvazione con il termine di novanta giorni entro il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il Ministro del lavoro approva la costituzione degli istituti medesimi; è infatti in ipotesi possibile che, esaurita la consultazione degli istituti esistenti e prima dell'adozione del decreto di approvazione delle tariffe, intervenga la costituzione di nuovi istituti, sia pure non definitivamente riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

                k) sempre all'articolo 10, comma 4, parrebbe necessario riferire il rinvio ivi contemplato, anziché alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, alla precedente lettera a), non risultando possibile qualificare come "assistiti" le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari, con i quali i rapporti economici sembrano destinati ad essere regolati nell'ambito delle convenzioni previste nella disposizione di cui alla citata lettera b);

                l) all'articolo 12, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente la determinazione delle linee-guida per la stipula delle convenzioni ivi previste;

                m) all'articolo 13, comma 7, valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere un termine per l'emanazione del regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alle modalità di ripartizione del finanziamento secondo i criteri stabiliti dalla legge;

                n) parrebbe opportuno riunire nell'ambito del medesimo contesto normativo le disposizioni in materia di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 13 e nel comma 2 dell'articolo 15.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              1) all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 10, comma 2, si segnala l'opportunità di esplicitare il riferimento alle disposizioni della legge n. 241 del 1990;

              2) all'articolo 12 e all'articolo 13, comma 7, sarebbe preferibile indicare il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali ivi previsti;

PARERE FAVOREVOLE

          sull'abbinata proposta di legge C. 4083, in quanto con la prima non contrasti.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)


          La Commissione giustizia,

              esaminato il progetto di legge n. 5891,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              all'articolo 9, comma 2, primo periodo, la parola: "svolgono" sia sostituita con la seguente: "assicurano";

              all'articolo 9, comma 2, primo periodo, siano soppresse le parole: "anche in deroga alle vigenti tariffe professionali";

              all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Dette convenzioni" siano inserite le seguenti: "sono sottoposte all'approvazione dei Consigli professionali competenti e";

              all'articolo 9, dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

          "2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire il rapporto personale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte dei patronati degli oneri di assistenza e difesa legale.
          2-ter. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
          2-quater. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene adeguatamente informata".

          Esprime altresì parere favorevole sull'abbinata proposta di legge, nella misura in cui con il primo non contrasti.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)


          La Commissione affari esteri e comunitari,

              esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 5891 (approvato dal Senato) recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", nonché l'abbinata proposta di legge C. 4083,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 1, prevedendo che dalla stipula delle convenzioni ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)


          La VI Commissione finanze,

              esaminato il progetto di legge C. 5891 e abb., recante nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 10, comma 2, che, nel caso di stipula di convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale, non si determini in alcun caso un'estensione in favore di tali soggetti del regime fiscale agevolativo proprio degli istituti di patronato.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)


          La XII Commissione affari sociali,

              esaminato il testo del progetto di legge n. 5891 e abb. "Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), con la legislazione vigente in materia di tutela e rappresentanza degli invalidi civili.



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