RELAZIONE - N. 5891 - 4083-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. 5891,
rilevato che la disposizione di cui all'articolo 17,
comma 2, introducendo ex novo fattispecie che sanzionano
penalmente taluni comportamenti posti in essere nel settore di
interesse dalle agenzie private o dai singoli procacciatori,
appare porsi in controtendenza rispetto ai più recenti
orientamenti legislativi in materia di depenalizzazione;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
di cui comma 6 del citato articolo 16-bis:
sotto il profilo del coordinamento con la legislazione
vigente:
1) siano tassativamente indicate le disposizioni
legislative da intendersi abrogate per effetto dell'entrata in
vigore della legge in quanto incompatibili con le norme da
quest'ultima recate, in conformità al disposto dell'articolo
79, comma 11, del regolamento;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
2) all'articolo 9, comma 4, sia definito con maggiore
precisione l'oggetto della delega finalizzata all'introduzione
di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle
controversie nelle materie di cui all'articolo 8 del
provvedimento; tale determinazione per relationem
dell'oggetto della delega legislativa non appare infatti
pienamente corrispondente al canone dell'articolo 76 della
Costituzione (che richiede per la delega al Governo della
funzione legislativa - tra l'altro - la delimitazione di
"oggetti definiti"), stante la difficoltà di individuare con
precisione, alla luce della formulazione del citato articolo
8, le prestazioni per la cui erogazione si può ricorrere
all'ausilio dei patronati;
3) poiché l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma
4, appare prefigurare l'attribuzione di una delega legislativa
senza l'indicazione di qualsivoglia principio o criterio
direttivo, siano specificate le disposizioni del provvedimento
in esame cui dovranno essere conformate le disposizioni di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile;
4) all'articolo 9, comma 5, in linea con l'esigenza già
segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e
più volte ribadita dal Comitato per la legislazione
nell'esercizio delle proprie funzioni sia previsto che gli
schemi di regolamento ivi contemplati siano trasmessi alle
Camere, per l'espressione del prescritto parere da parte delle
competenti Commissioni, solo dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, e che il termine per
l'espressione del parere decorra dall'assegnazione del
medesimo;
5) in relazione all'esigenza di salvaguardare
l'autonomia regolamentare delle Camere, sempre all'articolo 9,
comma 5, sia previsto che lo schema di decreto legislativo ivi
disciplinato sia sottoposto per il parere esclusivamente alle
Camere, e non anche ai soggetti specificamente competenti per
materia nell'ambito dell'ordinamento parlamentare.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo del coordinamento con la
legislazione vigente:
a) sarebbe opportuno verificare se le
condizioni che giustificano la non applicabilità delle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera
b), e 3, comma 7, alle confederazioni ed alle
associazioni operanti nelle province di Trento e di Bolzano
non ricorrano anche con riferimento a quelle attive nelle
regioni ad autonomia differenziata;
b) valuti la Commissione l'opportunità di
mantenere l'attuale formulazione del secondo periodo del comma
2 dell'articolo 17, in particolare alla luce di quanto
disposto dell'articolo 133-bis del codice penale in
relazione alla valutazione degli effetti della pena pecuniaria
sulle condizioni economiche del reo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
c) valuti la Commissione l'opportunità di
chiarire se per la domanda di costituzione degli istituti, di
cui all'articolo 3, comma 3, e per il riconoscimento
definitivo di questi ultimi, di cui al comma 4, debba
ritenersi operante o meno il meccanismo del silenzio-assenso,
in analogia con quanto previsto espressamente dall'articolo 4,
comma 2, con riferimento alle modifiche dello statuto e
dell'atto costitutivo degli istituti medesimi;
d) all'articolo 3, comma 2, valuti la
Commissione l'opportunità di prevedere che alla domanda di
costituzione e riconoscimento degli istituti sia allegata
anche copia dello statuto, alla luce del fatto che il
successivo articolo 4, comma 2, dispone la notificazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle sole
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
medesimo;
e) all'articolo 4, comma 3, appare opportuno
esplicitare il rinvio ivi contenuto al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, mediante
l'indicazione del titolo del provvedimento medesimo ovvero
dell'oggetto della disciplina da quest'ultimo recata;
f) all'articolo 6, comma 3, valuti la
Commissione l'opportunità di definire con maggiore tassatività
i parametri al cui riscontro condizionare la facoltà degli
istituti di patronato di stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
g) sembrerebbe opportuno collocare la
disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 nell'ambito del
successivo articolo 8, che definisce specificamente le
attività rimesse alla competenza degli istituti di
patronato;
h) agli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2,
appare necessario precisare nel dettaglio le specifiche
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 214, cui viene
fatto ivi rinvio;
i) all'articolo 9, comma 2, valuti la
Commissione l'opportunità di riformulare il primo periodo, in
modo da chiarire inequivocamente se la deroga alle tariffe
professionali ivi prevista debba costituire specifico oggetto
delle singole convenzioni tra istituti di patronato ed
avvocati ovvero intenda riferirsi alla predisposizione di un
tariffario speciale unico, da applicare in maniera uniforme a
tutte le convenzioni previste dalla disposizione in esame;
j) all'articolo 10, comma 4, al fine di
chiarire inequivocamente quali istituti di patronato debbano
essere consultati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in vista dell'approvazione delle tariffe ivi previste,
appare necessario coordinare il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame
previsto per tale approvazione con il termine di novanta
giorni entro il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il
Ministro del lavoro approva la costituzione degli istituti
medesimi; è infatti in ipotesi possibile che, esaurita la
consultazione degli istituti esistenti e prima dell'adozione
del decreto di approvazione delle tariffe, intervenga la
costituzione di nuovi istituti, sia pure non definitivamente
riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;
k) sempre all'articolo 10, comma 4, parrebbe
necessario riferire il rinvio ivi contemplato, anziché alla
lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, alla
precedente lettera a), non risultando possibile
qualificare come "assistiti" le pubbliche amministrazioni e
gli organismi comunitari, con i quali i rapporti economici
sembrano destinati ad essere regolati nell'ambito delle
convenzioni previste nella disposizione di cui alla citata
lettera b);
l) all'articolo 12, comma 1, valuti la
Commissione l'opportunità di prevedere un termine per
l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale concernente la determinazione delle
linee-guida per la stipula delle convenzioni ivi previste;
m) all'articolo 13, comma 7, valuti altresì la
Commissione l'opportunità di prevedere un termine per
l'emanazione del regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale relativo alle modalità di ripartizione del
finanziamento secondo i criteri stabiliti dalla legge;
n) parrebbe opportuno riunire nell'ambito del
medesimo contesto normativo le disposizioni in materia di
controllo delle sedi estere degli istituti di patronato
attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 13 e nel comma
2 dell'articolo 15.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
affari costituzionali ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 10, comma 2,
si segnala l'opportunità di esplicitare il riferimento alle
disposizioni della legge n. 241 del 1990;
2) all'articolo 12 e all'articolo 13, comma 7, sarebbe
preferibile indicare il termine per l'emanazione dei decreti
ministeriali ivi previsti;
PARERE FAVOREVOLE
sull'abbinata proposta di legge C. 4083, in quanto con la
prima non contrasti.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione giustizia,
esaminato il progetto di legge n. 5891,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 9, comma 2, primo periodo, la parola:
"svolgono" sia sostituita con la seguente: "assicurano";
all'articolo 9, comma 2, primo periodo, siano soppresse
le parole: "anche in deroga alle vigenti tariffe
professionali";
all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: "Dette convenzioni" siano inserite le seguenti: "sono
sottoposte all'approvazione dei Consigli professionali
competenti e";
all'articolo 9, dopo il comma 2 siano inseriti i
seguenti:
"2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono
garantire il rapporto personale e fiduciario tra avvocato e
assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte dei
patronati degli oneri di assistenza e difesa legale.
2-ter. Gli avvocati e i patronati non possono,
neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti
alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto
delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di
nullità e dei danni.
2-quater. Qualora il giudizio possa concludersi con
la conciliazione o la transazione, la parte ne viene
adeguatamente informata".
Esprime altresì parere favorevole sull'abbinata proposta
di legge, nella misura in cui con il primo non contrasti.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La Commissione affari esteri e comunitari,
esaminato, per le parti di competenza, il progetto di
legge C. 5891 (approvato dal Senato) recante "Nuova disciplina
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", nonché
l'abbinata proposta di legge C. 4083,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
bilancio ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 11, comma 1, prevedendo che dalla
stipula delle convenzioni ivi previste non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione finanze,
esaminato il progetto di legge C. 5891 e abb., recante
nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale (ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
chiarire, all'articolo 10, comma 2, che, nel caso di stipula
di convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale,
non si determini in alcun caso un'estensione in favore di tali
soggetti del regime fiscale agevolativo proprio degli istituti
di patronato.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione affari sociali,
esaminato il testo del progetto di legge n. 5891 e abb.
"Riforma degli istituti di patronato e di assistenza
sociale";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di coordinare le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
con la legislazione vigente in materia di tutela e
rappresentanza degli invalidi civili.