PROGETTO DI LEGGE - N. 5710
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
DI INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. La sezione II del titolo I dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, è sostituita dalla seguente:
"Sezione II - Presidente della Regione e Giunta
regionale
Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a
suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione
dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli
Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento.
L'Assemblea regionale, con legge approvata dalla
maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le
modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e
di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con
l'ufficio di deputato e la titolarità di altre cariche o
uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il
Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione può essere
ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
La giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione.
Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a
maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei
suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni
dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si
procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale
elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente, di
morte del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale, con
deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, nomina entro trenta giorni dal verificarsi
dell'evento il nuovo Presidente della Regione nella persona
del Vicepresidente. Decorso infruttuosamente tale termine, si
procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea
regionale e del Presidente della Regione entro i successivi
tre mesi".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 41 dello Statuto della Regione
siciliana, è inserito il seguente:
"Art. 41-bis. Le disposizioni previste nella sezione
II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono
essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché dal corpo
elettorale regionale, mediante referendum la cui
disciplina sarà prevista da apposita legge regionale.
Non si fa luogo a referendum se le modifiche sono
state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti
l'Assemblea".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 8 dello Statuto della Regione
siciliana, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. Le contemporanee dimissioni della
metà più uno dei deputati determinano la conclusione
anticipata della legislatura della Assemblea, secondo modalità
che sono determinate con legge adottata dall'Assemblea
regionale, approvata a maggioranza assoluta dei deputati
regionali.
Le nuove elezioni avranno luogo entro novanta giorni a
decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della
maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la
nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli
Assessori possono compiere atti di ordinaria
amministrazione.
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali
cessano in ogni caso dalle rispettive cariche quando si
riunisce la nuova Assemblea regionale".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 12 dello Statuto della
Regione siciliana è sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e
a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi mediante proposta, da parte
di almeno 10 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali
dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli.
L'iniziativa legislativa spetta altresì ad una pluralità di
consigli dei comuni della Sicilia non inferiore a quaranta,
rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione
siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di
presentazione della iniziativa legislativa popolare e dei
consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi
entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti di
legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o
provinciali".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 13 dello Statuto della Regione
siciliana, è inserito il seguente:
"Art. 13-bis. Con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono
disciplinati l'ambito, le tipologie e le modalità dei
referendum popolari regionali".
Art. 6.
1. Nel periodo precedente all'elezione del Presidente
della Regione con le modalità previste dalla legge di cui
all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione
siciliana, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni
statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della
medesima legge costituzionale.