PROGETTO DI LEGGE - N. 5710




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
DI INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. La sezione II del titolo I dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituita dalla seguente:

        "Sezione II - Presidente della Regione e Giunta regionale

            Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
            Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
            L'Assemblea regionale, con legge approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato e la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
            La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
            La giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

            Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

            In caso di dimissioni, di impedimento permanente, di morte del Presidente della Regione, l'Assemblea regionale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nomina entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento il nuovo Presidente della Regione nella persona del Vicepresidente. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 41 dello Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

        "Art. 41-bis. Le disposizioni previste nella sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nonché dal corpo elettorale regionale, mediante referendum la cui disciplina sarà prevista da apposita legge regionale.
            Non si fa luogo a referendum se le modifiche sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 8 dello Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

            "Art. 8-bis. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura della Assemblea, secondo modalità che sono determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei deputati regionali.

            Le nuove elezioni avranno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
            Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

            Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali cessano in ogni caso dalle rispettive cariche quando si riunisce la nuova Assemblea regionale".


Art. 4.

        1. Il primo comma dell'articolo 12 dello Statuto della Regione siciliana è sostituito dai seguenti:

            "L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante proposta, da parte di almeno 10 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad una pluralità di consigli dei comuni della Sicilia non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

            Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione della iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 13 dello Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

            "Art. 13-bis. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito, le tipologie e le modalità dei referendum popolari regionali".


Art. 6.

        1. Nel periodo precedente all'elezione del Presidente della Regione con le modalità previste dalla legge di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.



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