PROGETTO DI LEGGE - N. 5058




        Onorevoli Deputati! - Tra le innovazioni di processo che hanno determinato la crescita dei sistemi finanziari e la diffusione degli strumenti negoziabili un ruolo primario ha assunto la tecnica cosiddetta di "securitisation", neologismo che in italiano è stato tradotto con i termini di titolarizzazione o cartolarizzazione.
        La titolarizzazione consiste nella cessione di crediti (o di altre attività finanziarie non negoziabili) idonei a produrre flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva conversione in titoli negoziabili collocabili sui mercati. Questa procedura ha avuto origine negli Stati Uniti d'America ed è stata basata in primis sulla mobilizzazione di mutui edilizi. Sono poi seguite le cartolarizzazioni dei crediti concessi tramite le carte di credito, dei crediti per l'acquisto di autovetture e per il finanziamento di infrastrutture e di attività di leasing. Peraltro, qualsiasi sia l'attività ceduta è essenziale che la struttura finanziaria della stessa sia in grado di generare il cash flow necessario a ripagare gli investitori.
        I crediti vengono ceduti ad una società o ente che, a fronte delle attività cedute, emette quote di partecipazione o titoli negoziabili sui mercati finanziari nazionali o internazionali; tale società o ente ha funzione di "paratia stagna" e costituisce il cardine dell'operazione. Il nucleo centrale dell'impianto di titolarizzazione è dunque costituito dalla natura del soggetto cessionario, il quale, oltre ad essere distinto dal soggetto cedente le attività, deve avere, se del caso, vita limitata e costi di costituzione e di gestione oltre che requisiti di patrimonializzazione molto contenuti. Nella pratica internazionale per conseguire questo risultato si sono adoperate due diverse tipologie di soggetti: i fondi comuni di crediti, ossia soggetti privi di personalità giuridica, e intermediari specializzati con personalità giuridica.
        Nella prima opzione tecnica, basata sul binomio fondo-società di gestione, la titolarizzazione dei crediti avviene attraverso l'emissione da parte della società di gestione dei certificati di partecipazione al fondo abilitato a investire in crediti; tale opzione è specificamente adottata in Francia e in Spagna. In Francia, la legge 23 dicembre 1988, modificata dalla legge 4 gennaio 1993, n. 93-6 pone, all'articolo 34, le fondamenta dell'impianto giuridico per la titolarizzazione basata sulla creazione di fondi comuni monoprodotto (Fonds Commun de Créances, FCC) mentre in Spagna la legge sul mercato ipotecario (Ley del Mercado Hipotecario, LMI, modificata nel 1992) basa la titolarizzazione sulla creazione di fondi specializzati (Fondos de Titulizacion Hipotecaria).
        Nella seconda opzione tecnica, che si fonda sulla costituzione di un intermediario ad hoc, la titolarizzazione dei crediti avviene attraverso il deposito (cosiddetta "procedura pass-through") ovvero la cessione (cosiddetta "procedura pay-through") dei crediti all'intermediario (cosiddetta "special purpose vehicle") che emette i titoli da classare presso gli investitori. In tal caso, l'intermediario deve essere un intermediario finanziario e deve avere una forma giuridica che richiede una capitalizzazione minima per soddisfare i requisiti di economicità precedentemente esposti.
        Il mercato potenziale italiano di queste tecniche di finanziamento è stato valutato, in recenti convegni, in più di 200 mila miliardi di lire. Fattori favorevoli allo sviluppo anche in Italia di un processo di securitisation di attività finanziarie sono i seguenti:

            esistenza di adeguate masse di crediti cartolarizzabili; nei settori del credito ipotecario, del leasing e del credito al consumo sono già presenti attivi che, per dimensione e caratteristiche finanziarie, sono idonei alla realizzazione di operazioni di securitisation;

            scarsità del patrimonio di vigilanza; gli intermediari creditizi e finanziari sono mediamente prossimi al raggiungimento dei limiti operativi loro consentiti dal patrimonio di cui sono dotati;

            necessità di migliorare la redditività degli intermediari creditizi e finanziari; con la securitisation si riduce l'attivo dello stato patrimoniale e si liberano risorse finanziarie che possono essere reinvestite in nuovi impieghi ottimizzando l'utile netto di gestione riferito al patrimonio netto (ROE) e gli altri indicatori finanziari;

            esigenza di dare sistemazione ai crediti inesigibili; per apportare prontamente liquidità ad intermediari in difficoltà e segregare giuridicamente categorie problematiche di attivo;

            necessità di ampliare la gamma delle fonti di provvista; con la securitisation si consente l'accesso ad una forma di finanziamento di solito meno costosa degli strumenti di finanziamento tradizionali.

        Nonostante questo enorme potenziale, la titolarizzazione non si è ancora sviluppata in Italia, a motivo di impedimenti normativi civili e fiscali. Tali impedimenti hanno obbligato ad organizzare all'estero alcune importanti operazioni di titolarizzazione di crediti derivanti da attività di factoring e di leasing per conto di gruppi italiani e hanno condizionato de facto la titolarizzazione dei mutui immobiliari e di finanziamento di infrastrutture. Per ovviare a tale situazione, che pone i nostri operatori oggettivamente in una posizione di inferiorità competitiva rispetto a quelli esteri, il Governo ha già assunto con la recente emanazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, un chiaro indirizzo di politica legislativa volto a superare gli ostacoli normativi che impediscono lo sviluppo della titolarizzazione in Italia. In particolare, l'articolo 39 del citato testo unico, prevedendo che il patrimonio dei fondi possa essere investito in qualsiasi bene, e quindi anche in crediti, consente che la titolarizzazione possa essere realizzata mediante la prima opzione tecnica sopra richiamata, vale a dire quella incentrata sul binomio fondo-società di gestione.
        Per superare completamente il gap competitivo con gli operatori esteri, occorre quindi eliminare gli ostacoli normativi che hanno fin qui condizionato la realizzazione di processi di titolarizzazione mediante la seconda opzione tecnica sopra richiamata. Il presente disegno di legge, composto da sette articoli, che il Governo sottopone all'esame del Parlamento si prefigge di raggiungere questo obiettivo.

        Articolo 1. - (Ambito di applicazione e definizioni). - L'articolo in commento traccia il campo di applicazione della nuova disciplina e fornisce una definizione di securitisation incentrata sull'ipotesi di base della cessione di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, a una società qualificata, avente a oggetto esclusivo la realizzazione di tali operazioni <comma 1, lettera a)>. Tenendo conto dell'applicabilità delle nuove prescrizioni, in quanto compatibili, anche a operazioni diverse dalla cessione (Si veda quanto dispone il successivo articolo 7), la disciplina fondamentale dell'operazione nasce in termini molto ampi sia in punto di tipologia di crediti cedibili, sia in fatto di soggetti cedenti, sia di operazioni effettuabili. A prescindere dalle diverse tecniche negoziali utilizzate, l'elemento qualificante delle operazioni di cartolarizzazione viene identificato nel vincolo di destinazione delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla "società veicolo" e dei costi sostenuti per l'operazione <comma l, lettera b)>.

        Articolo 2. - (Programma dell'operazione). - L'articolo dispone che, quando l'offerta dei titoli oggetto di cartolarizzazione è diretta a investitori professionali, la società cessionaria o la società emittente titoli, se diversa dalla cessionaria, sia tenuta a redigere un programma dell'operazione, che va consegnato ai portatori dei titoli (commi 1 e 3).
        La prescrizione di un contenuto minimo del programma <comma 1, lettere da a) a g)>, evitando una rigida standardizzazione delle diverse fasi negoziali nelle quali può articolarsi la cartolarizzazione, realizza l'obiettivo di non ingessare l'autonomia negoziale degli operatori e di regolamentare, nel contempo, le fasi del programma reputate dal legislatore necessarie o comunque ricorrenti nell'architettura delle operazioni in esame. A titolo esemplificativo, si consideri l'intervento dell'agenzia di rating che, pur essendo configurato come meramente eventuale, viene disciplinato per assicurare l'imparzialità del giudizio <lettera b)>.
        Si segnala che, sulla falsariga delle esperienze estere, il presente disegno di legge introduce la figura del trustee, al quale è affidato il compito di verificare la regolarità delle operazioni alla luce della legge e del programma (comma 2); in particolare, è previsto che i servizi di riscossione, di incasso e di pagamento debbano essere svolti da una banca o da un intermediario finanziario vigilato, ai quali viene affidata per legge la tutela delle ragioni dei sottoscrittori.
        Il comma 4 prevede invece l'applicabilità dell'ordinaria disciplina in tema di sollecitazione all'investimento nei casi in cui l'emissione sia rivolta al pubblico.

        Articolo 3. - (Società per la cartolarizzazione dei crediti). - Il comma 1 fissa il tratto caratteristico della società veicolo, denominata "società per la cartolarizzazione dei crediti", stabilendo che la medesima abbia a oggetto sociale esclusivo la gestione di uno o più processi di cartolarizzazione. Per quest'ultima ipotesi, il comma 2 prescrive la regola della distinzione dei patrimoni, sancendo che i crediti relativi a ciascuna operazione siano - a tutti gli effetti - separati, tra loro e rispetto al patrimonio della società.
        Sotto il profilo dell'inquadramento sistematico, la società per la cartolarizzazione viene interamente ricondotta, attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina generale degli intermediari finanziari contenuta negli articoli 106 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385; viene inoltre prevista l'applicabilità delle corrispondenti norme sanzionatorie. Il richiamo sottende, ovviamente, la possibilità per il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di accordare - secondo quanto avviene all'estero - alle società veicolo requisiti patrimoniali meno stringenti (Si veda l'articolo 106, comma 4, lettera b), del richiamato testo unico).

        Articolo 4. - (Modalità ed efficacia della cessione). - La realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in Italia è stata sinora condizionata dall'assenza di un quadro normativo chiaro in tema di: a) opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ai terzi e al fallimento del cedente; b) revocatoria fallimentare; c) trasferimento delle garanzie che assistono i crediti ceduti.

        L'articolo in esame si propone di colmare la lacuna, in parte adottando soluzioni flessibili mutuate da norme di favore già accolte dall'ordinamento (cessione di rapporti giuridici a banche), in parte proponendo soluzioni innovative (rapporti tra cartolarizzazione e revocatoria fallimentare).
        Il comma 1 richiama l'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del citato testo unico emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993, in tema di cessione di rapporti giuridici a banche; tali disposizioni, come è noto, contemplano un regime di favore sia con riguardo alla pubblicità dell'avvenuta cessione nei confronti dei debitori ceduti (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione), sia in ordine al trapasso delle garanzie ipotecarie, che avviene automaticamente, senza formalità ed oneri di annotazione.
        Il comma 2 prevede che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisca il dies a quo per l'opponibilità dell'avvenuta cessione nei confronti degli altri aventi causa e dei creditori del cedente, il cui titolo non sia anteriore.
        I commi 3 e 4 dispongono in ordine al rapporto tra cartolarizzazione e revocatoria fallimentare, prevedendo:

            un'esenzione piena dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto dal regime dettato dall'articolo 67 della legge fallimentare;

            l'applicabilità alle cessioni di entrambe le ipotesi di revocatoria disciplinate dalla legge fallimentare (articolo 67, commi primo e secondo), con una riduzione però dei termini ivi previsti (da due anni e un anno, rispettivamente, a sei mesi e tre mesi).

        Articolo 5. - (Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati). - Per quanto concerne i titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti, l'articolo richiama anzitutto l'applicabilità dei controlli della Banca d'Italia sulle emissioni di strumenti finanziari nell'ipotesi in cui l'offerta o il collocamento abbiano luogo in Italia e della corrispondente disciplina sanzionatoria (articoli 129 e 143 del testo unico bancario).
        Di fondamentale importanza risulta inoltre la previsione che esclude l'applicabilità ai titoli dell'articolo 11 del medesimo testo unico: la norma, pur non entrando nel merito dell'annosa questione relativa alla natura di fondi "a rimborsabilità più o meno piena" dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti, fa sì che le relative emissioni siano sottratte ai rigorosi limiti - correlati al capitale - dettati dall'ordinaria disciplina della raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari.

        Articolo 6. - (Disposizioni fiscali e di bilancio). - Ai fini dell'imposizione diretta, il comma 1 propone l'assimilazione dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti alle obbligazioni emesse dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati, per le quali la normativa fiscale vigente prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,50 per cento sugli interessi prodotti. La norma è diretta a evitare che i titoli in questione siano sottoposti al regime più severo dei titoli atipici.
        Il comma 2 disciplina il trattamento contabile delle diminuzioni di valore eventualmente registrate sugli attivi ceduti e sulle garanzie prestate a copertura dei rischi rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazione. La norma, che consente di imputare direttamente al patrimonio netto le suddette diminuzioni di valore e di trasferirle progressivamente in cinque anni al conto economico, ha una portata limitata alle operazioni che verranno compiute nel periodo immediatamente successivo (due anni) alla data di entrata in vigore della legge. Nella fase di avvio della nuova operatività è presumibile, infatti, che l'esigenza di sviluppare il nuovo mercato e la ragguardevole dimensione degli attivi destinabili a cartolarizzazione possano comportare per i soggetti cedenti oneri aggiuntivi sotto forma di sconti nei prezzi e di garanzie a copertura dei rischi. In tale prospettiva, appare dunque appropriato che i costi per l'impianto del mercato siano resi temporalmente distribuibili in un periodo comunque non superiore al quinquennio. Per evidenti ragioni di trasparenza informativa viene imposto, infine, l'obbligo di illustrare nella nota integrativa al bilancio le operazioni di cartolarizzazione poste in essere e di indicare l'importo delle eventuali diminuzioni di valore non ancora registrate nel conto economico.

        Articolo 7. - (Altre operazioni). - L'ambito di applicazione del presente disegno di legge è completato dal disposto dell'articolo in commento che considera, a titolo residuale, operazioni diverse dalla cessione, che realizzano pur sempre un trasferimento degli attivi. L'articolo si riferisce, in particolare, alle operazioni di subparticipation, di frequente utilizzo nella prassi applicativa anglosassone, consistenti nella concessione di un finanziamento all'originator da parte della società veicolo a fronte dell'emissione dei titoli; la restituzione di tale finanziamento viene contrattualmente condizionata al pagamento, da parte dei debitori principali, di una massa ben individuata di crediti che, pur se correlati ai titoli emessi dalla società veicolo, restano di proprietà dell'originator. Infatti, diversamente dalla cessione dei crediti, la tecnica della subparticipation non comporta il trasferimento della titolarità dei crediti.




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