PROGETTO DI LEGGE - N. 4979 - 5187 - 5733-D
TESTO
approvato, in seconda deliberazione,
dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione).
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le
parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta"
sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione).
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione,
dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,",
sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,".
Art. 3.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della
Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per
l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero
dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio
nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge
di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore.