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1. Il secondo comma
dell'articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
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"Il numero dei deputati è
di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella
circoscrizione Estero". 2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto". |
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1. Il primo comma
dell'articolo 57 della
Costituzione è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
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"Il Senato della
Repubblica è eletto a base
regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione
Estero". 2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,". |
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1. In sede di prima
applicazione della presente
legge costituzionale ai sensi
del terzo comma dell'articolo
48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce
le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per
l'elezione delle Camere
conseguenti alla variazione
del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni
del territorio nazionale.
Resta comunque ferma, nelle
singole circoscrizioni, la
determinazione dei collegi
uninominali stabilita dal
decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 536, e dal
decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 535. |
1. In sede di prima
applicazione della presente
legge costituzionale ai sensi
del terzo comma dell'articolo
48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce
le modalità di attribuzione
dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le
modificazioni delle norme per
l'elezione delle Camere
conseguenti alla variazione
del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni
del territorio nazionale. |
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2. In caso di mancata
approvazione della legge di
cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale
anteriore. |
2. Identico. |
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