PROGETTO DI LEGGE - N. 3757




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sottolineare che nel caso delle vaccinazioni l'interesse pubblico alla salute entra in conflitto con il diritto della persona a non subire invasioni della sua sfera personale e prevale su di esso. La dottrina e la giurisprudenza più recenti tendono a sostenere la non ammissibilità a trattamenti personali coatti nell'esclusivo interesse della società: il singolo deve essere comunque consenziente e i trattamenti imposti devono essere indispensabili. Ciò significa che non devono esistere possibilità diverse per fronteggiare quella malattia o per raggiungere quell'obiettivo sociale. E' evidente infatti che, ove esistano alternative, l'obbligatorietà di un particolare mezzo non si giustifica soprattutto se sono trattamenti sperimentali, cioè se non è ancora chiarito se il rapporto tra rischi e benefìci è a favore dei secondi.
        Attualmente in Italia sono quattro i trattamenti di vaccinazione obbligatoria: quello antidifterico, ai sensi della legge 6 giugno 1939, n. 891, per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età; quello antitetanico, ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni, per tutti i bambini nel secondo anno di età; quello antipoliomielitico, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 51, per tutti i bambini entro il primo anno di età; quello antiepatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165, per tutti i nati nel primo anno di vita.
        Prescindendo, nella presente sede, da tutte le valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale efficacia - rispetto alle controindicazioni - della somministrazione dei vaccini, non può tuttavia sfuggire all'attenzione del legislatore che l'obbligo dei menzionati trattamenti sanitari, salvo quello antiepatite virale B, si fonda su normative e su una conoscenza scientifica vecchie e superate.
        Infatti, nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà delle vaccinazioni molti cittadini fanno obiezione non tanto per un fenomeno degenerativo di disinformazione quanto piuttosto per una mutata coscienza sanitaria degli stessi, che non accettano più di sottoporsi passivamente ad interventi che mutano le condizioni del proprio organismo ed esigono di conoscere e di essere debitamente informati.
        Seri studi nazionali ed internazionali ed illustri esponenti del mondo scientifico hanno sollevato e continuano a sollevare numerose riserve sulle pratiche vaccinali e pongono con forza l'attenzione sulle controindicazioni di esse.
        Fino a ieri coloro che intendevano sottrarre i propri figli a trattamenti vaccinali obbligatori ricorrevano a pratiche clandestine, oggi una mutata coscienza ha fatto sì che nelle conseguenze dell'obiezione i suoi fautori si assumano tutte le responsabilità, anche con sempre più frequenti casi giudiziari e non.
        Crediamo che sia giunto il momento che il Parlamento si faccia carico di rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il cittadino e pone nello stesso tempo il nostro Paese in posizione decisamente arretrata rispetto alla legislazione vigente nella maggioranza delle nazioni europee e non.
        Con questo provvedimento ci proponiamo di introdurre nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali le vaccinazioni obbligatorie. Così non si premia la negligenza del singolo attraverso una indiscriminata abolizione dell'obbligatorietà, come non si sopprime il diritto del cittadino alla propria libertà e dignità.
        Per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità che il cittadino possa sottrarsi, mediante una libera e motivata scelta, a pratiche che prevedono la forzosa ed innaturale introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso estranee ed a volte con esso incompatibili.
        L'introduzione di questa facoltà - soprattutto nelle attuali condizioni in cui non sussiste il pericolo di epidemie e pertanto un rischio per la pubblica salute - non sarebbe altro che la riaffermazione del principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della persona umana.
        D'altro canto, con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle garanzie civili, la legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria ha previsto, all'articolo 33, che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi sia obbligato. Si subordina inoltre la disposizione del trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di un medico.
        E' da ritenere stridente con questo moderno orientamento il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di eventuali controindicazioni da parte della pubblica amministrazione.
        Inoltre, ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che sono oggettivamente diverse contrasterebbe con il principio dell'uguaglianza.
        Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore viola tale principio ogniqualvolta assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse. Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro differenti, peraltro riconosciute dal legislatore stesso, prevedendo forme di esonero temporaneo o permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta tuttavia a carico del privato.
        Il provvedimento di cui si propone l'approvazione sembra ai proponenti in linea sia con la legislazione internazionale, sia con i princìpi costituzionali, sia con i più moderni orientamenti della normativa vigente. D'altra parte esso è sufficientemente equilibrato e rigoroso, tanto da non stravolgere alcuni attuali canoni ma da temperarli con una maggiore sensibilità alle esigenze di tutela e libertà.
        La proposta di legge, nell'introdurre il diritto alla obiezione di coscienza, nei confronti delle vaccinazioni obbligatorie, ne disciplina le modalità; prevede, agli articoli 1, 2, 3 e 4, precise incombenze per gli organi della pubblica amministrazione e con l'articolo 5 interviene anche in modo attivo per lo stimolo di una corretta e completa informazione tanto sui benefìci quanto sui rischi delle vaccinazioni, operando in tal modo secondo le direttive informatrici della stessa legge di riforma sanitaria.
        La salvaguardia della obiettività dell'informazione è poi garantita dall'apposita commissione mista e interdisciplinare prevista nell'articolo 6 e istituita presso il Ministero della sanità.
        Infine, l'articolo 7 detta indicazioni per assicurare la pubblicità della nuova normativa, mentre l'articolo 8 dispone in ordine alla regolamentazione delle situazioni in atto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.




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