PROGETTO DI LEGGE - N. 1925
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Visuristi professionisti).
1. Agli effetti della presente legge è visurista chi
esercita esclusivamente e continuativamente una o più delle
seguenti attività:
a) rilevazione presso gli uffici del catasto dei
dati identificativi, delle variazioni e frazionamenti
catastali, delle partite catastali, relativi al patrimonio di
persone fisiche e giuridiche;
b) ispezione ai sensi dell'articolo 2673 del
codice civile dei registri, note e titoli, conservati presso
gli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari;
c) rilevazione delle notizie e dei dati contenuti
in altri pubblici registri quali quelli conservati dalle
cancellerie commerciali e fallimentari dei tribunali, dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il
pubblico registro automobilistico, il registro delle
imbarcazioni da diporto e tutti i registri dei quali sia già o
sarà consentita la consultazione;
d) elaborazione dei dati raccolti secondo le
modalità di cui alle lettere a), b) e c), ed
accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare dei
soggetti ispezionati e dei pesi e vincoli su di esso gravanti
nonché di tutte le notizie rese pubbliche con la trascrizione,
iscrizione e annotazione sui registri immobiliari.
2. E' visurista professionista anche colui che svolge le
attività di cui al comma 1 quale lavoratore subordinato.
Art. 2.
(Princìpi generali e deontologia).
1. Nell'esercizio della sua attività il visurista
professionista deve comportarsi con correttezza e
professionalità in modo da perseguire l'interesse del
cliente.
2. Il visurista professionista deve offrire al cliente
tutte le spiegazioni ed i chiarimenti relativi alle
informazioni e ai dati forniti.
3. Il visurista professionista ha l'obbligo del segreto
professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia
venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
Art. 3.
(Albo dei visuristi professionisti).
1. E' istituito, presso il Ministero di grazia e
giustizia, l'Albo dei visuristi professionisti.
2. L'Albo di cui al comma 1 è progressivamente aggiornato
e pubblicato con cadenza annuale a cura del Ministero di
grazia e giustizia.
Art. 4.
(Contenuto dell'Albo).
1. Nell'Albo di cui all'articolo 3 devono risultare, per
ciascun iscritto, le seguenti indicazioni:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio o residenza;
d) data di iscrizione all'Albo;
e) codice fiscale;
f) partita IVA se risulta essere lavoratore
autonomo.
2. I soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 3
ricevono una tessera che ne attesta l'appartenenza.
Art. 5.
(Iscrizione all'Albo).
1. L'attività di visurista professionista non può essere
esercitata da chi non sia iscritto all'Albo di cui
all'articolo 3.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione).
1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero straniero residente nel
territorio della Repubblica, a condizione che analogo
trattamento sia riservato nei paesi di origine ai cittadini
italiani, salvo il caso di apolidia;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) avere il domicilio nel territorio della
Repubblica;
d) non avere riportato condanne per delitti contro
la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio e
per delitti societari, fallimentari, valutari e tributari per
i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo ad un anno e nel massimo a tre anni,
nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni e nel massimo a cinque anni, o per omesso versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,
ovvero condanna comportante l'applicazione della pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;
f) essere fornito di diploma di scuola media
superiore o di laurea;
g) avere superato apposita prova di idoneità
consistente in esame scritto e in un colloquio.
Art. 7.
(Prova di idoneità).
1. L'esame scritto ed il colloquio di cui all'articolo 6,
lettera g), vertono sulle seguenti materie:
a) cultura generale;
b) nozioni di diritto civile con particolare
attenzione al regime della proprietà, delle successioni, del
diritto di famiglia e della pubblicità immobiliare;
c) disciplina giuridica degli uffici del catasto e
delle conservatorie dei registri immobiliari, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle
cancellerie commerciali dei tribunali;
d) disciplina dell'attività di visurista.
Art. 8.
(Commissioni per l'Albo dei visuristi
professionisti).
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ogni capoluogo di regione sono istituite le
commissioni regionali per l'Albo dei visuristi
professionisti.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte dai
seguenti membri:
a) un funzionario della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o un suo delegato, che la
presiede;
b) tre rappresentanti degli iscritti all'Albo dei
visuristi professionisti designati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante degli istituti di credito
designato dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
3. Tra i componenti di cui alla lettera b) del comma 2
viene scelto il vicepresidente che esercita i poteri a lui
delegati dal presidente.
4. I componenti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2 durano in carica tre anni.
5. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2
decadono dalla carica a seguito di cancellazione dall'Albo o
se nei loro confronti sia stato aperto un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 14.
Art. 9.
(Funzione delle commissioni per l'Albo).
1. Le commissioni di cui all'articolo 8 hanno le seguenti
funzioni:
a) sono organo consultivo del Ministero di grazia
e giustizia per le questioni concernenti la formazione e la
tenuta dell'Albo di cui all'articolo 3;
b) irrogano i provvedimenti disciplinari di cui
all'articolo 12;
c) esercitano funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti e vigilano sul corretto esercizio
dell'attività professionale;
d) promuovono iniziative atte ad elevare la
qualificazione e l'aggiornamento professionale dei
visuristi.
Art. 10.
(Domanda di iscrizione all'Albo).
1. Per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3
l'interessato deve inoltrare domanda alle commissioni di cui
all'articolo 8 corredandola dei documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché della
ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione
governativa.
2. Il richiedente l'iscrizione che debba sostenere la
prova di idoneità, di cui all'articolo 7, deve unire alla
domanda di iscrizione la richiesta di ammissione alla prova
stessa.
Art. 11.
(Iscrizione).
1. Le domande di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3
sono esaminate dalle commissioni di cui all'articolo 8 che
prendono visione della documentazione allegata e, ove
necessario, dei risultati della prova di idoneità.
2. L'iscrizione all'Albo è disposta dalle commissioni con
decisione motivata.
3. L'iscrizione all'Albo è soggetta al pagamento della
tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti
disposizioni.
4. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati
ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
sentite le commissioni regionali di cui all'articolo 8.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 12.
(Sanzioni disciplinari).
1. L'iscritto all'Albo di cui all'articolo 3 che si renda
responsabile di violazioni delle regole di correttezza
professionale da osservarsi nell'esercizio dell'attività di
visuarista, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) radiazione.
2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
serio ed è irrogato per violazioni meno gravi. Viene
notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. La censura è irrogata per rilevanti manchevolezze,
ovvero per quelle violazioni minori che seguano ad un
precedente richiamo. Viene notificata agli stessi soggetti e
con le stesse modalità del richiamo.
4. La sospensione è inflitta per un periodo non superiore
a sei mesi nei confronti di coloro ai quali sia già irrogata
la censura.
5. La radiazione dall'albo è irrogata per le violazioni di
particolare gravità e per reati di cui all'articolo 6, comma
1, lettera d). Viene notificata con le stesse modalità
di cui al comma 2. La radiazione determina la cancellazione
dall'albo e in ogni caso l'immediata decadenza dal diritto di
esercitare l'attività di visurista professionista.
Art. 13.
(Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare diretto all'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 12 è promosso dalle
commissioni di cui all'articolo 8.
2. Avuta notizia di alcuna delle violazioni di cui
all'articolo 12, comma 1, il presidente della commissione
regionale dispone i necessari accertamenti e, sulla base di
una verifica dei fatti, dispone l'apertura del procedimento
disciplinare, designando il relatore, fissando l'udienza di
trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato e
dandone comunicazione a quest'ultimo.
3. La comunicazione all'interessato deve avvenire mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l'esposizione sommaria dei fatti sulla base dei
quali è sorto il procedimento disciplinare con l'avviso che
gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione stessa, a disposizione
dell'interessato presso la sede della commissione, con facoltà
per lo stesso di prenderne visione e di estrarne copia. Deve
altresì contenere l'invito rivolto all'interessato a far
pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie
difensive e documenti probatori.
4. Tra la data della comunicazione di cui al comma 2 e
quella stabilita per la seduta di trattazione deve
intercorrere un termine di almeno sessanta giorni liberi.
5. L'interessato ha la facoltà di intervenire alla seduta
per svolgere oralmente le proprie difese.
6. Nel giorno fissato per la trattazione orale la
commissione, sentiti il relatore ed eventualmente
l'interessato che si sia avvalso della facoltà di intervento,
delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare.
7. Il procedimento di radiazione dall'Albo può essere
impugnato davanti all'autorità giudiziaria.
Art. 14.
(Esercizio dell'attività di visurista professionista da
parte di non abilitati).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, è
punito a termini degli articoli 348 e 498 del codice penale il
soggetto che eserciti attività di visurista professionista
senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, ovvero
essendone stato radiato o cancellato.
2. L'accertamento penale di cui al comma 1 preclude
l'iscrizione all'albo fino ad intervenuta riabilitazione.
Art. 15.
(Regolamento di esecuzione).
1. Il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio
decreto il regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, recante norme per l'esecuzione e l'attuazione
della presente legge.
Art. 16.
(Tariffa professionale).
1. La tariffa professionale è deliberata, con scadenza
biennale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano professionalmente l'attività di
visurista ai sensi dall'articolo 1, possono continuare a
svolgere la loro attività, a condizione che, entro i
successivi sei mesi, presentino domanda di iscrizione all'albo
documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e
certificando, a mezzo dell'associazione di categoria, da
quanto tempo esercitano l'attività di visurista
professionista.
2. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 non è
subordinata al superamento della prova di idoneità né al
possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g)
dell'articolo 6, purché questi esercitino professionalmente
e continuativamente l'attività di visurista da almeno quattro
anni.
3. Nella prima applicazione della presente legge i
componenti delle commissioni di cui all'articolo 8, sono
scelti tra i membri degli organi dirigenti delle associazioni
di rappresentanza e tutela professionale dei visuristi
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.