PROGETTO DI LEGGE - N. 1330




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge concerne l'istituzione di un ente pubblico economico nel quale vengono riunite le attività operative in atto svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (MCTC) e dal Pubblico registro automobilistico (PRA). In altre parole si propone di riorganizzare l'attività operativa e quindi la fornitura di servizi all'utenza nel settore dei trasporti terrestri.
        La situazione di questo comparto del trasporto che dovrebbe costituire un unicum al servizio dell'economia del Paese è infatti oggi caratterizzata da una situazione certamente non rispondente a rigorosi criteri di razionalità ed efficienza.
        Ne costituiscono altrettanti elementi negativi:

            la molteplicità dei "soggetti" tra i quali per di più in modo disorganico sono oggi suddivise le competenze ed in particolare le attività operative, cioè quelle rivolte a fornire servizi;

            la circostanza che compiti di programmazione, di coordinamento e di alta vigilanza e compiti operativi fanno contemporaneamente capo agli stessi soggetti;

            la circostanza che l'attività operativa che richiede, con tutta evidenza, una conduzione ispirata a criteri di efficienza, di agilità, di duttilità, di aderenza alle richieste dell'utenza è invece svolta da strutture ad impianto tradizionale;

            la circostanza che la situazione così come descritta non solo non realizza un complesso di servizi di buona efficienza per l'utenza ma registra gravi lacune, ritardi, impiego non proficuo e non oculato di pubbliche risorse.

        Quanto sopra esige una urgente ed incisiva opera di riorganizzazione ispirata ai seguenti criteri fondamentali:

            1) separare l'attività di programmazione, di coordinamento, di alta vigilanza da quella operativa affidando la prima ad una struttura ministeriale in posizione di diretta collaborazione con il Ministro e la seconda ad un apposito ente pubblico economico;

            2) procedere alla concentrazione presso l'istituendo Ente dei compiti operativi oggi frammentati tra la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il PRA, conseguendo così positivi risultati sia in termini di linearità e di eliminazione di duplicazioni e di sovrapposizioni sia in termini di risparmio e migliore utilizzo di pubbliche risorse.

        In particolare la proposta di legge in esame realizza tra l'altro lo "sportello unico dell'automobilista" che è uno degli obiettivi del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.
        L'accorpamento delle competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA garantisce infatti il conseguimento di obiettivi essenziali quali:

            il fatto che il cittadino automobilista sarebbe finalmente posto in condizione di rivolgersi ad un solo ufficio per tutte le pratiche attinenti la vita del veicolo;

            il conseguente miglioramento del rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione;

            un rilevante risparmio per il cittadino, determinato sia dalla effettiva contrazione dei costi da affrontare, per effetto della semplificazione delle procedure, che dalla drastica riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle pratiche;

            la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, portando ad integrale compimento il processo di modernizzazione avviato ai sensi della legge n. 241 del 1990;

            l'economicità dell'azione amministrativa attraverso l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni inutili e del continuo, oneroso interscambio reciproco di dati e di informazioni tra il PRA e la MCTC;

            il completamento di un disegno organizzatorio moderno ed efficace che, in coerenza con i modelli funzionali più accreditati e con le più recenti tendenze manifestate dal Governo, salvaguardi in capo al competente Ministero compiti e responsabilità di indirizzo, pianificazione e coordinamento in materia automobilistica e riservi ad una struttura operativa ad hoc- l'Ente motorizzazione italiana civile - il compito di gestire tutti gli aspetti della motorizzazione privata, senza gravare sul bilancio dello Stato, in quanto l'Ente stesso si autofinanzia completamente. Il provvedimento che si propone crea pertanto, sulla base degli accennati criteri, anche le premesse per una diversa utilizzazione delle risorse umane oggi impiegate, nonché delle risorse finanziarie oggi necessarie per il mantenimento di due sistemi informatici (uno presso la MCTC e l'altro presso l'ACI/PRA) permettendo un diverso impiego della struttura informatica dell'ACI, recuperandone la funzionalità su aree diverse.

        Resta da osservare che, come su accennato, sotto il profilo economico-finanziario, l'istituendo Ente è senz'altro in grado di operare con completa autosufficienza.
        E' però necessario, per conseguire tale risultato, che il sistema tariffario oggi di gran lunga il più contenuto tra i Paesi dell'Unione europea si adegui sia pure in parte ai livelli medi con incrementi che comunque, per le voci che più spesso interessano l'utenza, sono assai modesti.
        A tal fine nella proposta di legge vengono fissate le procedure per stabilire nuove misure delle tariffe in materia di operazioni automobilistiche, ferme restando, in sede di prima applicazione, quelle relative agli adempimenti attualmente svolti dal PRA.
        L'istituzione dell'Ente dovrebbe, altresì, permettere di raggiungere anche un altro importantissimo obiettivo, quello di consentire all'erario di risparmiare circa 130 miliardi.
        Poiché infatti l'aumento delle tariffe permetterà di autofinanziarsi, verranno a liberarsi le risorse attualmente impiegate dallo Stato per la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
        Tali risorse copriranno non solo i residui oneri per il mantenimento della struttura ministeriale ma realizzeranno anche notevoli economie, nonostante la perdita dell'introito che attualmente lo Stato ricava dalle tariffe per i servizi della MCTC che saranno invece attribuite in toto all'Ente.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione di un ente pubblico economico e l'attribuzione a detto Ente delle competenze attualmente svolte dal PRA. Contestualmente il PRA è soppresso. Ciò permetterà di riunire in un unico polo le competenze tecnico-amministrative in materia di veicoli, attualmente attribuite ad organismi diversi. In relazione al passaggio di dette competenze, il riordino strutturale del settore è demandato a successivo regolamento dei Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Viene altresì previsto che il personale attualmente adibito a compiti inerenti la tenuta del PRA venga trasferito all'Ente ed assegnato con criteri e modalità da stabilirsi con successivo regolamento.
        E' previsto inoltre il riordino del regime fiscale del veicolo attraverso un regolamento del Ministro delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        Entro lo stesso termine il Ministro dei trasporti e della navigazione, usufruendo della delega di cui alla legge n. 190 del 1991 sul nuovo codice della strada, provvederà al riordino del sistema di targatura.
        L'articolo 2 determina il campo di attività dell'Ente che comprende l'attività operativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché i compiti attualmente gestiti dal PRA.
        In particolare si prevede che l'Ente si avvalga per i rilasci delle carte di circolazione e dell'attestazione di proprietà anche delle agenzie di consulenza automobilistica nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI.
        Le modalità ed i criteri per avvalersi dei predetti soggetti sono rinviati a successivi decreti legislativi.
        L'articolo 3 identifica gli organi dell'Ente, la loro composizione e le rispettive competenze.
        In particolare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.
        L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione ed il contenuto dello statuto dell'Ente.
        Stabilisce altresì che il consiglio di amministrazione adotti il regolamento di amministrazione e contabilità nonché i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento dell'attività dell'Ente.
        L'articolo 5 prevede il controllo successivo della Corte dei conti sull'attività dell'Ente.
        L'articolo 6 prevede la successione dell'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi già propri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA relativamente ai compiti ad esso attribuiti. Disciplina altresì le modalità di attribuzione del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione rispettivamente all'Ente ed alla Direzione generale stessa.
        L'articolo 7 prevede l'individuazione dei beni che faranno parte del patrimonio dell'Ente che è costituito da tutti quei beni mobili e immobili attualmente utilizzati per l'espletamento dei compiti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA.
        Per la individuazione di tali beni si provvede con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze.
        L'articolo 8 prevede che il consiglio di amministrazione predisponga uno schema di contratto di programma che, oltre a stabilire gli obiettivi dell'Ente, contenga anche "una carta del servizio pubblico". Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente dell'Ente.
        L'articolo prevede altresì la fissazione iniziale delle tariffe dei servizi resi, nonché la successiva rideterminazione biennale delle stesse da parte del consiglio di amministrazione.
        Le tariffe dovute per le operazioni attualmente di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono fissate nell'allegato C alla proposta di legge.
        Le tariffe dovute per le operazioni di competenza del PRA restano determinate nelle misure attualmente in vigore.
        Da ultimo l'articolo prevede il regime transitorio fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi.
        L'articolo 9 prevede che l'Ente sia autorizzato al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa, così come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 546 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 692 del 1981.
        Prevede altresì per l'Ente l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonché l'esenzione da imposte e tasse sugli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente.
        L'articolo 10 prevede la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di rapporti di lavoro. Prevede altresì per l'Ente la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato.
        L'articolo 11 prevede che le competenze trasferite all'Ente continuino ad essere svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la quale esercita altresì i poteri di coordinamento, di indirizzo e vigilanza sull'Ente.
        Nell'articolo 12 si prevede che le entrate dell'Ente, oltre a quelle derivanti dalle tariffe dovute per le operazioni attualmente di competenza della Direzione generale della MCTC e del PRA, siano costituite dai proventi previsti dall'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, nonché da quelli previsti dagli articoli 102 e 208 del codice della strada.
        Sono attribuiti all'Ente altresì i proventi derivanti dai corrispettivi dovuti dall'utenza per l'accesso ai servizi informatici del CED/MCTC.
        Con l'articolo 13 si prevede l'autofinanziamento dell'Ente con le entrate indicate al precedente articolo.




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