PROGETTO DI LEGGE - N. 1330
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
concerne l'istituzione di un ente pubblico economico nel quale
vengono riunite le attività operative in atto svolte dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione (MCTC) e dal Pubblico registro automobilistico
(PRA). In altre parole si propone di riorganizzare l'attività
operativa e quindi la fornitura di servizi all'utenza nel
settore dei trasporti terrestri.
La situazione di questo comparto del trasporto che
dovrebbe costituire un unicum al servizio dell'economia
del Paese è infatti oggi caratterizzata da una situazione
certamente non rispondente a rigorosi criteri di razionalità
ed efficienza.
Ne costituiscono altrettanti elementi negativi:
la molteplicità dei "soggetti" tra i quali per di più in
modo disorganico sono oggi suddivise le competenze ed in
particolare le attività operative, cioè quelle rivolte a
fornire servizi;
la circostanza che compiti di programmazione, di
coordinamento e di alta vigilanza e compiti operativi fanno
contemporaneamente capo agli stessi soggetti;
la circostanza che l'attività operativa che richiede,
con tutta evidenza, una conduzione ispirata a criteri di
efficienza, di agilità, di duttilità, di aderenza alle
richieste dell'utenza è invece svolta da strutture ad impianto
tradizionale;
la circostanza che la situazione così come descritta non
solo non realizza un complesso di servizi di buona efficienza
per l'utenza ma registra gravi lacune, ritardi, impiego non
proficuo e non oculato di pubbliche risorse.
Quanto sopra esige una urgente ed incisiva opera di
riorganizzazione ispirata ai seguenti criteri fondamentali:
1) separare l'attività di programmazione, di
coordinamento, di alta vigilanza da quella operativa affidando
la prima ad una struttura ministeriale in posizione di diretta
collaborazione con il Ministro e la seconda ad un apposito
ente pubblico economico;
2) procedere alla concentrazione presso l'istituendo
Ente dei compiti operativi oggi frammentati tra la Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione ed il PRA, conseguendo così positivi risultati sia
in termini di linearità e di eliminazione di duplicazioni e di
sovrapposizioni sia in termini di risparmio e migliore
utilizzo di pubbliche risorse.
In particolare la proposta di legge in esame realizza tra
l'altro lo "sportello unico dell'automobilista" che è uno
degli obiettivi del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273, recante misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento
dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.
L'accorpamento delle competenze della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
del PRA garantisce infatti il conseguimento di obiettivi
essenziali quali:
il fatto che il cittadino automobilista sarebbe
finalmente posto in condizione di rivolgersi ad un solo
ufficio per tutte le pratiche attinenti la vita del
veicolo;
il conseguente miglioramento del rapporto tra il
cittadino e la pubblica amministrazione;
un rilevante risparmio per il cittadino, determinato sia
dalla effettiva contrazione dei costi da affrontare, per
effetto della semplificazione delle procedure, che dalla
drastica riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento
delle pratiche;
la razionalizzazione e la semplificazione delle
procedure, portando ad integrale compimento il processo di
modernizzazione avviato ai sensi della legge n. 241 del
1990;
l'economicità dell'azione amministrativa attraverso
l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni inutili e del
continuo, oneroso interscambio reciproco di dati e di
informazioni tra il PRA e la MCTC;
il completamento di un disegno organizzatorio moderno ed
efficace che, in coerenza con i modelli funzionali più
accreditati e con le più recenti tendenze manifestate dal
Governo, salvaguardi in capo al competente Ministero compiti e
responsabilità di indirizzo, pianificazione e coordinamento in
materia automobilistica e riservi ad una struttura operativa
ad hoc- l'Ente motorizzazione italiana civile - il
compito di gestire tutti gli aspetti della motorizzazione
privata, senza gravare sul bilancio dello Stato, in quanto
l'Ente stesso si autofinanzia completamente. Il provvedimento
che si propone crea pertanto, sulla base degli accennati
criteri, anche le premesse per una diversa utilizzazione delle
risorse umane oggi impiegate, nonché delle risorse finanziarie
oggi necessarie per il mantenimento di due sistemi informatici
(uno presso la MCTC e l'altro presso l'ACI/PRA) permettendo un
diverso impiego della struttura informatica dell'ACI,
recuperandone la funzionalità su aree diverse.
Resta da osservare che, come su accennato, sotto il
profilo economico-finanziario, l'istituendo Ente è senz'altro
in grado di operare con completa autosufficienza.
E' però necessario, per conseguire tale risultato, che il
sistema tariffario oggi di gran lunga il più contenuto tra i
Paesi dell'Unione europea si adegui sia pure in parte ai
livelli medi con incrementi che comunque, per le voci che più
spesso interessano l'utenza, sono assai modesti.
A tal fine nella proposta di legge vengono fissate le
procedure per stabilire nuove misure delle tariffe in materia
di operazioni automobilistiche, ferme restando, in sede di
prima applicazione, quelle relative agli adempimenti
attualmente svolti dal PRA.
L'istituzione dell'Ente dovrebbe, altresì, permettere di
raggiungere anche un altro importantissimo obiettivo, quello
di consentire all'erario di risparmiare circa 130 miliardi.
Poiché infatti l'aumento delle tariffe permetterà di
autofinanziarsi, verranno a liberarsi le risorse attualmente
impiegate dallo Stato per la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Tali risorse copriranno non solo i residui oneri per il
mantenimento della struttura ministeriale ma realizzeranno
anche notevoli economie, nonostante la perdita dell'introito
che attualmente lo Stato ricava dalle tariffe per i servizi
della MCTC che saranno invece attribuite in toto
all'Ente.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di un ente pubblico
economico e l'attribuzione a detto Ente delle competenze
attualmente svolte dal PRA. Contestualmente il PRA è
soppresso. Ciò permetterà di riunire in un unico polo le
competenze tecnico-amministrative in materia di veicoli,
attualmente attribuite ad organismi diversi. In relazione al
passaggio di dette competenze, il riordino strutturale del
settore è demandato a successivo regolamento dei Ministri dei
trasporti e della navigazione, delle finanze e di grazia e
giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge. Viene altresì previsto che il personale
attualmente adibito a compiti inerenti la tenuta del PRA venga
trasferito all'Ente ed assegnato con criteri e modalità da
stabilirsi con successivo regolamento.
E' previsto inoltre il riordino del regime fiscale del
veicolo attraverso un regolamento del Ministro delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.
Entro lo stesso termine il Ministro dei trasporti e della
navigazione, usufruendo della delega di cui alla legge n. 190
del 1991 sul nuovo codice della strada, provvederà al riordino
del sistema di targatura.
L'articolo 2 determina il campo di attività dell'Ente che
comprende l'attività operativa della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché i
compiti attualmente gestiti dal PRA.
In particolare si prevede che l'Ente si avvalga per i
rilasci delle carte di circolazione e dell'attestazione di
proprietà anche delle agenzie di consulenza automobilistica
nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI.
Le modalità ed i criteri per avvalersi dei predetti
soggetti sono rinviati a successivi decreti legislativi.
L'articolo 3 identifica gli organi dell'Ente, la loro
composizione e le rispettive competenze.
In particolare la nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione avviene con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.
L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione ed il
contenuto dello statuto dell'Ente.
Stabilisce altresì che il consiglio di amministrazione
adotti il regolamento di amministrazione e contabilità nonché
i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento dell'attività
dell'Ente.
L'articolo 5 prevede il controllo successivo della Corte
dei conti sull'attività dell'Ente.
L'articolo 6 prevede la successione dell'Ente in tutti i
rapporti attivi e passivi già propri della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
del PRA relativamente ai compiti ad esso attribuiti.
Disciplina altresì le modalità di attribuzione del personale
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione rispettivamente all'Ente ed alla
Direzione generale stessa.
L'articolo 7 prevede l'individuazione dei beni che faranno
parte del patrimonio dell'Ente che è costituito da tutti quei
beni mobili e immobili attualmente utilizzati per
l'espletamento dei compiti della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del
PRA.
Per la individuazione di tali beni si provvede con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro delle finanze.
L'articolo 8 prevede che il consiglio di amministrazione
predisponga uno schema di contratto di programma che, oltre a
stabilire gli obiettivi dell'Ente, contenga anche "una carta
del servizio pubblico". Il contratto di programma è stipulato
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e il
presidente dell'Ente.
L'articolo prevede altresì la fissazione iniziale delle
tariffe dei servizi resi, nonché la successiva
rideterminazione biennale delle stesse da parte del consiglio
di amministrazione.
Le tariffe dovute per le operazioni attualmente di
competenza della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sono fissate
nell'allegato C alla proposta di legge.
Le tariffe dovute per le operazioni di competenza del PRA
restano determinate nelle misure attualmente in vigore.
Da ultimo l'articolo prevede il regime transitorio fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi.
L'articolo 9 prevede che l'Ente sia autorizzato al
pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti
di borsa, così come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
n. 546 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
692 del 1981.
Prevede altresì per l'Ente l'esenzione dal pagamento
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonché
l'esenzione da imposte e tasse sugli atti connessi con
l'acquisizione del patrimonio dell'Ente.
L'articolo 10 prevede la competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria in materia di rapporti di lavoro.
Prevede altresì per l'Ente la possibilità di avvalersi
dell'Avvocatura generale dello Stato.
L'articolo 11 prevede che le competenze trasferite
all'Ente continuino ad essere svolte dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la
quale esercita altresì i poteri di coordinamento, di indirizzo
e vigilanza sull'Ente.
Nell'articolo 12 si prevede che le entrate dell'Ente,
oltre a quelle derivanti dalle tariffe dovute per le
operazioni attualmente di competenza della Direzione generale
della MCTC e del PRA, siano costituite dai proventi previsti
dall'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, nonché da quelli
previsti dagli articoli 102 e 208 del codice della strada.
Sono attribuiti all'Ente altresì i proventi derivanti dai
corrispettivi dovuti dall'utenza per l'accesso ai servizi
informatici del CED/MCTC.
Con l'articolo 13 si prevede l'autofinanziamento dell'Ente
con le entrate indicate al precedente articolo.