PROGETTO DI LEGGE - N. 1330




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Ente).

        1. E' istituito l'Ente motorizzazione italiana civile, ente pubblico economico, di seguito denominato Ente.
2. A decorrerre dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3 sono attribuite all'Ente le attuali competenze del Pubblico registro automobilistico (PRA), istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. Dalla medesima data il PRA è soppresso.
        3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro di grazia e giustizia, provvede al riordino del sistema di gestione dei servizi di cui al comma 2.
        4. Il personale attualmente adibito a compiti inerenti la tenuta del PRA è trasferito all'Ente.
        5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire i criteri e le modalità di assegnazione del personale di cui al comma 4 all'Ente.
        6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede al riordino del regime fiscale inerente i veicoli. Entro lo stesso termine il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 gennaio 1991, n.190, al riordino del sistema di targatura.


Art. 2.

(Attività dell'Ente).

        1. L'Ente svolge le attività operative attualmente svolte dalla Direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione e le attività tecnico-amministrative ad esse connesse nonché le altre attività espressamente elencate nell'allegato A alla presente legge.
        2. L'Ente svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 riguardanti i servizi attualmente gestiti dal PRA.
        3. L'Ente si avvale per il rilascio della carta di circolazione e la contestuale attestazione di proprietà, nonché per i successivi aggiornamenti dei documenti stessi, delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI. A tal fine, con successivo decreto legislativo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili, saranno stabiliti:

                a) le modalità di affidamento dei servizi di cui al presente articolo;

                b) i requisiti tecnico-professionali di cui dovranno essere dotati i soggetti affidatari;

                c) le modalità di fissazione delle tariffe dei servizi resi all'utenza secondo criteri di uniformità sul territorio nazionale;

                d) la fissazione di apposite tariffe dovute dalle imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dalle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI all'Ente per i servizi affidati;

                e) i controlli che l'Ente è autorizzato ad effettuare;
                f) le sanzioni amministrative da applicare in caso di irregolarità nella gestione dei servizi affidati;

                g) le sanzioni penali da applicare in caso di false certificazioni.


Art. 3.

(Organi dell'Ente).

        1. Sono organi dell'Ente:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
        3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, due dei quali scelti tra i dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione. Esso dura in carica cinque anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro.
        4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 4, comma 2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per cinque anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Uno dei membri effettivi viene scelto tra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.


Art. 4.

(Statuto e regolamento
di amministrazione e contabilità).

        1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri e reca i princìpi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.
        2. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità che deve essere approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
        3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        4. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attività del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 5.

(Controllo della Corte dei conti).

        1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Art. 6.

(Rapporti giuridici).

        1. L'Ente succede, relativamente ai compiti ad esso attribuiti, in tutti i rapporti attivi e passivi già propri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del PRA.
        2. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione adibito ai compiti assegnati all'Ente passa alle dipendenze dello stesso. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.
        3. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non adibito ai compiti assegnati all'Ente resta alle dipendenze della predetta Direzione generale nei limiti di consistenza di cui all'allegato B alla presente legge.
        4. Il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che non intenda transitare nei ruoli dell'Ente può, previa domanda e compatibilmente con i posti disponibili, essere mantenuto nell'organico della predetta Direzione generale o essere trasferito, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, presso altre amministrazioni dello Stato.
        5. I dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non compresi nel personale di cui al comma 2 possono, previa domanda e compatibilmente con i posti disponibili, essere trasferiti nei ruoli dell'Ente.
        6. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
        7. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio presso l'Ente un trattamento giuridico, economico, assistenziale e previdenziale meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e non è adibito a compiti propri dell'Ente, continua ad essere garantito il trattamento economico e giuridico in atto.


Art. 7.

(Patrimonio dell'Ente).

        1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili attualmente utilizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA relativi all'espletamento dei compiti trasferiti all'Ente medesimo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici dell'Ente.


Art. 8.

(Contratto di programma).

        1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina, predispone uno schema di contratto di programma volto ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non attualmente espletati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA e a prevedere obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi gestiti in regime di concorrenza, la professionalità e le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi stessi, garantendo al personale dell'Ente già in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il PRA il rispetto delle prerogative acquisite, i criteri di determinazione delle tariffe al fine di raggiungere il pareggio del bilancio con una gestione dell'Ente improntata a criteri di imprenditorialità ed efficienza. Lo schema di contratto di programma è finalizzato altresì al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri Paesi europei. A tal fine il contratto di programma deve contenere una carta del servizio pubblico, in cui siano individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'Ente in ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze, segnalazioni e richieste di indennizzo. Il contratto di programma è stipulato tra il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il presidente dell'Ente, su conforme parere del Ministro del tesoro.
        2. Le tariffe delle operazioni di competenza del PRA rimangono fissate, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura attualmente in vigore. Le tariffe delle operazioni di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato C della presente legge. Successivamente le suddette tariffe possono venire rideterminate con cadenza biennale dal consiglio di amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministro dei trasporti e della navigazione, che può annullarli nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine, può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a tre mesi.
        3. Le disposizioni vigenti in materia di servizi svolti dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA nonché in materia di organizzazione e amministrazione si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 4, della presente legge e con i regolamenti tecnici adottati dal consiglio di amministrazione, anche prima del contratto di programma e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 9.

(Trattamento tributario).

        1. L'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 1981, n. 692, si applica all'Ente.
        2. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
        3. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.


Art. 10.

(Contenzioso).

        1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
        2. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 11.

(Competenze del Ministero dei trasporti e della
navigazione).
        1. In attesa della riorganizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze non trasferite all'Ente continuano ad essere svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
        2. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esercita altresì direttamente i poteri di coordinamento, indirizzo e vigilanza sull'Ente.


Art. 12.

(Entrate).

        1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:

                a) i diritti dovuti al PRA per le operazioni di competenza;

                b) i proventi di cui all'articolo 19, comma 6, della legge 1^ dicembre 1986, n. 870;

                c) i proventi di cui agli articoli 102, comma 2, e 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

                d) i proventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, e successive modificazioni, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 402 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

                e) gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'allegato C alla presente legge.


Art. 13.

(Oneri e coperture).

        1. Alle spese di gestione e funzionamento dei servizi attribuiti, l'Ente fa fronte con le entrate di cui all'articolo 12.
        2. Gli stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono rideterminati in conseguenza dell'istituzione dell'Ente, in ragione di lire 50 miliardi annui, comprensivi degli oneri per i beni e servizi e per il personale nella consistenza numerica di cui all'allegato B alla presente legge.



Allegato A.
(v. articolo 2, comma 1).



          A) Operazioni tecniche e amministrative e relative certificazioni, concernenti:

              1) i veicoli a motore ed i loro rimorchi;

              2) il materiale rotabile, l'elettrificazione, i lavori e le costruzioni dei servizi di trasporto ad impianti fissi relativi alle ferrovie concesse o in gestione governativa, agli impianti a fune;

              3) i conducenti di veicoli a motore;

          B) Operazioni tecniche e amministrative e connesse funzioni istruttorie in materia di autorizzazioni, licenze, abilitazioni speciali ed interventi finanziari e tariffari concernenti:

              1) l'autotrasporto collettivo di persone e l'autotrasporto di cose, sia nazionale che internazionale;

              2) i servizi di trasporto ad impianti fissi e ad impianti a fune;

          C) attività di ricerca e di promozione di studi e di sperimentazione di carattere tecnico-scientifico nei settori di cui alle precedenti lettere A e B, anche in collegamento con amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni e società nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti;

          D) potenziamento, ammodernamento, costruzione e manutenzione di stazioni di controllo, di uffici operativi e centri prova, ivi comprese le relative attrezzature, le acquisizioni di terreno e le opere demaniali;

          E) funzioni di segreteria, di certificazioni e di controllo connesse alla gestione degli elenchi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

          F) esami per il conseguimento delle patenti di guida e rilascio delle stesse, archiviazione dei relativi dati;

          G) predisposizione degli elementi tecnici ed economici per la determinazione delle tariffe dei propri servizi, nonché registrazione, contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti all'utenza;

          H) gestione del sistema informatico elettronico dell'Ente;

          I) raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attività dell'Ente, tenuta degli archivi di cui all'articolo 226 del codice della strada;

          L) svolgimento delle attività connesse o istruttorie relative a quelle di competenza della Direzione generale della MCT eventualmente delegate dalla stessa.



Allegato B.
(v. articolo 6, comma 3).


ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTO-
RIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE


QUALIFICHE Numero


Dirigenti generali .............. 6

Dirigenti ....................... 40

IX q.f. ......................... 30

VIII ............................ 60

VII ............................. 130

VI .............................. 130

V ............................... 104

IV .............................. 40

III ............................. 60


                Totale ... 600



Allegato C.
(v. articolo 8, comma 2).


TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)


TIPO DI OPERAZIONE TARIFFA



    1) Esami per conducenti di veicoli a motore ed esame idoneità insegnanti o istruttori di scuola guida 30.000
    2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli, ai conducenti o al personale autoscuole (non a seguito di prova d'esame) 20.000
    3) Immatricolazioni di veicoli 50.000
    4) Certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori 20.000
    5) Visite e prove relative a veicoli e a ciclomotori; prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas 30.000
    6) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche 150.000
    7) Revisioni periodiche svolte presso gli Uffici dell'Ente 30.000
    8) Revisioni periodiche svolte presso le officine private 10.000
    9) Controllo sulle officine concessionarie del servizio revisioni 200.000
10) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobuscon carrozzeria diversa da quella di tipo omologato 500.000
11) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti 200.000
12) Esami per il conseguimento di titoli professionali; attestati per l'abilitazione alla navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione 30.000
13) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni 200.000
14) Controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione 50.000
15) Omologazione e approvazione di natanti e relativi componenti ed accessori 300.000
16) Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione motori marini 500.000
17) Visite e prove iniziali di motoscafi, di imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti 150.000

Segue: Allegato C.
(v. articolo 8, comma 2).


TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE TARIFFA


18) Visite periodiche e straordinarie di motoscafi, di imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti 100.000
19) Controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati 50.000
20) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore 50.000
21) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni 50.000
22) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione 30.000
23) Iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole 30.000
24) Esame per il conseguimento del titolo professionale relativo alla professione di autotrasportatore di merci conto terzi e di viaggiatori 100.000
25) Domande di rilascio o rinnovo di licenze per il trasporto internazionale 200.000
26) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per ciascun veicolo 30.000




          1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.



Frontespizio Relazione