PROGETTO DI LEGGE - N. 1330
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Ente).
1. E' istituito l'Ente motorizzazione italiana civile,
ente pubblico economico, di seguito denominato Ente.
2. A decorrerre dalla data di costituzione degli organi di
cui all'articolo 3 sono attribuite all'Ente le attuali
competenze del Pubblico registro automobilistico (PRA),
istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. Dalla
medesima data il PRA è soppresso.
3. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro di grazia e
giustizia, provvede al riordino del sistema di gestione dei
servizi di cui al comma 2.
4. Il personale attualmente adibito a compiti inerenti la
tenuta del PRA è trasferito all'Ente.
5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a
stabilire i criteri e le modalità di assegnazione del
personale di cui al comma 4 all'Ente.
6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle finanze provvede al riordino del regime fiscale
inerente i veicoli. Entro lo stesso termine il Ministro dei
trasporti e della navigazione provvede, ai sensi dell'articolo
5 della legge 13 gennaio 1991, n.190, al riordino del sistema
di targatura.
Art. 2.
(Attività dell'Ente).
1. L'Ente svolge le attività operative attualmente svolte
dalla Direzione generale per la motorizzazione civile e i
trasporti in concessione e le attività tecnico-amministrative
ad esse connesse nonché le altre attività espressamente
elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. L'Ente svolge altresì i compiti di cui al comma 2
dell'articolo 1 riguardanti i servizi attualmente gestiti dal
PRA.
3. L'Ente si avvale per il rilascio della carta di
circolazione e la contestuale attestazione di proprietà,
nonché per i successivi aggiornamenti dei documenti stessi,
delle imprese o società di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
nonché delle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI. A tal
fine, con successivo decreto legislativo, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili,
saranno stabiliti:
a) le modalità di affidamento dei servizi di cui
al presente articolo;
b) i requisiti tecnico-professionali di cui
dovranno essere dotati i soggetti affidatari;
c) le modalità di fissazione delle tariffe dei
servizi resi all'utenza secondo criteri di uniformità sul
territorio nazionale;
d) la fissazione di apposite tariffe dovute dalle
imprese o società di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto e dalle delegazioni dirette ed indirette dell'ACI
all'Ente per i servizi affidati;
e) i controlli che l'Ente è autorizzato ad
effettuare;
f) le sanzioni amministrative da applicare in caso
di irregolarità nella gestione dei servizi affidati;
g) le sanzioni penali da applicare in caso di
false certificazioni.
Art. 3.
(Organi dell'Ente).
1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
sovraintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione
delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Trasmette al Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione tutte le deliberazioni adottate dal consiglio
di amministrazione e presta la collaborazione necessaria
all'esercizio del potere di vigilanza.
3. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le
competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente che
non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto
ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto
dal presidente e da quattro membri, due dei quali scelti tra i
dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione nominati con decreto del
presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti
e della navigazione. Esso dura in carica cinque anni. I
compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti del
consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il
Ministro del tesoro.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo
sull'attività dell'Ente ai sensi degli articoli 2397 e
seguenti del codice civile e del regolamento di
amministrazione e di contabilità di cui all'articolo 4, comma
2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti,
nominati per cinque anni con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, che determina anche, di
concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai
singoli componenti. Uno dei membri effettivi viene scelto tra
i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Il
presidente è designato dal Ministro del tesoro. I componenti
effettivi, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, sono
collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
Art. 4.
(Statuto e regolamento
di amministrazione e contabilità).
1. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di
amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo statuto
determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le
competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da
sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri
Ministri e reca i princìpi generali in ordine
all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.
2. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta il
regolamento di amministrazione e di contabilità che deve
essere approvato con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Le
norme sul bilancio si conformano ai princìpi desumibili dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono
trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 25 e
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Il consiglio di amministrazione dell'Ente adotta anche
i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle
attività del medesimo, che sono approvati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 5.
(Controllo della Corte dei conti).
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Ente con le modalità previste dall'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 6.
(Rapporti giuridici).
1. L'Ente succede, relativamente ai compiti ad esso
attribuiti, in tutti i rapporti attivi e passivi già propri
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e del PRA.
2. Il personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione adibito
ai compiti assegnati all'Ente passa alle dipendenze dello
stesso. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva di lavoro.
3. Il personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
adibito ai compiti assegnati all'Ente resta alle dipendenze
della predetta Direzione generale nei limiti di consistenza di
cui all'allegato B alla presente legge.
4. Il personale della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che non
intenda transitare nei ruoli dell'Ente può, previa domanda e
compatibilmente con i posti disponibili, essere mantenuto
nell'organico della predetta Direzione generale o essere
trasferito, nel rispetto delle disposizioni normative in
materia di mobilità del personale nel pubblico impiego, presso
altre amministrazioni dello Stato.
5. I dipendenti della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
compresi nel personale di cui al comma 2 possono, previa
domanda e compatibilmente con i posti disponibili, essere
trasferiti nei ruoli dell'Ente.
6. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge continua ad
applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del
primo contratto collettivo di lavoro.
7. In sede di prima applicazione non può essere attribuito
al personale in servizio presso l'Ente un trattamento
giuridico, economico, assistenziale e previdenziale meno
favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. Al personale che alla data di entrata in vigore della
presente legge presta servizio presso la Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
non è adibito a compiti propri dell'Ente, continua ad essere
garantito il trattamento economico e giuridico in atto.
Art. 7.
(Patrimonio dell'Ente).
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei
beni mobili ed immobili attualmente utilizzati dalla Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione e dal PRA relativi all'espletamento dei compiti
trasferiti all'Ente medesimo. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, sono individuati i beni demaniali e del
patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici
dell'Ente.
Art. 8.
(Contratto di programma).
1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla
nomina, predispone uno schema di contratto di programma volto
ad individuare le attività e i servizi da svolgere, anche non
attualmente espletati dalla Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal PRA
e a prevedere obiettivi di miglioramento della qualità dei
servizi, di autonomia di negoziazione relativamente ai servizi
gestiti in regime di concorrenza, la professionalità e le
abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi stessi,
garantendo al personale dell'Ente già in servizio presso la
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione e presso il PRA il rispetto delle prerogative
acquisite, i criteri di determinazione delle tariffe al fine
di raggiungere il pareggio del bilancio con una gestione
dell'Ente improntata a criteri di imprenditorialità ed
efficienza. Lo schema di contratto di programma è finalizzato
altresì al soddisfacimento delle esigenze degli utenti,
tenendo conto delle prestazioni rese da enti analoghi in altri
Paesi europei. A tal fine il contratto di programma deve
contenere una carta del servizio pubblico, in cui siano
individuate le obbligazioni e le responsabilità dell'Ente in
ordine ai livelli di qualità dei servizi, con specifico
riferimento alle finalità di parità di trattamento tra le
diverse categorie o fasce di utenti, piena informazione sulle
modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso
agli uffici specie per gli utenti disabili, semplificazione
delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze,
segnalazioni e richieste di indennizzo. Il contratto di
programma è stipulato tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione ed il presidente dell'Ente, su conforme parere del
Ministro del tesoro.
2. Le tariffe delle operazioni di competenza del PRA
rimangono fissate, in sede di prima applicazione della
presente legge, nella misura attualmente in vigore. Le tariffe
delle operazioni di competenza della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono
fissate secondo quanto indicato nell'allegato C della presente
legge. Successivamente le suddette tariffe possono venire
rideterminate con cadenza biennale dal consiglio di
amministrazione nel quadro dei criteri fissati dal contratto
di programma; i relativi provvedimenti sono comunicati al
Ministro dei trasporti e della navigazione, che può annullarli
nei successivi trenta giorni per violazione dei criteri
indicati nel predetto contratto, ovvero, nello stesso termine,
può sospenderne l'applicazione per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Le disposizioni vigenti in materia di servizi svolti
dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e dal PRA nonché in materia di
organizzazione e amministrazione si applicano in quanto
compatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 4, della
presente legge e con i regolamenti tecnici adottati dal
consiglio di amministrazione, anche prima del contratto di
programma e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 9.
(Trattamento tributario).
1. L'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre 1981,
n. 692, si applica all'Ente.
2. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle
imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,
n. 461.
3. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del
patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.
Art. 10.
(Contenzioso).
1. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
Art. 11.
(Competenze del Ministero dei trasporti e della
navigazione).
1. In attesa della riorganizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze non trasferite
all'Ente continuano ad essere svolte dalla Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione esercita altresì direttamente i
poteri di coordinamento, indirizzo e vigilanza sull'Ente.
Art. 12.
(Entrate).
1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) i diritti dovuti al PRA per le operazioni di
competenza;
b) i proventi di cui all'articolo 19, comma 6,
della legge 1^ dicembre 1986, n. 870;
c) i proventi di cui agli articoli 102, comma 2, e
208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(nuovo codice della strada);
d) i proventi di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156,
e successive modificazioni, così come previsto dal comma 9
dell'articolo 402 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
e) gli introiti derivanti dalle tariffe di cui
all'allegato C alla presente legge.
Art. 13.
(Oneri e coperture).
1. Alle spese di gestione e funzionamento dei servizi
attribuiti, l'Ente fa fronte con le entrate di cui
all'articolo 12.
2. Gli stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione sono rideterminati in conseguenza
dell'istituzione dell'Ente, in ragione di lire 50 miliardi
annui, comprensivi degli oneri per i beni e servizi e per il
personale nella consistenza numerica di cui all'allegato B
alla presente legge.
Allegato A.
(v. articolo 2, comma 1).
A) Operazioni tecniche e amministrative e relative
certificazioni, concernenti:
1) i veicoli a motore ed i loro rimorchi;
2) il materiale rotabile, l'elettrificazione, i lavori
e le costruzioni dei servizi di trasporto ad impianti fissi
relativi alle ferrovie concesse o in gestione governativa,
agli impianti a fune;
3) i conducenti di veicoli a motore;
B) Operazioni tecniche e amministrative e connesse
funzioni istruttorie in materia di autorizzazioni, licenze,
abilitazioni speciali ed interventi finanziari e tariffari
concernenti:
1) l'autotrasporto collettivo di persone e
l'autotrasporto di cose, sia nazionale che internazionale;
2) i servizi di trasporto ad impianti fissi e ad
impianti a fune;
C) attività di ricerca e di promozione di studi e di
sperimentazione di carattere tecnico-scientifico nei settori
di cui alle precedenti lettere A e B, anche in collegamento
con amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni e società
nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti;
D) potenziamento, ammodernamento, costruzione e
manutenzione di stazioni di controllo, di uffici operativi e
centri prova, ivi comprese le relative attrezzature, le
acquisizioni di terreno e le opere demaniali;
E) funzioni di segreteria, di certificazioni e di
controllo connesse alla gestione degli elenchi provinciali
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
F) esami per il conseguimento delle patenti di guida e
rilascio delle stesse, archiviazione dei relativi dati;
G) predisposizione degli elementi tecnici ed economici
per la determinazione delle tariffe dei propri servizi, nonché
registrazione, contabilizzazione ed imputazione dei
corrispettivi dovuti all'utenza;
H) gestione del sistema informatico elettronico
dell'Ente;
I) raccolta ed elaborazione dei dati relativi
all'attività dell'Ente, tenuta degli archivi di cui
all'articolo 226 del codice della strada;
L) svolgimento delle attività connesse o istruttorie
relative a quelle di competenza della Direzione generale della
MCT eventualmente delegate dalla stessa.
Allegato B.
(v. articolo 6, comma 3).
ORGANICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTO-
RIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
QUALIFICHE Numero
Dirigenti generali .............. 6
Dirigenti ....................... 40
IX q.f. ......................... 30
VIII ............................ 60
VII ............................. 130
VI .............................. 130
V ............................... 104
IV .............................. 40
III ............................. 60
Totale ... 600
Allegato C.
(v. articolo 8, comma 2).
TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)
TIPO DI OPERAZIONE TARIFFA
1) Esami per conducenti di veicoli a
motore ed esame idoneità insegnanti o
istruttori di scuola guida 30.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera,
inerenti ai veicoli, ai conducenti o al
personale autoscuole (non a seguito di
prova d'esame) 20.000
3) Immatricolazioni di veicoli 50.000
4) Certificati e contrassegni di circolazione
per ciclomotori 20.000
5) Visite e prove relative a veicoli e a
ciclomotori; prova idraulica per dispositivi
di alimentazione a gas 30.000
6) Visite e prove speciali di veicoli
costruiti in unico esemplare o che presentino
particolari caratteristiche 150.000
7) Revisioni periodiche svolte presso
gli Uffici dell'Ente 30.000
8) Revisioni periodiche svolte presso le
officine private 10.000
9) Controllo sulle officine concessionarie
del servizio revisioni 200.000
10) Omologazioni di veicoli; approvazione
di autobuscon carrozzeria diversa da quella
di tipo omologato 500.000
11) Omologazioni parziali; approvazione ed
omologazione di dispositivi e di unità
tecniche indipendenti 200.000
12) Esami per il conseguimento di titoli
professionali; attestati per l'abilitazione
alla navigazione interna; esami per le
patenti nautiche; esami di revisione 30.000
13) Accertamento idoneità tecnica di imprese
costruttrici di navi, galleggianti e
imbarcazioni 200.000
14) Controllo tecnico delle navi,
galleggianti e imbarcazioni in costruzione 50.000
15) Omologazione e approvazione di natanti
e relativi componenti ed accessori 300.000
16) Omologazione e approvazione di
imbarcazioni e relativi componenti ed
accessori; omologazione motori marini 500.000
17) Visite e prove iniziali di motoscafi,
di imbarcazioni a motore, di navi
e galleggianti 150.000
Segue: Allegato C.
(v. articolo 8, comma 2).
TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE (1)
TIPO DI OPERAZIONE TARIFFA
18) Visite periodiche e straordinarie di
motoscafi, di imbarcazioni a motore, di
navi e galleggianti 100.000
19) Controllo sulla produzione di
imbarcazioni e di motori omologati 50.000
20) Stazzatura di navi e galleggianti,
di motoscafi e di imbarcazioni
a motore 50.000
21) Verifica di motori per motoscafi
e imbarcazioni 50.000
22) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti
e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione 30.000
23) Iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni
nei registri nautici e nelle matricole 30.000
24) Esame per il conseguimento del titolo
professionale relativo alla professione di
autotrasportatore di merci conto terzi
e di viaggiatori 100.000
25) Domande di rilascio o rinnovo di licenze
per il trasporto internazionale 200.000
26) Rilascio o rinnovo di autorizzazioni
per il trasporto di merci per ciascun veicolo 30.000
1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono
comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati;
non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo
sulle domande e sui documenti.