PROGETTO DI LEGGE - N. 1182
PROPOSTA DI LEGGE
CAPO I
MODIFICHE AL LIBRO QUINTO
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 1.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: ", IV" è soppressa;
2) le parole: "con richiesta di rinvio a giudizio."
sono sostituite dalle seguenti: "con decreto di citazione a
giudizio.";
b) al comma 2, le parole: "richiede il rinvio a
giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "emette decreto di
citazione a giudizio".
Art. 2.
1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"TITOLO IX
UDIENZA PREDIBATTIMENTALE
Art. 416. (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il
decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le
generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei
difensori;
b) l'identificazione della persona offesa, qualora
sia stata identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze
aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione
di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge;
d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione davanti al giudice dell'udienza
predibattimentale;
e) l'avvertimento all'imputato che, in caso di
mancata comparizione, si procederà in sua contumacia;
f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare
un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal
difensore di ufficio;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle
indagini preliminari è depositato nella segreteria del
pubblico ministero e sarà trasmesso al giudice dell'udienza
predibattimentale entro il termine di cui al comma 3;
h) l'avviso che le parti e i loro difensori hanno
facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo di
cui alla lettera g);
i) la data e la sottoscrizione del pubblico
ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto è nullo se l'imputato non è
identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1,
lettere c), d), e) ed f).
3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo
difensore almeno venti giorni prima della data fissata per
l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è
notificata la citazione della persona offesa, del responsabile
civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecunaria.
Art. 417. (Trasmissione del fascicolo al giudice
dell'udienza predibattimentale). - 1. Il fascicolo relativo
alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del
giudice entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 416,
con la prova della avvenuta citazione delle persone ivi
indicate.
Art. 418. (Indicazione dei testimoni, periti e
consulenti tecnici, produzione di documenti). - 1. Le parti
che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o
consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate
nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità,
depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la
lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere
l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i
documenti che intendono produrre.
2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono
inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri
procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che
non sono in grado di produrre.
3. Le parti possono altresì indicare prove e
produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per
giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel
termine di cui al comma 1.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle
liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova
contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non
compresi nella propria lista.
Art. 419 (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi
alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle
citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
3. Se il difensore dell'imputato non è presente il
giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. All'udienza predibattimentale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al
dibattimento.
Art. 420 (Rinnovazione della citazione). - 1. Il
giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la
citazione all'udienza predibattimentale quando è provato o
appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva
conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e
fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore
a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto
conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice.
Tale valutazione non può formare oggetto di discussione
successiva né motivo di impugnazione.
Art. 421. (Impedimento a comparire dell'imputato o del
difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non
si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad
assoluta impossibiltà di comparire per caso fortuito, forza
maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e
dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La
lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi
per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità
è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto
di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel
caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è
dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione
non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e
l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il
difensore impedito ha designato un sostituto o quando
l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore
impedito.
Art. 422. (Contumacia dell'imputato). - 1. Se
l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non
ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e
421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al
decreto di fissazione dell'udienza.
2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia,
è rappresentato dal suo difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti
i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il
giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In
tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla
se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza
dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione
a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento.
5. Quando si procede a carico di più imputati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere
c) e d).
6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è
allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel
decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o
assente.
Art. 423. (Assenza e allontanamento volontario
dell'imputato). - 1. Le disposizioni degli articoli 421 e
422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito,
chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in
sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato
in tali casi è rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si
allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è
rappresentato dal difensore.
Art. 424. (Questioni preliminari). - 1. Le questioni
concernenti la competenza per territorio o, per connessione,
le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la
costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle
associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non
sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima
volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono
decisi immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle
questioni concernenti la riunione o la separazione dei
giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo
successivamente.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal
pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata.
La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo
strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non
sono ammesse repliche.
4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con
ordinanza.
Art. 425. (Discussione). - 1. Conclusi gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte
le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la
discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i
risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è
fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede
l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni
degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le
prove di cui chiedono l'ammissione.
3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti
sulle rispettive prospettazioni.
4. Al termine della discussione le parti formulano
le loro conclusioni.
Art. 426. (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se
nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una
circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica
l'imputazione e la contesta all'imputato presente.
2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico
ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione
sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia
notificato per estratto all'imputato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia
ad una nuova udienza per la prosecuzione.
4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo
non enunciato nel decreto di citazione per l'udienza
predibattimentale, per il quale si debba procedere di ufficio,
il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico
ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso
dell'imputato.
Art. 427. (Provvedimenti del giudice). - 1. Dopo le
conclusioni delle parti, il giudice procede alla deliberazione
pronunciando uno dei provvedimenti di cui agli articoli da 428
a 433.
2. Il giudice dà immediata lettura del
provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti
che sono o devono considerarsi presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in
cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla
redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a
procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno
da quello della pronuncia.
Art. 428. (Sentenza di non luogo a procedere). - 1.
Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere
proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato
ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini
preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e
non deve pronunciare ordinanza ai sensi dell'articolo 432, il
giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere,
indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice può disporre, anche di ufficio,
l'assunzione di prove che appaiano manifestamente decisive ai
fini della sentenza di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo
537.
Art. 429. (Requisiti della sentenza). - 1. La
sentenza contiene:
a) l'intestazione: "in nome del popolo italiano" e
l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le
generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto
su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo con gli articoli di legge
applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è
sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione
della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125,
comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi
elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
sottoscrizione del giudice.
Art. 430. (Condanna del querelante alle spese e ai
danni). - 1. Quando si tratta di reato per il quale si
procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non
luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato
non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al
pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando
ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla
rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il
querelante si è costituito parte civile, anche di quelle
sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando
ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in
tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il
querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile
civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a
procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre
impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante,
l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato è estinto per remissione della
querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma
4.
Art. 431. (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593,
comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono
proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato
dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo
ha commesso.
2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in
camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127.
3. La persona offesa dal reato può ricorrere per
Cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416,
comma 2.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore
generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per
Cassazione a norma dell'articolo 569.
5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore
generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono
ricorrere per Cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della
Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se
non conferma la sentenza, provvede a norma degli articoli 432,
433 e 433-bis.
Art. 432. (Ordinanza di prosecuzione delle indagini). -
1. Se l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio dipende
da insufficienza delle indagini preliminari, il giudice indica
le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro
compimento e la data della successiva udienza
predibattimentale.
Art. 433 (Decreto di fissazione del dibattimento). - 1.
Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a
procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il
giudice fissa l'udienza per la trattazione davanti al collegio
e decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle
parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis,
autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso
l'esame.
2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove
indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove
a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in
ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti
oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le
parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta
l'ammissione.
4. Il giudice, sentite le parti, può disporre la
citazione solo di alcuni dei testi ammessi, quando è probabile
che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.
5. Il giudice in ogni caso dispone la citazione del
perito nominato nell'incidente probatorio a norma
dell'articolo 392, comma 2.
6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di
ufficio, dispone perizia, conferendo immediatamente l'incarico
al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il
giudice fissa una nuova udienza per il conferimento
dell'incarico e l'adozione del decreto di fissazione
dell'udienza dibattimentale. Il perito è citato a comparire
per l'udienza davanti al collegio per esporre il parere.
Art. 433-bis. (Fascicolo del dibattimento). - 1. Il
giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti,
alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono
raccolti:
a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto
di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di
ammissione delle prove;
b) gli atti relativi alla procedibilità
dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti
dalla polizia giudiziaria;
d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti
dal pubblico ministero;
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente
probatorio;
f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238
ammessi dal giudice;
g) il certificato generale del casellario
giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo
236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al
reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere
altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi
sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.
3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella
cancelleria del giudice competente per il dibattimento.
4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2
sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale
dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di
prenderne visione e di estrarne copia.".
CAPO II
MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 3.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi
1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'imputato può chiedere che il processo sia
definito all'udienza predibattimentale.
2. La richiesta può essere formulata, oralmente o
per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma dell'articolo 425".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di
procedura penale, è inserito il seguente:
"2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato".
Art. 4.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale
sono abrogati.
Art. 5.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 441. (Svolgimento del giudizio
abbreviato).- 1. Nel giudizio abbreviato si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per
l'udienza predibattimentale.
2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato
non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma
3.
3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere
allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione".
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 7.
1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state
formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425".
Art. 8.
1. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 9.
1. Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura
penale le parole: "preliminare o nel giudizio", sono
sostituite dalla seguente: "predibattimentale".
Art. 10.
1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 449. (Casi e modi del giudizio
direttissimo).- 1. Quando una persona è stata
arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se
ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la
convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale,
entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio
di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto
compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede
tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi
consente.
3. Se l'arresto è convalidato si procede all'udienza
predibattimentale.
4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio
direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali
mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito,
si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le
indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in
ogni caso il rito ordinario".
Art. 11.
1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 450. (Instaurazione del giudizio
direttissimo).- 1. Se ritiene di procedere a
giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre
direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.
2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione
all'imputato presente".
Art. 12.
1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 451. (Svolgimento del giudizio
direttissimo).- 1. Dopo la convalida del giudizio a
norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha
facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni
per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale
facoltà, l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e
seguenti, in quanto applicabili.
3. Se il procedimento non è definito all'udienza
predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma
1 dell'articolo 433 al più presto possibile e comunque non
oltre il termine di quindici giorni".
Art. 13.
1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 14.
1. Le disposizioni di cui al titolo IV del libro sesto del
codice di procedura penale sono abrogate.
CAPO III
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO
DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12
Art. 15.
1. Gli articoli 35, terzo comma, e 46, quarto comma,
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Art. 16.
1. Il comma 1 dell'articolo 50-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.
2. Al comma 2 del citato articolo 50-bis
dell'ordinamento giudiziario, la parola: "preliminare" è
sostituita dalla seguente: "predibattimentale".
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 17.
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 del
codice di procedura penale la parola: "preliminare" è
sostituita dalla seguente: "predibattimentale".
Art. 18.
1. Al comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura
penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente:
"predibattimentale", e le parole: "o ha disposto il giudizio
immediato" sono soppresse.
Art. 19.
1. Al comma 2 dell'articolo 78 del codice di procedura
penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il
deposito della dichiarazione in cancelleria".
Art. 20.
1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 79. (Termine per la costituzione di parte
civile).- 1. La costituzione di parte civile può
avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti
previsti dall'articolo 419.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a
pena di decadenza".
Art. 21.
1. Il comma 2 dell'articolo 80 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non
oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione
delle parti".
Art. 22.
1. I commi 3 e 5 dell'articolo 80 del codice di procedura
penale sono abrogati.
Art. 23.
1. Il comma 1 dell'articolo 81 del codice di procedura
penale è sostituitio dal seguente:
"1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti
di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne
dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza.".
2. Il comma 2 dell'articolo 81 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 24.
1. Al comma 2 dell'articolo 83 del codice di procedura
penale le parole: "il dibattimento", sono sostituite dalle
seguenti: "l'udienza predibattimentale";
Art. 25.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando vi è costituzione di parte civile o
quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma
dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può
intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, fino a quando non siano stati compiuti
gli adempimenti previsti dall'articolo 419.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a
pena di decadenza.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è
depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a
cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita
la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui
all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione
in cancelleria".
Art. 26.
1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura
penale le parole: "udienza preliminare o nel dibattimento"
sono sostituite dalle seguenti: "udienza
predibattimentale".
Art. 27.
1. Il comma 1 dell'articolo 87 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti
di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del
responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con
ordinanza".
2. Il comma 2 dell'articolo 87 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 28.
1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura
penale le parole: "udienza preliminare o per il giudizio" sono
sostituite dalle seguenti: "udienza predibattimentale".
Art. 29.
1. Nell'articolo 94, comma 1, del codice di procedura
penale la parola: "484" è sostituita dalla seguente: "419".
Art. 30.
1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura
penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente:
"predibattimentale", e le parole da: "se è avvenuto" sino alla
fine del comma sono soppresse.
Art. 31.
1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura
penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente:
"predibattimentale".
Art. 32.
1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: "preliminare" è
sostituita dalla seguente: "predibattimentale" e la parola:
"424" è sostituita dalla seguente "427"; il secondo periodo è
soppresso;
b) al comma 3, le parole: "dispone il giudizio"
sono sostituite dalle seguenti: "fissa l'udienza" e le parole:
"entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento"; il secondo periodo è soppresso.
Art. 33.
1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura
penale le parole: "al dibattimento" sono sostituite dalle
seguenti: "all'udienza predibattimentale" e la parola: "429" è
sostituita dalla seguente: "416".
Art. 34.
1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 328. (Giudice per le indagini preliminari e
giudice dell'udienza predibattimentale).- 1. Nei
casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
ministero, delle parti private e della persona offesa dal
reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in
funzione di giudice per le indagini preliminari.
2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti
ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di
giudice dell'udienza predibattimentale".
Art. 35.
1. Al comma 1 dell'articolo 465 del codice di procedura
penale le parole: "dispone il giudizio" sono sostituite dalle
seguenti: "fissa l'udienza".
Art. 36.
1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 37.
1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura
penale le parole: "controlla la regolare costituzione delle
parti" sono sostituite dalle seguenti: "verifica la presenza
delle parti".
Art. 38.
1. Gli articoli 485 e 486 del codice di procedura penale
sono abrogati.
Art. 39.
1. All'articolo 487 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 4 e 6 sono abrogati;
b) al comma 5 le parole da: "Se la prova indicata"
fino alle parole: "ma prima della decisione" sono sostituite
dalle seguenti: "Se prima della decisione perviene la prova
indicata al comma 4 dell'articolo 422", e la parola:
"medesima" è sostituita dalle seguenti: "dichiarativa della
contumacia".
Art. 40.
1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è
abrogato.
Art. 41.
1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di cui chiede
l'ammissione" sono sostituite dalla seguente: "ammesse";
b) al comma 2, le parole: "chiedono l'ammissione
delle prove" sono sostituite dalle seguenti: "le prove
ammesse";
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 42.
1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il
giudice può autorizzare la produzione di documenti o disporne
l'acquisizione, quando la parte che le richiede dimostri di
non aver potuto provvedere, per giustificato motivo, alla
produzione o alla indicazione nel termine di cui all'articolo
418";
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4 il primo periodo è soppresso.
Art. 43.
1. L'articolo 550 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 550. (Organi giudiziari nel procedimento
davanti al pretore).- 1. Svolgono funzioni
giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la
pretura circondariale;
b) il pretore in funzione di giudice per le
indagini preliminari, giudice dell'udienza predibattimentale e
giudice del dibattimento".
Art. 44.
1. Gli articoli 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
566 e 567, comma 2, del codice di procedura penale, sono
abrogati.