PROGETTO DI LEGGE - N. 1182




PROPOSTA DI LEGGE


CAPO I

MODIFICHE AL LIBRO QUINTO
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE


Art. 1.

        1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1:

                1) la parola: ", IV" è soppressa;

                2) le parole: "con richiesta di rinvio a giudizio." sono sostituite dalle seguenti: "con decreto di citazione a giudizio.";




                b) al comma 2, le parole: "richiede il rinvio a giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "emette decreto di citazione a giudizio".


Art. 2.

        1. Il titolo IX del libro quinto del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:



"TITOLO IX

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE


        Art. 416. (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

                a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
                b) l'identificazione della persona offesa, qualora sia stata identificata;

                c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

                d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti al giudice dell'udienza predibattimentale;

                e) l'avvertimento all'imputato che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia;

                f) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore di ufficio;

                g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e sarà trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale entro il termine di cui al comma 3;

                h) l'avviso che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo di cui alla lettera g);

                i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

            2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) ed f).
            3. Il decreto è notificato all'imputato e al suo difensore almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale. Entro lo stesso termine è notificata la citazione della persona offesa, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecunaria.

        Art. 417. (Trasmissione del fascicolo al giudice dell'udienza predibattimentale). - 1. Il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 416, con la prova della avvenuta citazione delle persone ivi indicate.

        Art. 418. (Indicazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici, produzione di documenti). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, ovvero delle persone indicate nell'articolo 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza predibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, nonché i verbali di prova di altri procedimenti e i documenti che intendono produrre.
        2. Nella lista di cui al comma 1 le parti devono inoltre indicare i documenti e i verbali di prova di altri procedimenti di cui intendono chiedere l'acquisizione e che non sono in grado di produrre.
            3. Le parti possono altresì indicare prove e produrre documenti all'udienza predibattimentale quando, per giustificato motivo, non abbiano potuto provvedervi nel termine di cui al comma 1.
            4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista.

        Art. 419 (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
            2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione delle citazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
            3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
            4. All'udienza predibattimentale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al dibattimento.

        Art. 420 (Rinnovazione della citazione). - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione all'udienza predibattimentale quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
            2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza della citazione è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

        Art. 421. (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibiltà di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche di ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione dell'imputato. La lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
            2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
            3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

        Art. 422. (Contumacia dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 419, 420 e 421, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione dell'udienza.
            2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
            3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 427, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tale caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
            4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi era la prova che l'assenza dell'imputato era dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell'articolo 420 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
            5. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
            6. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto di fissazione del dibattimento. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

        Art. 423. (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Le disposizioni degli articoli 421 e 422 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza predibattimentale avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
            2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

        Art. 424. (Questioni preliminari). - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o, per connessione, le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono preclusi se non sono proposti subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decisi immediatamente.
            2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga solo successivamente.
            3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
            4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

        Art. 425. (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e risolte le questioni preliminari, il giudice dichiara aperta la discussione.
            2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi su cui è fondata l'imputazione e indica le prove di cui chiede l'ammissione. L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, che espongono le loro difese e indicano le prove di cui chiedono l'ammissione.
            3. Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti sulle rispettive prospettazioni.
            4. Al termine della discussione le parti formulano le loro conclusioni.

        Art. 426. (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente.
            2. Se l'imputato è contumace o assente il pubblico ministero chiede al giudice che la modifica dell'imputazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
            3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il giudice rinvia ad una nuova udienza per la prosecuzione.
            4. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e se vi è il consenso dell'imputato.


        Art. 427. (Provvedimenti del giudice). - 1. Dopo le conclusioni delle parti, il giudice procede alla deliberazione pronunciando uno dei provvedimenti di cui agli articoli da 428 a 433.
            2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione alle parti che sono o devono considerarsi presenti.
            3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
            4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.


        Art. 428. (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non deve pronunciare ordinanza ai sensi dell'articolo 432, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
            2. Il giudice può disporre, anche di ufficio, l'assunzione di prove che appaiano manifestamente decisive ai fini della sentenza di cui al comma 1.
            3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
        Art. 429. (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza contiene:

                a) l'intestazione: "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

                b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;

                c) l'imputazione;

                d) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

                e) il dispositivo con gli articoli di legge applicati;

                f) la data e la sottoscrizione del giudice.

            2. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
            3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

        Art. 430. (Condanna del querelante alle spese e ai danni). - 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
            2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
            3. Se vi è colpa grave il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
            4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 431, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
            5. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.

        Art. 431. (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

                a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

                b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

            2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
            3. La persona offesa dal reato può ricorrere per Cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 416, comma 2.
            4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per Cassazione a norma dell'articolo 569.
            5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per Cassazione.
            6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, provvede a norma degli articoli 432, 433 e 433-bis.

        Art. 432. (Ordinanza di prosecuzione delle indagini). - 1. Se l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio dipende da insufficienza delle indagini preliminari, il giudice indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della successiva udienza predibattimentale.

        Art. 433 (Decreto di fissazione del dibattimento). - 1. Nel caso non debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere o ordinanza di prosecuzione delle indagini, il giudice fissa l'udienza per la trattazione davanti al collegio e decide in ordine alla ammissione delle prove richieste dalle parti a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis, autorizzando la citazione delle persone di cui è stato ammesso l'esame.
            2. L'imputato ha diritto alla ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
            3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
            4. Il giudice, sentite le parti, può disporre la citazione solo di alcuni dei testi ammessi, quando è probabile che non tutti saranno sentiti alla prima udienza.
            5. Il giudice in ogni caso dispone la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2.
            6. Ove ne ravvisi la necessità il giudice, anche di ufficio, dispone perizia, conferendo immediatamente l'incarico al perito. Quando non è possibile provvedere in tal modo il giudice fissa una nuova udienza per il conferimento dell'incarico e l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale. Il perito è citato a comparire per l'udienza davanti al collegio per esporre il parere.

        Art. 433-bis. (Fascicolo del dibattimento). - 1. Il giudice provvede altresì, nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo del dibattimento, nel quale sono raccolti:

                a) il decreto di citazione a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale e le ordinanze di ammissione delle prove;

                b) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
                c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

                d) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

                e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

                f) i documenti e i verbali di cui all'articolo 238 ammessi dal giudice;

                g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

                h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

            2. Nel fascicolo del dibattimento possono essere altresì inseriti, su autorizzazione del giudice, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero per i quali vi sia la richiesta o il consenso del difensore dell'imputato.
            3. Il fascicolo è trasmesso immediatamente nella cancelleria del giudice competente per il dibattimento.
            4. Gli atti diversi da quelli previsti nel comma 2 sono trasmessi al pubblico ministero unitamente al verbale dell'udienza predibattimentale. I difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.".


CAPO II

MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE


Art. 3.

        1. All'articolo 438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

            "1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza predibattimentale.
            2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425".
        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

            "2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato".


Art. 4.

        1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 5.

        1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 441. (Svolgimento del giudizio abbreviato).- 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza predibattimentale.
            2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
            3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione".


Art. 6.

        1. Il comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 7.

        1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma dell'articolo 425".


Art. 8.

        1. Il comma 4 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

        1. Al comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale le parole: "preliminare o nel giudizio", sono sostituite dalla seguente: "predibattimentale".


Art. 10.

        1. L'articolo 449 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 449. (Casi e modi del giudizio direttissimo).- 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice, per la convalida dell'arresto e per l'udienza predibattimentale, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
            2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Si procede tuttavia all'udienza predibattimentale quando l'imputato vi consente.
            3. Se l'arresto è convalidato si procede all'udienza predibattimentale.
            4. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario".


Art. 11.

        1. L'articolo 450 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 450. (Instaurazione del giudizio direttissimo).- 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza.
            2. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente".

Art. 12.

        1. L'articolo 451 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 451. (Svolgimento del giudizio direttissimo).- 1. Dopo la convalida del giudizio a norma dell'articolo 450, il giudice avvisa l'imputato che ha facoltà di chiedere un termine non superiore a dieci giorni per preparare la difesa. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, l'udienza predibattimentale è rinviata all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
            2. Si osservano le disposizioni degli articoli 419 e seguenti, in quanto applicabili.
            3. Se il procedimento non è definito all'udienza predibattimentale, il giudice fissa l'udienza di cui al comma 1 dell'articolo 433 al più presto possibile e comunque non oltre il termine di quindici giorni".


Art. 13.

        1. L'articolo 452 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 14.

        1. Le disposizioni di cui al titolo IV del libro sesto del codice di procedura penale sono abrogate.


CAPO III

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12


Art. 15.

        1. Gli articoli 35, terzo comma, e 46, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 16.

        1. Il comma 1 dell'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.
        2. Al comma 2 del citato articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale".


CAPO IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO


Art. 17.

        1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale".


Art. 18.

        1. Al comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale", e le parole: "o ha disposto il giudizio immediato" sono soppresse.


Art. 19.

        1. Al comma 2 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria".


Art. 20.

        1. L'articolo 79 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 79. (Termine per la costituzione di parte civile).- 1. La costituzione di parte civile può avvenire fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.
            2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza".


Art. 21.

        1. Il comma 2 dell'articolo 80 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. La richiesta è proposta a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti".


Art. 22.

        1. I commi 3 e 5 dell'articolo 80 del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 23.

        1. Il comma 1 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è sostituitio dal seguente:

            "1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza.".

        2. Il comma 2 dell'articolo 81 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 24.

        1. Al comma 2 dell'articolo 83 del codice di procedura penale le parole: "il dibattimento", sono sostituite dalle seguenti: "l'udienza predibattimentale";


Art. 25.

        1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

            "1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, fino a quando non siano stati compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 419.
            2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
            3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione in cancelleria".


Art. 26.

        1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura penale le parole: "udienza preliminare o nel dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "udienza predibattimentale".


Art. 27.

        1. Il comma 1 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "1. Fino a che non siano conclusi gli adempimenti di cui all'articolo 425 il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione d'ufficio con ordinanza".

        2. Il comma 2 dell'articolo 87 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 28.

        1. Al comma 1 dell'articolo 89 del codice di procedura penale le parole: "udienza preliminare o per il giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "udienza predibattimentale".

Art. 29.

        1. Nell'articolo 94, comma 1, del codice di procedura penale la parola: "484" è sostituita dalla seguente: "419".


Art. 30.

        1. Al comma 2 dell'articolo 95 del codice di procedura penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale", e le parole da: "se è avvenuto" sino alla fine del comma sono soppresse.


Art. 31.

        1. Al comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale".


Art. 32.

        1. All'articolo 181 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, la parola: "preliminare" è sostituita dalla seguente: "predibattimentale" e la parola: "424" è sostituita dalla seguente "427"; il secondo periodo è soppresso;

                b) al comma 3, le parole: "dispone il giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "fissa l'udienza" e le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento"; il secondo periodo è soppresso.


Art. 33.

        1. Al comma 3 dell'articolo 184 del codice di procedura penale le parole: "al dibattimento" sono sostituite dalle seguenti: "all'udienza predibattimentale" e la parola: "429" è sostituita dalla seguente: "416".

Art. 34.

        1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 328. (Giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza predibattimentale).- 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice per le indagini preliminari.
                2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza predibattimentale".


Art. 35.

        1. Al comma 1 dell'articolo 465 del codice di procedura penale le parole: "dispone il giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "fissa l'udienza".


Art. 36.

        1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 37.

        1. Al comma 1 dell'articolo 484 del codice di procedura penale le parole: "controlla la regolare costituzione delle parti" sono sostituite dalle seguenti: "verifica la presenza delle parti".


Art. 38.

        1. Gli articoli 485 e 486 del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 39.

        1. All'articolo 487 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) i commi 1, 4 e 6 sono abrogati;
                b) al comma 5 le parole da: "Se la prova indicata" fino alle parole: "ma prima della decisione" sono sostituite dalle seguenti: "Se prima della decisione perviene la prova indicata al comma 4 dell'articolo 422", e la parola: "medesima" è sostituita dalle seguenti: "dichiarativa della contumacia".


Art. 40.

        1. L'articolo 491 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 41.

        1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "di cui chiede l'ammissione" sono sostituite dalla seguente: "ammesse";

                b) al comma 2, le parole: "chiedono l'ammissione delle prove" sono sostituite dalle seguenti: "le prove ammesse";

                c) il comma 3 è abrogato.


Art. 42.

        1. All'articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice può autorizzare la produzione di documenti o disporne l'acquisizione, quando la parte che le richiede dimostri di non aver potuto provvedere, per giustificato motivo, alla produzione o alla indicazione nel termine di cui all'articolo 418";

                b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

                c) al comma 4 il primo periodo è soppresso.

Art. 43.

        1. L'articolo 550 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

            "Art. 550. (Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore).- 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:

                a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale;

                b) il pretore in funzione di giudice per le indagini preliminari, giudice dell'udienza predibattimentale e giudice del dibattimento".


Art. 44.

        1. Gli articoli 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566 e 567, comma 2, del codice di procedura penale, sono abrogati.



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