PROGETTO DI LEGGE - N. 741




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'ordine professionale degli stenotipisti con sede in Roma. L'ordine professionale degli stenotipisti è articolato nelle seguenti sedi locali ubicate nelle città in cui hanno sede le corti d'appello: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Sassari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, sede dell'Ordine nazionale, Salerno, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.


Art. 2.

        1. Gli iscritti all'ordine professionale degli stenotipisti sono registrati in un apposito albo professionale suddiviso in due categorie:

                a) stenotipisti professionisti;

                b) stenotipisti praticanti.

        2. In ciascuna sede dell'ordine di cui al comma 1 è tenuto l'apposito albo professionale degli stenotipisti.


Art. 3.

        1. E' consentito assumere il titolo di stenotipista ed esercitarne la funzione solo a coloro che sono regolarmente iscritti all'ordine professionale, secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 4.

        1. E' consentita l'iscrizione all'albo dei praticanti stenotipisti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea in lettere, in lingue straniere, in giurisprudenza, in scienze politiche, previo il superamento di un esame di ammissione basato su una prova pratica di stenotipia eseguita su idonea macchina elettronica. Gli esami sono tenuti presso le sedi dell'ordine professionale degli stenotipisti in due sessioni semestrali.


Art. 5.

        1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del titolo di stenotipista possono iscriversi nell'albo dei praticanti e sono esonerati dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 4.


Art. 6.

        1. Per l'iscrizione nell'albo professionale degli stenotipisti è richiesta una iscrizione di almeno dodici mesi nell'albo dei praticanti e una documentazione, anche fiscale, dalla quale risulta lo svolgimento di attività professionale. Il praticante stenotipista deve inoltre sostenere un esame che ne attesta le capacità professionali.


Art. 7.

        1. L'ordine professionale degli stenotipisti, istituito in tutte le sedi del territorio nazionale, è costituito dai seguenti organi:

                a) assemblea degli iscritti;

                b) consiglio dell'ordine;

                c) presidente del consiglio dell'ordine;

                d) segretario del consiglio dell'ordine;

                e) tesoriere;

                f) commissione esaminatrice.

Art. 8.

        1. L'assemblea degli iscritti è formata dagli stenotipisti professionisti e praticanti regolarmente iscritti all'ordine professionale. Tutti hanno diritto di voto. L'assemblea è validamente riunita se in prima convocazione interviene almeno la metà degli iscritti all'albo; in caso di mancato raggiungimento del quorum, l'assemblea è validamente riunita se in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima convocazione, interviene almeno un quarto degli iscritti all'albo.
        2. L'assemblea degli iscritti elegge, a maggioranza assoluta dei partecipanti, i membri del consiglio dell'ordine degli stenotipisti.


Art. 9.

        1. Il tesoriere cura la contabilità del patrimonio mobiliare di proprietà dell'ordine professionale degli stenotipisti, formato dalle quote annuali versate dagli iscritti all'ordine e da eventuali ulteriori lasciti. Egli dura in carica tre anni.


Art. 10.

        1. Gli stenotipisti che nell'espletamento della loro attività di verbalizzazione in tempo reale nelle sedi giudiziarie, nei consigli di amministrazione di enti pubblici e privati ed in altri consessi, incorrono in abusi per omissioni nella verbalizzazione, o che comunque rivelano a terzi quanto hanno verbalizzato, violando il segreto d'ufficio a cui sono vincolati, sono sottoposti a procedimento disciplinare, con la conseguente sospensione o cancellazione dall'albo professionale.
        2. L'iscritto è altresì cancellato automaticamente dall'albo professionale nel caso di condanna penale passata in giudicato.

Art. 11.

        1. Il consiglio dell'ordine professionale degli stenotipisti provvede alla assegnazione degli incarichi tra gli iscritti sulla base delle richieste provenienti da enti pubblici e privati.
        2. Il consiglio dell'ordine professionale degli stenotipisti è formato da quindici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio dell'ordine, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge, scegliendolo tra i propri membri, il presidente del consiglio dell'ordine ed il tesoriere.


Art. 12.

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine professionale degli stenotipisti ha la rappresentanza legale dell'ordine, presiede il consiglio e convoca l'assemblea. Il presidente dura in carica tre anni.
        2. Il presidente nomina il segretario del consiglio dell'ordine professionale degli stenotipisti, scegliendolo anche tra coloro che non fanno parte del consiglio dell'ordine.


Art. 13.

        1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque membri e sono presiedute dai singoli presidenti dei consigli degli ordini professionali degli stenotipisti con la partecipazione del segretario.
        2. La commissione esaminatrice è costituita da:

                a) un magistrato;

                b) un avvocato, con almeno venti anni di attività professionale;

                c) un docente universitario della facoltà di lettere;

                d) due docenti universitari della facoltà di informatica o di ingegneria informatica.

Art. 14.

        1. I candidati che superano l'esame possono iscriversi all'ordine professionale degli stenotipisti a condizione che essi siano iscritti presso l'ufficio IVA quali liberi professionisti.


Art. 15.

        1. Gli enti pubblici e privati possono conferire incarichi di lavoro solo agli stenotipisti regolarmente iscritti presso l'ordine professionale. A tale fine possono avanzare richiesta all'ordine professionale oppure possono trarne i nominativi direttamente dagli albi professionali presenti nelle sedi locali dell'ordine.


Art. 16.

        1. Le tariffe professionali degli stenotipisti sono stabilite dall'ordine nazionale secondo i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con valuta riferita al 31 dicembre 1995, rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT.


Art. 17.

        1. Per il primo anno di applicazione della presente legge, gli organi costituenti l'ordine professionale degli stenotipisti sono costituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra gli iscritti alle associazioni di stenotipisti esistenti in Italia.
        2. Le sedi dell'ordine di cui all'articolo 1, istituite sul territorio nazionale presso le sedi delle sezioni delle corti d'appello, sono costituite previa richiesta presentata alla sede centrale da almeno dieci stenotipisti.
        3. Gli stenotipisti richiedenti sono iscritti all'albo dei praticanti e sostengono l'esame di ammissione dinanzi alla commissione d'esame istituita presso l'ordine professionale.



Tabella A.
(vedi articolo 16)


              A) Il compenso del perito-stenotipista per prestazioni di verbalizzazione in tempo reale, sia nel settore civile sia penale, è pari a lire 48.000 giornaliere per un ammontare di otto ore di lavoro, suddivise in vacazioni, secondo le modalità di pagamento dei periti nominati consulenti del tribunale (CTU) e sono così ripartite:

                a) 1 e 2 ore di lavoro = lire 18.000;

                b) 3 e 4 ore di lavoro = lire 10.000;

                c) 5 e 6 ore di lavoro = lire 10.000;

                d) 7 e 8 ore di lavoro = lire 10.000.

                TOTALE = lire 48.000


              B) Alla somma di cui alla lettera A) è aggiunto il costo noleggio macchinari di proprietà dello stenotipista il cui importo è di lire 10.000 per ogni ora lavorativa più IVA al 19 per cento, per un totale di lire 80.000 giornaliere più IVA.
          I macchinari noleggiati sono i seguenti:

                a) macchina per stenotipia elettronica computerizzata collegabile ad un elaboratore;

                b) computer LapTop con processore 80286/80386 con HDD da 20 Mb e FDD da 1,44 MB, scheda grafica VGA, monitor a cristalli liquidi VGA;

                c) stampante Buble Jet (a getto di inchiostro) 80 colonne, modulo continuo;

                d) carta per stampante 24 per 11 a modulo continuo.


              C) Il totale complessivo pari a lire 143.200, per otto ore lavorative giornaliere, è così suddiviso:

                a) perito stenotipista lire 48.000;

                b) noleggio attrezzatura lire 95.200;
                (80.000 più IVA al 19 per cento).

                TOTALE = lire 143.200.



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