PROGETTO DI LEGGE - N. 741
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'ordine professionale degli stenotipisti
con sede in Roma. L'ordine professionale degli stenotipisti è
articolato nelle seguenti sedi locali ubicate nelle città in
cui hanno sede le corti d'appello: Ancona, Bari, Bologna,
Bolzano, Brescia, Cagliari, Sassari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila,
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, sede dell'Ordine nazionale, Salerno,
Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.
Art. 2.
1. Gli iscritti all'ordine professionale degli
stenotipisti sono registrati in un apposito albo professionale
suddiviso in due categorie:
a) stenotipisti professionisti;
b) stenotipisti praticanti.
2. In ciascuna sede dell'ordine di cui al comma 1 è tenuto
l'apposito albo professionale degli stenotipisti.
Art. 3.
1. E' consentito assumere il titolo di stenotipista ed
esercitarne la funzione solo a coloro che sono regolarmente
iscritti all'ordine professionale, secondo le disposizioni
della presente legge.
Art. 4.
1. E' consentita l'iscrizione all'albo dei praticanti
stenotipisti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma
di scuola media superiore o di un diploma di laurea in
lettere, in lingue straniere, in giurisprudenza, in scienze
politiche, previo il superamento di un esame di ammissione
basato su una prova pratica di stenotipia eseguita su idonea
macchina elettronica. Gli esami sono tenuti presso le sedi
dell'ordine professionale degli stenotipisti in due sessioni
semestrali.
Art. 5.
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso del titolo di stenotipista
possono iscriversi nell'albo dei praticanti e sono esonerati
dall'esame di ammissione previsto dall'articolo 4.
Art. 6.
1. Per l'iscrizione nell'albo professionale degli
stenotipisti è richiesta una iscrizione di almeno dodici mesi
nell'albo dei praticanti e una documentazione, anche fiscale,
dalla quale risulta lo svolgimento di attività professionale.
Il praticante stenotipista deve inoltre sostenere un esame che
ne attesta le capacità professionali.
Art. 7.
1. L'ordine professionale degli stenotipisti, istituito in
tutte le sedi del territorio nazionale, è costituito dai
seguenti organi:
a) assemblea degli iscritti;
b) consiglio dell'ordine;
c) presidente del consiglio dell'ordine;
d) segretario del consiglio dell'ordine;
e) tesoriere;
f) commissione esaminatrice.
Art. 8.
1. L'assemblea degli iscritti è formata dagli stenotipisti
professionisti e praticanti regolarmente iscritti all'ordine
professionale. Tutti hanno diritto di voto. L'assemblea è
validamente riunita se in prima convocazione interviene almeno
la metà degli iscritti all'albo; in caso di mancato
raggiungimento del quorum, l'assemblea è validamente
riunita se in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno
tre giorni dopo la prima convocazione, interviene almeno un
quarto degli iscritti all'albo.
2. L'assemblea degli iscritti elegge, a maggioranza
assoluta dei partecipanti, i membri del consiglio dell'ordine
degli stenotipisti.
Art. 9.
1. Il tesoriere cura la contabilità del patrimonio
mobiliare di proprietà dell'ordine professionale degli
stenotipisti, formato dalle quote annuali versate dagli
iscritti all'ordine e da eventuali ulteriori lasciti. Egli
dura in carica tre anni.
Art. 10.
1. Gli stenotipisti che nell'espletamento della loro
attività di verbalizzazione in tempo reale nelle sedi
giudiziarie, nei consigli di amministrazione di enti pubblici
e privati ed in altri consessi, incorrono in abusi per
omissioni nella verbalizzazione, o che comunque rivelano a
terzi quanto hanno verbalizzato, violando il segreto d'ufficio
a cui sono vincolati, sono sottoposti a procedimento
disciplinare, con la conseguente sospensione o cancellazione
dall'albo professionale.
2. L'iscritto è altresì cancellato automaticamente
dall'albo professionale nel caso di condanna penale passata in
giudicato.
Art. 11.
1. Il consiglio dell'ordine professionale degli
stenotipisti provvede alla assegnazione degli incarichi tra
gli iscritti sulla base delle richieste provenienti da enti
pubblici e privati.
2. Il consiglio dell'ordine professionale degli
stenotipisti è formato da quindici membri, che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio dell'ordine,
a maggioranza assoluta dei componenti, elegge, scegliendolo
tra i propri membri, il presidente del consiglio dell'ordine
ed il tesoriere.
Art. 12.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine professionale
degli stenotipisti ha la rappresentanza legale dell'ordine,
presiede il consiglio e convoca l'assemblea. Il presidente
dura in carica tre anni.
2. Il presidente nomina il segretario del consiglio
dell'ordine professionale degli stenotipisti, scegliendolo
anche tra coloro che non fanno parte del consiglio
dell'ordine.
Art. 13.
1. Le commissioni esaminatrici sono composte da cinque
membri e sono presiedute dai singoli presidenti dei consigli
degli ordini professionali degli stenotipisti con la
partecipazione del segretario.
2. La commissione esaminatrice è costituita da:
a) un magistrato;
b) un avvocato, con almeno venti anni di attività
professionale;
c) un docente universitario della facoltà di
lettere;
d) due docenti universitari della facoltà di
informatica o di ingegneria informatica.
Art. 14.
1. I candidati che superano l'esame possono iscriversi
all'ordine professionale degli stenotipisti a condizione che
essi siano iscritti presso l'ufficio IVA quali liberi
professionisti.
Art. 15.
1. Gli enti pubblici e privati possono conferire incarichi
di lavoro solo agli stenotipisti regolarmente iscritti presso
l'ordine professionale. A tale fine possono avanzare richiesta
all'ordine professionale oppure possono trarne i nominativi
direttamente dagli albi professionali presenti nelle sedi
locali dell'ordine.
Art. 16.
1. Le tariffe professionali degli stenotipisti sono
stabilite dall'ordine nazionale secondo i criteri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, con valuta riferita al
31 dicembre 1995, rivalutabile annualmente secondo l'ISTAT.
Art. 17.
1. Per il primo anno di applicazione della presente legge,
gli organi costituenti l'ordine professionale degli
stenotipisti sono costituiti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia tra gli iscritti alle associazioni di
stenotipisti esistenti in Italia.
2. Le sedi dell'ordine di cui all'articolo 1, istituite
sul territorio nazionale presso le sedi delle sezioni delle
corti d'appello, sono costituite previa richiesta presentata
alla sede centrale da almeno dieci stenotipisti.
3. Gli stenotipisti richiedenti sono iscritti all'albo dei
praticanti e sostengono l'esame di ammissione dinanzi alla
commissione d'esame istituita presso l'ordine
professionale.
Tabella A.
(vedi articolo 16)
A) Il compenso del perito-stenotipista per
prestazioni di verbalizzazione in tempo reale, sia nel settore
civile sia penale, è pari a lire 48.000 giornaliere per un
ammontare di otto ore di lavoro, suddivise in vacazioni,
secondo le modalità di pagamento dei periti nominati
consulenti del tribunale (CTU) e sono così ripartite:
a) 1 e 2 ore di lavoro = lire 18.000;
b) 3 e 4 ore di lavoro = lire 10.000;
c) 5 e 6 ore di lavoro = lire 10.000;
d) 7 e 8 ore di lavoro = lire 10.000.
TOTALE = lire 48.000
B) Alla somma di cui alla lettera A) è
aggiunto il costo noleggio macchinari di proprietà dello
stenotipista il cui importo è di lire 10.000 per ogni ora
lavorativa più IVA al 19 per cento, per un totale di lire
80.000 giornaliere più IVA.
I macchinari noleggiati sono i seguenti:
a) macchina per stenotipia elettronica
computerizzata collegabile ad un elaboratore;
b) computer LapTop con processore 80286/80386 con
HDD da 20 Mb e FDD da 1,44 MB, scheda grafica VGA, monitor a
cristalli liquidi VGA;
c) stampante Buble Jet (a getto di
inchiostro) 80 colonne, modulo continuo;
d) carta per stampante 24 per 11 a modulo
continuo.
C) Il totale complessivo pari a lire 143.200, per
otto ore lavorative giornaliere, è così suddiviso:
a) perito stenotipista lire 48.000;
b) noleggio attrezzatura lire 95.200;
(80.000 più IVA al 19 per cento).
TOTALE = lire 143.200.