XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 218




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una specifica normativa per l'introduzione nella scuola dei temi della sessualità è oggetto di discussione in sede parlamentare ormai da 20 anni!
        Nella XI legislatura la VII Commissione aveva elaborato un testo unificato, giunto fino alla sede legislativa, ma non all'approvazione finale. Rimangono così presenti, attuali e ancor più urgenti i molteplici problemi e le numerose ragioni di ordine sociale, culturale, psicologico, formativo che rendono opportuno l'inserimento nella scuola dell'informazione e dell'educazione sessuale.
        Riteniamo, altresì, che riproporre il testo approvato dalla VII Commissione nella XI legislatura e ripresentato anche nella XII, frutto di una buona sintesi delle posizioni molto diverse fra le forze politiche, possa costituire un'efficace base per la riapertura del confronto parlamentare con l'obiettivo che possa in tempi non lunghi essere approvata una buona legge.
        L'articolo 1 prevede che le scuole di ogni ordine e grado concorrano, in collaborazione con i genitori, all'informazione e all'educazione ad una cultura della sessualità responsabile.
        L'articolo 2 sancisce che le tematiche inerenti la sessualità non costituiscano materia curricolare a sé stante e che la loro introduzione nell'attività didattica si realizzi in forme interdisciplinari.
        L'articolo 3 prevede che il Ministro della pubblica istruzione aggiorni con decreti gli orientamenti educativi della scuola materna ed integri i programmi delle scuole d'ogni ordine e grado.
        L'articolo 4 contiene norme per l'aggiornamento dei docenti.
        L'articolo 5 prevede la programmazione di iniziative extracurriculari da parte degli organi collegiali competenti anche su proposta dei genitori e, nella scuola secondaria superiore, degli studenti. Tali iniziative sono affidate agli insegnanti della scuola e anche ad esperti esterni.
        Gli articoli 6 e 7 prevedono che per la formazione dei docenti, nel predisporre i corsi di laurea, si tenga conto delle finalità della legge proposta e che il Ministero della pubblica istruzione curi la raccolta e la valutazione delle attività svolte.
        L'articolo 8 infine fissa la copertura finanziaria.




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