XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 218
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una specifica
normativa per l'introduzione nella scuola dei temi della
sessualità è oggetto di discussione in sede parlamentare ormai
da 20 anni!
Nella XI legislatura la VII Commissione aveva elaborato un
testo unificato, giunto fino alla sede legislativa, ma non
all'approvazione finale. Rimangono così presenti, attuali e
ancor più urgenti i molteplici problemi e le numerose ragioni
di ordine sociale, culturale, psicologico, formativo che
rendono opportuno l'inserimento nella scuola dell'informazione
e dell'educazione sessuale.
Riteniamo, altresì, che riproporre il testo approvato
dalla VII Commissione nella XI legislatura e ripresentato
anche nella XII, frutto di una buona sintesi delle posizioni
molto diverse fra le forze politiche, possa costituire
un'efficace base per la riapertura del confronto parlamentare
con l'obiettivo che possa in tempi non lunghi essere approvata
una buona legge.
L'articolo 1 prevede che le scuole di ogni ordine e grado
concorrano, in collaborazione con i genitori, all'informazione
e all'educazione ad una cultura della sessualità
responsabile.
L'articolo 2 sancisce che le tematiche inerenti la
sessualità non costituiscano materia curricolare a sé stante e
che la loro introduzione nell'attività didattica si realizzi
in forme interdisciplinari.
L'articolo 3 prevede che il Ministro della pubblica
istruzione aggiorni con decreti gli orientamenti educativi
della scuola materna ed integri i programmi delle scuole
d'ogni ordine e grado.
L'articolo 4 contiene norme per l'aggiornamento dei
docenti.
L'articolo 5 prevede la programmazione di iniziative
extracurriculari da parte degli organi collegiali competenti
anche su proposta dei genitori e, nella scuola secondaria
superiore, degli studenti. Tali iniziative sono affidate agli
insegnanti della scuola e anche ad esperti esterni.
Gli articoli 6 e 7 prevedono che per la formazione dei
docenti, nel predisporre i corsi di laurea, si tenga conto
delle finalità della legge proposta e che il Ministero della
pubblica istruzione curi la raccolta e la valutazione delle
attività svolte.
L'articolo 8 infine fissa la copertura finanziaria.