XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 336
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Divieti nella utilizzazione
del cloruro di polivinile).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1998 è vietata la
utilizzazione del cloruro di polivinile (PVC) quale materiale
per la fabbricazione di:
a) bottiglie per bevande;
b) pellicole per alimenti;
c) giocattoli;
d) imballaggi;
e) prodotti o beni "usa e getta" o comunque
caratterizzati da un breve periodo di vita.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i prodotti e i beni appartenenti alle categorie di
cui al comma 1.
Art. 2.
(Utilizzazioni consentite).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella produzione PVC è vietata la
utilizzazione di stabilizzanti a base di cadmio.
2. Al fine di una corretta e completa informazione dei
consumatori, tutti i prodotti o i beni, realizzati in PVC, non
rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1,
commercializzati e posti in vendita a partire dal 1^ gennaio
1998, devono recare una
apposita etichetta che contenga istruzioni relativamente:
a) alla corretta manipolazione;
b) alle adeguate forme di conferimento, raccolta e
smaltimento;
c) alle modalità di uso che riducano al minimo, a
seconda della natura del prodotto o del bene, i possibili
rischi riguardanti la salute o l'inquinamento.
3. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 1 devono
essere contenute nei fogli illustrativi e, comunque, negli
incarti e negli imballaggi che accompagnano la
commercializzazione del bene e del prodotto.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate norme riguardanti i contenuti, le
modalità di applicazione della etichettatura di cui al comma
1, le modalità di applicazione di quanto stabilito al comma 2,
nonché le sanzioni da applicare ai trasgressori.
Art. 3.
(Incentivi
per la riconversione industriale).
1. Le imprese, singole o associate, che producono o
utilizzano PVC, possono accedere al Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi
di innovazione tecnologica finalizzati alla riconversione
delle produzioni o allo sviluppo di materiali sostitutivi.
Art. 4.
(Programma di ricerca).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della
sanità, elabora, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma di ricerca relativo
alla determinazione della tossicità delle utilizzazioni del
PVC in alcuni settori, con particolare riguardo ai prodotti
medicali, ai luoghi di vita e di lavoro e agli impieghi nel
settore automobilistico.
Art. 5.
(Campagne informative).
1. Il Ministro della sanità promuove un accordo di
programma con la RAI-Radiotelevisione italiana e la
Federazione italiana editori giornali (FIEG), d'intesa con le
associazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, al fine di promuovere campagne
informative dei consumatori e dei cittadini relative ai rischi
per la salute umana e per l'inquinamento ambientale derivanti
dall'utilizzazione di PVC.
Art. 6.
(Forniture pubbliche).
1. Le pubbliche amministrazioni nei contratti di
fornitura di beni o prodotti, nonché per la realizzazione di
opere e di impianti, privilegiano il ricorso alla
utilizzazione di prodotti o beni o materiali alternativi o
sostitutivi del PVC.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati, distinti per settore,
i beni, i prodotti ed i materiali alternativi o sostitutivi
del PVC che le pubbliche amministrazioni sono tenute a
privilegiare nelle loro forniture.
Art. 7.
(Controlli).
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle finanze, promuove, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
conclusione di un accordo di programma volto alla
realizzazione di periodici controlli sia presso le imprese sia
presso i luoghi di vendita dei beni e dei prodotti di cui
all'articolo 2, riguardanti le limitazioni e le utilizzazioni
consentite ai sensi della presente legge.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
l'accordo di programma prevede altresì l'utilizzazione del
Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nonché della rete delle camere di
commercio.
3. I controlli di cui al presente articolo avvengono anche
su motivata istanza delle associazioni di protezione
ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, nonché delle associazioni di tutela dei consumatori
maggiormente rappresentative.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. Alle imprese che violano le norme di cui
all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni,
nonché il sequestro dei beni e dei prodotti.
2. Chiunque commercializza e pone in vendita, oltre la
data di cui all'articolo 1, beni o prodotti per i quali non
sia consentita la utilizzazione del PVC, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 50 milioni.
Art. 9.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Una
apposita sezione di tale relazione è dedicata ai controlli di
cui all'articolo 7.