XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 336




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Divieti nella utilizzazione
del cloruro di polivinile).

            1. A decorrere dal 1^ gennaio 1998 è vietata la utilizzazione del cloruro di polivinile (PVC) quale materiale per la fabbricazione di:

                a) bottiglie per bevande;

                b) pellicole per alimenti;

                c) giocattoli;

                d) imballaggi;

                e) prodotti o beni "usa e getta" o comunque caratterizzati da un breve periodo di vita.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti e i beni appartenenti alle categorie di cui al comma 1.


Art. 2.

(Utilizzazioni consentite).

            1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella produzione PVC è vietata la utilizzazione di stabilizzanti a base di cadmio.
        2. Al fine di una corretta e completa informazione dei consumatori, tutti i prodotti o i beni, realizzati in PVC, non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1, commercializzati e posti in vendita a partire dal 1^ gennaio 1998, devono recare una

apposita etichetta che contenga istruzioni relativamente:

                a) alla corretta manipolazione;

                b) alle adeguate forme di conferimento, raccolta e smaltimento;

                c) alle modalità di uso che riducano al minimo, a seconda della natura del prodotto o del bene, i possibili rischi riguardanti la salute o l'inquinamento.

        3. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 1 devono essere contenute nei fogli illustrativi e, comunque, negli incarti e negli imballaggi che accompagnano la commercializzazione del bene e del prodotto.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme riguardanti i contenuti, le modalità di applicazione della etichettatura di cui al comma 1, le modalità di applicazione di quanto stabilito al comma 2, nonché le sanzioni da applicare ai trasgressori.


Art. 3.

(Incentivi
per la riconversione industriale).

            1. Le imprese, singole o associate, che producono o utilizzano PVC, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzati alla riconversione delle produzioni o allo sviluppo di materiali sostitutivi.


Art. 4.

(Programma di ricerca).

            1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della sanità, elabora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di ricerca relativo alla determinazione della tossicità delle utilizzazioni del PVC in alcuni settori, con particolare riguardo ai prodotti medicali, ai luoghi di vita e di lavoro e agli impieghi nel settore automobilistico.


Art. 5.

(Campagne informative).

            1. Il Ministro della sanità promuove un accordo di programma con la RAI-Radiotelevisione italiana e la Federazione italiana editori giornali (FIEG), d'intesa con le associazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere campagne informative dei consumatori e dei cittadini relative ai rischi per la salute umana e per l'inquinamento ambientale derivanti dall'utilizzazione di PVC.


Art. 6.

(Forniture pubbliche).

            1. Le pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura di beni o prodotti, nonché per la realizzazione di opere e di impianti, privilegiano il ricorso alla utilizzazione di prodotti o beni o materiali alternativi o sostitutivi del PVC.
        2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, distinti per settore, i beni, i prodotti ed i materiali alternativi o sostitutivi del PVC che le pubbliche amministrazioni sono tenute a privilegiare nelle loro forniture.


Art. 7.

(Controlli).

            1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, promuove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di un accordo di programma volto alla realizzazione di periodici controlli sia presso le imprese sia presso i luoghi di vendita dei beni e dei prodotti di cui all'articolo 2, riguardanti le limitazioni e le utilizzazioni consentite ai sensi della presente legge.
        2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l'accordo di programma prevede altresì l'utilizzazione del Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché della rete delle camere di commercio.
        3. I controlli di cui al presente articolo avvengono anche su motivata istanza delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative.


Art. 8.

(Sanzioni).

            1. Alle imprese che violano le norme di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni, nonché il sequestro dei beni e dei prodotti.
        2. Chiunque commercializza e pone in vendita, oltre la data di cui all'articolo 1, beni o prodotti per i quali non sia consentita la utilizzazione del PVC, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50 milioni.


Art. 9.

(Relazione al Parlamento).

            1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Una apposita sezione di tale relazione è dedicata ai controlli di cui all'articolo 7.



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