XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 218
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La scuola di ogni ordine e grado, nel quadro delle
proprie finalità e nell'adempimento dei propri compiti
formativi, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei valori
stabiliti dalla Costituzione, nonché dei propri ordinamenti,
concorre allo sviluppo integrale della personalità degli
alunni, in collaborazione con i genitori. A tal fine
contribuisce:
a) a fare acquisire la conoscenza e la
consapevolezza degli aspetti e dei significati della
sessualità, anche attraverso una corretta informazione;
b) a fornire ai giovani gli strumenti culturali e
i criteri di giudizio per assumere comportamenti responsabili
e rispettosi di sé e degli altri; per riconoscere il valore
della diversa identità maschile e femminile; per educare ad
una cultura della sessualità responsabile verso la
procreazione e attenta ai valori della vita, della famiglia,
della socialità e delle relazioni interpersonali, sempre nel
pieno rispetto della dignità personale e della coscienza
morale e civile dei giovani, delle loro scelte individuali,
nonché della libertà di insegnamento dei docenti.
Art. 2.
1. Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono
materia curriculare a sé stante, ma sono parte integrante
degli orientamenti educativi e dei programmi di
insegnamento.
2. Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe,
l'introduzione delle tematiche di cui al comma 1 nell'attività
didattica si realizza in forme prevalentemente
interdisciplinari, anche con il contributo di esperti esterni
alla scuola, sulla base di specifici progetti; è cura del
docente avvalersi di metodologie flessibili che favoriscano
anche la partecipazione e la discussione di gruppo.
3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al
comma 1 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro
diverso grado di maturità psicofisica e devono tener conto
delle diverse proposte in un quadro di pluralismo
culturale.
4. I contenuti di cui al comma 3 attengono
all'informazione scientifica, anche con riferimento
all'educazione alla salute ed agli aspetti psicologici,
affettivi, etici, sociali, antropologici, storici, culturali e
giuridici della sessualità.
Art. 3.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, aggiorna con
propri decreti gli orientamenti educativi della scuola materna
ed integra i programmi di insegnamento per le scuole di ogni
ordine e grado.
Art. 4.
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge il
Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento
delle attività di aggiornamento dei docenti.
2. In ogni unità scolastica le attività di aggiornamento
di cui al comma 1 si effettuano a partire dal primo anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Per le attività di cui al comma 1, la scuola fa
riferimento all'università, agli istituti regionali per la
ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, agli
enti di ricerca, ai servizi territoriali socio-sanitari e agli
enti e associazioni professionali; specifiche iniziative per
l'aggiornamento dei docenti sono previste nell'ambito del
programma annuale formulato in attuazione della convenzione
stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la
società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
4. A partire dal secondo anno scolastico successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il collegio
dei docenti, su proposta dei consigli di classe ed interclasse
della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria
superiore, sentito il parere dell'assemblea di classe dei
genitori e per la secondaria superiore anche il parere
dell'assemblea di classe degli studenti, predispone
l'inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella
programmazione didattica annuale.
Art. 5.
1. Ai fini dell'approfondimento delle tematiche inerenti
alla sessualità, iniziative extracurricolari sono programmate
dagli organi collegiali competenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; in tale
ambito possono essere formulate proposte anche dai genitori e,
nelle scuole secondarie superiori, dagli studenti.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite dal
consiglio di classe nel quadro dei criteri fissati dal
collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti della
scuola o anche ad esperti esterni.
3. Iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione
sulle tematiche inerenti alla sessualità possono essere
rivolte specificamente ai genitori.
Art. 6.
1. Per la formazione dei docenti, le università, nel
predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola
materna ed elementare e le scuole di specializzazione per i
docenti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità
della presente legge.
Art. 7.
1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la raccolta
della documentazione sulle attività svolte dalle scuole di
ogni ordine e grado nell'ambito dell'educazione sessuale e ne
cura l'elaborazione, la valutazione e la diffusione. A tal
fine si avvale anche di istituti e centri specializzati, tra i
quali la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze,
istituita con l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive
modificazioni.
Art. 8.
1. Per le finalità di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell'anno 1996 e di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Per gli anni successivi al 1998 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.