Doc. IV, n. 15




All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Palermo, 9 giugno 1998.

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Gaspare Giudice.

Trasmetto le allegate richieste di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione, e copia degli atti relativi, tutte concernenti l'onorevole Gaspare GIUDICE, per le determinazioni di competenza.

Il Procuratore
Il Sost. Proc. Generale della Repubblica

Dr. Carlo Licari

Palermo, 8 giugno 1998

Al Sig. PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO
SEDE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a norma dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Gaspare Giudice.

Si trasmettono le allegate richieste di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere e di autorizzazione alla utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate ed alla acquisizione ed alla utilizzazione di dati del traffico telefonico - corredate da copia degli atti del procedimento n. 1232/96/D.D.A. nell'ambito del quale è anche indagato l'onorevole Gaspare GIUDICE - per l'inoltro al Sig. Presidente della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza.

I sostituti procuratori:
Gaspare Sturzo
C. Gaetano Paci

I procuratori della Repubblica agg.
Luigi Croce
Guido Lo Forte



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Procedimento penale n. 1232/96

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE EMESSA DAL G.I.P. NEI CONFRONTI DELL'ON. GASPARE GIUDICE

All'onorevole PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI
ROMA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento penale n. 1232/96 a carico dei seguenti indagati:
1) PANZECA Giuseppe di Gioacchino e di DI GESÙ Rosa Maria, nato a Caccamo (Pa) il 18.11.1956, residente a Palermo in via Isidoro La Lumia n.11, coniugato;
2) GIUDICE Gaspare, di Giovanni e di DI MARTINO Maria Teresa, nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce Rossa 28;
3) CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30 gennaio 1950, residente in Palermo via Del Fante n.56/a;
4) BAZAN Gaspare, nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domiciliato via A. De Gasperi n. 181;
5) LO BUE Dario, nato a Palermo il 02.07.1951;
6) MANDALÀ Antonino, di Nicolò e di GANDOLFO Angela, nato a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E. Amari n.4, P.VI.
7) DOLCE Giovanni Francesco, nato a Polizzi Generosa il 08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5;
8) DOLCE Sebastiano, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955, residente in Palermo via G. Ventura 15;
9) SAVOJARDO Maurizio, nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi residente corso Umberto I n. 49;
10) CIACCIO Nicolò, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente via Roma 135;
11) STANFA Rosalia, nata a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi residente in via Liccio, n.3;
12) BATTAGLIA Salvatore, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956;
13) CATANESE Salvatore, di Vincenzo e di ALONGI Domenica, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine n.44;
14) LO BELLO Leonardo, fu Agostino e fu LO PRESTI Giuseppa, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano n.4;
15) PARRINELLA Cosimo, fu Salvatore e fu OLIVIERI Grazia, nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa n.86;
16) PRIOLO Antonino, nato a Ciminna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258;
17) GIUFFRÈ Antonino, nato a Caccamo il 21 luglio 1945, ivi residente in via Liccio n.3 attualmente latitante;
18 GUZZINO Diego, nato a Caccamo l'11 febbraio 1948, ivi residente in via Grillo, n.2.

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:
1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 416, comma 2o, e 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:
contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESÙ, Pippo CALÒ, i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;
svolgendo il ruolo di intermediario tra il «gruppo PANZECA» ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;
concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del «gruppo PANZECA»;
strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il «gruppo PANZECA», notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2o, 4o e 5o; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'articolo 416-bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

CIACCIO Giorgio:
2) del delitto di cui all'articolo 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA GIUSEPPE, CIACCIO GIORGIO:
3) del delitto di cui agli artt. 110 cp, 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'articolo 7 1.203-91 perché - in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.lli BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto - operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l. e GENTE DI MARE SRL, pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.lli BAZAN, ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, GENTE DI MARE e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.
In Palermo sino al 7.05.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:
4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra - pur senza essere formalmente inserito in questa - svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:
5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648 bis cp e 7 L.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BAZAN snc, MARINA UNO sri, GENTE DI MARE srl e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.
In Palermo fino al mese di dicembre del 1993.

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:
6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'articolo 7 L. 203-91, perché - in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato - rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresi la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.
In Palermo, l'8 febbraio 1992.

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:
7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'articolo 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.
In Palermo, sino al 17-18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:
8) del delitto di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.
In Palermo fino ad oggi.

GIUDICE GASPARE:
9) del delitto di cui agli artt. 629, commi Io e IIo, c.p. e 7 L. 203-91, perché - in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro - mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.
In Palermo fino al marzo.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:
10) del delitto di cui all'articolo 12 quinquies L.356-92 perché - in concorso tra loro e con BIONDOLILLO Giuseppe, BIONDOLILLO Francesco - attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOLILLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e cosi consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione n. 297 del 26.10.92.
In Palermo e Termini Imerese 29.10.92.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO e DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.
In Caccamo fino al 02.09.90

SAVOIARDO MAURIZIO:
12) del reato pep dall'articolo 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo cosi un atto contrario ai propri doveri di ufficio.
In Caccamo fino al 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere inviate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo, turbavano il regolare svolgimento della gara, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 20 agosto 90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ, SAVOIARDO MAURIZIO, STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO E GUZZINO DIEGO:
14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 353 co 2 cp, perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ, STANFA ROSALIA:
15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp, perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornirne l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 01.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv e 640 cpv c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la ATI PANZECA-DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27,05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13,69 per cento.
In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano:
16-bis) del delitto di cui al 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, e della famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, e 640-bis cp; perchè in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo, finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.
In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, GIUFFRÈ ANTONINO e GUZZINO DIEGO:
18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co 1 e 2-bis cp, perché, ricorrendo all'appoggio di Cosa Nostra, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. passi, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINGOIA, operando attraverso il GIUFFRÈ ed il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attivita' della stessa nel controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90.

MANDALÀ Antonino:
19) del delitto di cui all'articolo 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:
fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al «Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro», assegnatario dell'appalto per la realzzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la «necessaria autorizzazione» (c.d. «messa a posto») delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;
svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d «messa a posto» dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;
svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di S. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA Michelangelo ed il titolare della società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche; assunte o controllate, in tuffo o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;
20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1o e 2o, con l'aggravante dell'articolo7 decreto-legge 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello IACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CGP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo:
in Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:
21) del delitto di cui all'articolo 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESÙ Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva percommettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;
per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

RILEVATO

che, su richiesta di questo Ufficio, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in data 8 giugno 1998, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'on. GIUDICE Gaspare, attuale membro della Camera dei Deputati, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati in premessa analiticamente specificati nonché la ricorrenza delle esigenze cautelari previste dall' articolo 275 c.p.p.;

CONSIDERATO

che, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, alla stregua dell'interpretazione recentemente fornita dal Parlamento, deve ritenersi che - pur in assenza di una normativa attuativa specifica - l'autorizzazione a procedere concerna l'eseguibilità del provvedimento limitativo della libertà personale già emesso dal competente G.I.P., l'unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt.273 e 274 c.p.p.(1) anche nei confronti di un parlamentare;
che, pertanto, si rende necessario trasmettere copia dei relativi atti al Presidente della Camera per il seguito di competenza ai sensi dell'articolo68 della Costituzione, in ordine alla autorizzazione ad eseguire nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal competente G.I.P. con ordinanza dell'.... giugno 1998;

(1) Si veda, in particolare, il verbale della seduta della Camera dei Deputati del 18 settembre 1997, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nonché gli altri documenti parlamentari acquisiti con provvedimento del 12 marzo 1998.

visti gli artt. 68 della Costituzione e 343 e 344 c.p.p.

P. Q. M.

CHIEDE

al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE, disposta dal competente G.I.P. con ordinanza dell'8 giugno 1998;

Palermo 8 giugno 1998.

I sostituti procuratori:
Gaspare Sturzo
C. Gaetano Paci

I procuratori della Repubblica agg.
Luigi Croce
Guido Lo Forte



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Procedimento penale n. 1232/96

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE ED ALL'ACQUISIZIONE ED ALL'UTILIZZAZIONE DI TABULATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO DI UTENZE CELLULARI

Al Sig. PRESIDENTE della CAMERA dei DEPUTATI
ROMA

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti del procedimento penale n. 1232/96 a carico dei seguenti indagati:
1) PANZECA Giuseppe, di Gioacchino e di Di Gesù Rosa Maria, nato a Caccamo (Pa) il 18.11.1956, residente a Palermo in via Isidoro La Lumia n.11, coniugato;
2) GIUDICE Gaspare, di Giovanni e di DI MARTINO Maria Teresa, nato a Canicattì il 04.03.1943, residente a Palermo via Croce Rossa 28;
3) CIACCIO Giorgio, nato a Caccamo il 30 gennaio 1950, residente in Palermo via Del Fante n.56\a;
4) BAZAN Gaspare, nato a Palermo, il 28.06.1947 ed ivi domiciliato via A. De Gasperi n. 181;
5) LO BUE Dario, nato a Palermo il 02.07.1951;
6) MANDALÀ Antonino, di Nicolò e di GANDOLFO Angela, nato a Villabate il 25.03.1939, ivi residente Via E. Amari n.4, P.VI.
7) DOLCE Giovanni Francesco, nato a Polizzi Generosa il 08.03.1947, residente in Palermo via G. Ventura 5;
8) DOLCE Sebastiano, nato a Polizzi Generosa il 24.11.1955, residente in Palermo via G. Ventura 15.
9) SAVOJARDO Maurizio nato a Caccamo il 27.05.1953, ivi residente corso Umberto I n. 49;
10) CIACCIO Nicolò, nato a Caccamo il 30.11.1943, ivi residente via Roma 135;
11) STANFA Rosalia, nata a Caccamo il 29 luglio 1952, ivi residente in via Liccio, n.3;
12) BATTAGLIA Salvatore, nato a Caccamo (PA) il 19.04.1956;
13) CATANESE Salvatore, di Vincenzo e di ALONGI Domenica, nato a Caccamo il 15.06.1936, ivi residente Via Del Carmine n.44;
14) LO BELLO Leonardo, fu Agostino e fu LO PRESTI Giuseppa, nato a Termini Imerese il 29.05.1935, ivi residente in Via Milano n.4;
15) PARRINELLA Cosimo, fu Salvatore e fu OLIVIERI Grazia, nato a Trabia il 05.09.1945, ivi residente in Corso La Masa n. 86;
16) PRIOLO Antonino, nato a Ciminna il 23.4.56, residente a Palermo in via Crispi n. 258.
17) GIUFFRÈ Antonino, nato a Caccamo il 21 luglio 1945, ivi residente in via Liccio n.3, attualmente latitante;
18 GUZZINO Diego, nato a Caccamo l'11 febbraio 1948, ivi residente in via Grillo, n.2;

INDAGATI

GIUDICE Gaspare:
1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 416, comma 2o, e 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:
contribuendo in modo determinante ad aiutare diversi esponenti mafiosi del mandamento di Caccamo e di altre articolazioni territoriali di Cosa Nostra - tra i quali Lorenzo DI GESÙ, Pippo CALÒ, i fratelli Giuseppe ed Alberto GAETA - a realizzare operazioni bancarie presso la filiale della Sicilcassa di Termini Imerese Alta, ove egli ha prestato servizio in qualità di direttore dal 3 marzo 1980 sino al 3 ottobre 1985, finalizzate al riciclaggio ed al reimpiego del denaro proveniente dalle loro attività illecite;
svolgendo il ruolo di intermediario tra il «gruppo PANZECA» ed il gruppo mafioso di Carlo GRECO, Lorenzo TINNIRELLO, Giovanni D'AGATI, VERNENGO PIETRO ed altri al fine di consentire al primo di inserirsi nel settore delle società nautiche nel quale il secondo era già integrato ed a questo di disporre dei capitali e delle risorse economiche provenienti dal primo gruppo per acquisire una posizione di egemonia;
concorrendo alla gestione delle società nautiche MARINA UNO, GENTE DI MARE ed IL SALPANCORE in modo da preservare l'integrità degli interessi del gruppo mafioso di GRECO Carlo, impedendo che questo venisse coinvolto nella crisi economica che aveva travolto BAZAN Gaspare e facendo affluire in queste società i capitali del «gruppo PANZECA»;
strumentalizzando i propri compiti di funzionario della SICILCASSA al fine di avvantaggiare il «gruppo PANZECA», notevolmente esposto verso il predetto Istituto, mediante una serie di condotte poste in palese violazione della corretta prassi bancaria.

Dal 1980 sino al 13 settembre 1982, ai sensi dell'articolo 416 c.p., e con le aggravanti previste dai commi 2o, 4o e 5o; dal 14 settembre 1982 sino ad oggi, ai sensi dell'articolo 416-bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tuffo o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

CIACCIO Giorgio:
2) del delitto di cui all'articolo 416-bis, commi Io e IIIo, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, delle famiglie di S. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, e di altri uomini d'onore, tra i quali CALÒ Giuseppe - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e gli altri;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE, PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:
3) del delitto di cui agli artt. 110 cp,, 216, 236 R.D. 16 marzo 1942, n.267 aggravato dall'articolo 7 1.203-91 perché - in concorso tra loro e con GRECO Carlo e D'AGATI Giovanni, il primo quale amministratore della soc. F.lli BAZAN s.n.c. esercente l'attività di concessionaria d'auto - operavano al fine di occultare beni di proprietà dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato, ed in particolare le quote societarie dagli stessi posseduti nelle società MARINA UNO srl e SALPANCORE soc. coop. a r.l. e GENTE DI MARE SRL pregiudicando in tal modo i creditori personali e quelli insinuati nella procedura di concordato preventivo richiesto in data 14.03.92 per fronteggiare la condizione di insolvenza della predetta società F.lli BAZAN, ai quali non venivano ceduti in realtà tutti i beni personali dei BAZAN ed agevolando in tal modo gli interessi di Cosa Nostra all'interno delle società MARINA UNO, Gente Di Mare e SALPANCORE ove vi erano quote facenti capo a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni e VERNENGO Pietro.
In Palermo sino al 7.05.93, data dell'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Palermo.

LO BUE DARIO:
4) Del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. per avere contribuito in modo rilevante alla realizzazione degli interessi illeciti dell'organizzazione mafiosa denominata cosa Nostra - pur senza essere formalmente inserito in questa - svolgendo in particolare il ruolo di prestanome di GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo, D'AGATI Giovanni, VERNENGO PIETRO e di altri uomini d'onore nella gestione di diverse società nautiche a queste riconducibili, tra le quali GENTE DI MARE, curandone i relativi interessi e detenendo i beni strumentali;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell' associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna.

BAZAN GASPARE, GIUDICE GASPARE e LO BUE DARIO:
5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 648-bis cp e 7 L.203-91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si attivavano al fine di acquisire l'ingresso occulto di danaro proveniente dai traffici illeciti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù consentendone l'investimento nelle società BAZAN snc, MARINA UNO srl, GENTE DI MARE sri e SALPANCORE soc. coop a r.l. e facendo in modo di evitare che tale capitale illecito non andasse disperso nel fallimento del gruppo BAZAN, sostituendo le quote di partecipazione dei BAZAN con quelle del gruppo mafioso ed imprenditoriale facente capo a PANZECA Giuseppe, appartenente alla famiglia mafiosa di CACCAMO, mediante l'impiego di capitali illeciti di quest'ultimo, occultato nelle forme di debito cambiario, ed operando costantemente allo scopo di agevolare le attività illecite di Cosa Nostra finalizzate al controllo del settore della imprenditoria nautica.
In Palermo fino al mese di dicembre del 1993.

BAZAN GASPARE e GIUDICE GASPARE:
6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., 2621 c.c. aggravato dall'art 7 L. 203-91, perché - in concorso tra loro nella rispettiva qualità di amministratori di diritto e di fatto della società MARINA UNO, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - al fine di cedere la società MARINA UNO srl per sottrarla alle azioni di rivendica dei creditori personali dei fratelli BAZAN Gaspare e Renato - rappresentavano fraudolentemente fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica della stessa, falsificando i bilanci della società, simulando attività patrimoniali inesistenti e occultando debiti verso i fornitori, nascondendo altresì la reale partecipazione azionaria di quote appartenenti a Cosa Nostra ed in particolare a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni.
In Palermo, l'8 febbraio 1992.

BAZAN GASPARE, PANZECA Giuseppe, GIUDICE GASPARE:
7) 110, 216 e 223 L.Fall. aggravata dall'articolo 7 L.203-91, perché in concorso tra loro e con LANZALACO Salvatore, LA CHIUSA Pietro e ZAPPIA Giuseppe, nella qualità di amministratori di fatto e di diritto della società MARINA UNO, tenevano la contabilità in modo da non consentire la ricostruzione delle attività patrimoniali della predetta società, distraendone i beni, operando sistematicamente a danno della stessa mediante vendite sottocosto a favore di società riconducibili a GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo e D'AGATI Giovanni, VERNENGO Pietro ed attraverso pagamenti dilazionati non corrispondenti agli interessi di mercato.
In Palermo, sino al 17-18 maggio 1994, data della dichiarazione di fallimento della società.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:
8) del delitto di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 309-90, perché si associavano tra loro, con BARBAGALLO Salvatore ed altre persone allo stato non identificate, costituendo una associazione finalizzata allo scopo di commettere più delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti utilizzando i mezzi navali e la copertura della cooperativa SALPANCORE di Palermo.
In Palermo fino ad oggi.

GIUDICE GASPARE:
9) del delitto di cui agli artt. 629, commi Io e IIo, c.p. e 7 L. 203-91, perché - in concorso con GRECO Carlo, D'AGATI Giovanni, TINNIRELLO Lorenzo, VERNENGO Pietro - mediante minaccia, consistita nella presentazione da parte del GIUDICE del primo, soggetto all'epoca latitante per delitti di mafia, e con la richiesta da parte di questi di consegnare 500 milioni per ottenere la proprietà della società MARINA UNO srl, costringeva LANZALACO Salvatore a subire l'estromissione di fatto dalla sua azienda gestita dal D'AGATI Giovanni e dallo stesso GIUDICE, procurando a costoro un ingiusto profitto con grave danno del LANZALACO, che era costretto a subire il fallimento della società MARINA UNO a causa delle operazioni di riciclaggio di cui sopra. Delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo416-bis cp ed al fine di agevolare Cosa Nostra nella sua attività di controllo delle imprese locali.
In Palermo fino al marzo.

PANZECA Giuseppe, CIACCIO GIORGIO:
10) del delitto di cui all'articolo 12- quinquies L.356-92 perché - in concorso tra loro e con BIONDOLILLO Giuseppe, BIONDOLILLO Francesco - attribuivano fittiziamente la proprietà di un immobile sito in Termini Imerese, cda Quarantasalme, al CIACCIO Giorgio al fine di evitare il provvedimento di sequestro del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, nei confronti del BIONDOLILLO Francesco, commettendo il reato in oggetto al fine di agevolare l'affermazione dei predetti esponenti di Cosa Nostra e cosi consentendo di preservare il patrimonio di costoro sottraendolo fraudolentemente al provvedimento in materia di misure di prevenzione n. 297 del 26.10.92.
In Palermo e Termini Imerese 29.10.92.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
11) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv, 319, 321 c.p. perché in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore promettevano e poi consegnavano a SAVOJARDO Maurizio, capo dell'Ufficio Tecnico del comune di Caccamo, una somma di danaro pari a cinque milioni di lire, al fine di ottenere dallo stesso la liste delle imprese che dovevano ricevere l'invito a partecipare alla licitazione privata per le gare di appalto relative alla costruzione del parco urbano di Caccamo ed alla realizzazione di un tratto della rete fognante del medesimo Comune, atto contrario ai doveri di ufficio.
In Caccamo fino al 02.09.90.

SAVOIARDO MAURIZIO:
12) del reato pep dall'articolo 319 c.p., perché nella sua qualità di capo dell'UTC di Caccamo, accettava la promessa e poi la consegna di cinque milioni al fine di consegnare la lista delle imprese che dovevano essere invitate alle gare di cui al capo precedente, compiendo cosi un atto contrario ai propri doveri di ufficio.
In Caccamo fino al 02.09.90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
13) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 353 co. 2 cp., perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto per la realizzazione del tratto di rete fognante del comune di Caccamo , turbavano il regolare svolgimento della gara, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-CATALANO ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 20 agosto 90.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ, SAVOIARDO MAURIZIO. STANFA ROSALIA, GIUFFRÈ ANTONINO E GUZZINO DIEGO:
14) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 353 co. 2 cp., perché, in concorso tra loro e con BARBAGALLO Salvatore, istigando il SAVOJARDO nella sua qualità di capo dell'UTC a consegnare loro le liste delle imprese che dovevano essere invitate alla gara di appalto del Parco Urbano di Caccamo, con il CIACCIO Nicolò e la STANFA Rosalia che consegnavano loro le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara di appalto e con il DI LUCIA Luigi, Sindaco del Comune e presidente di gara, che ometteva di rilevare i vizi della gara di appalto, turbavano il regolare svolgimento della gara di appalto per la costruzione del Parco Urbano di Caccamo, consentendone l'aggiudicazione al raggruppamento d'impresa PANZECA-DOLCE ed agevolando in tal modo l'affermazione di Cosa Nostra nel settore degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE, CIACCIO NICOLÒ, STANFA ROSALIA:
15) del delitto di cui agli artt. 110 e 314 cp., perché, in concorso tra loro e con il determinante contributo di CIACCIO NICOLÒ e STANFA Rosalia, che consegnavano ai primi le buste delle imprese che dovevano partecipare alla gara d'appalto del Parco Urbano di Caccamo appena ritirate dall'Ufficio postale e comunque pervenute al Comune di Caccamo, avendone la custodia per ragione di ufficio, si appropriavano delle predette buste al fine di conoscere in anticipo l'ammontare della percentuale di ribasso contenuto nelle offerte presentate dalle imprese che si erano rifiutate di fornirne l'indicazione in precedenza, avvalendosi della forza di intimidazione propria di Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel settore del controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 0l.09.90

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
16) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cpv. c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità evidenziate e con gli artifici sopra indicati, inducevano in errore il Comune di Caccamo facendogli concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello ottenibile mediante una libera gara, provocando un danno all'ente pubblico con un ingiusto profitto per la Ati PANZECA-DOLCE che si aggiudicava la gara con un ribasso del 27,05 e per la ATI PANZECA-CATALANO che si aggiudicava la gara con un ribasso del 13,69 %.
In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

DOLCE Giovanni Francesco e DOLCE Sebastiano.
16 bis) del delitto di cui all'416 bis, commi I e III, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali DI GESÙ Lorenzo, GAETA Giuseppe, BIONDOLILLO Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino e PANZECA Giuseppe, e della famiglie di Bagheria ed al suo principale esponente Leonardo GRECO - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere diversi e molteplici delitti di corruzione, turbativa d'asta, peculato, illecita concorrenza con minaccia, ed altro, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Caccamo, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE:
17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., e 640 bis cp.; perché in concorso tra loro , nelle qualità evidenziate, acquisivano l'appalto per la realizzazione di un tratto della rete fognante e per costruzione del Parco Urbano di Caccamo , finanziati dalla Regione Siciliana Ass. TT.AA., utilizzando gli artifici di cui sopra e non consentendo una libera aggiudicazione con un maggior ribasso, finendo in tal modo per assorbire illecitamente una quota maggiore del finanziamento erogato.
In Caccamo il 23 novembre 1990 ed il 7 febbraio 1991.

PANZECA Giuseppe, PRIOLO ANTONINO, DOLCE SEBASTIANO, DOLCE GIOVANNI, BATTAGLIA SALVATORE e GIUFFRÈ ANTONINO e GUZZINO DIEGO:
18) del reato di cui agli artt. 110, 513 co. 1 e 2 bis cp., perché, ricorrendo all'appoggio di Cosa Nostra, riuscivano ad ottenere l'astensione di diverse imprese, ovvero che le stesse rilasciassero il cd. passi, ed in particolare le imprese facenti capo al BRUNO e al MINGOIA, operando attraverso il GIUFFRÈ ed il GUZZINO, esponenti di primo piano dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed in particolare del mandamento di Caccamo, impedendo in tal modo il normale attuarsi della libera concorrenza imprenditoriale nel settore dei pubblici appalti finanziati dallo Stato, mediante l'esternazione della forza dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra ed agevolando l'attività della stessa nel controllo degli appalti pubblici.
In Caccamo 02.09.90.

MANDALÀ Antonino:
19) del delitto di cui all'articolo 416 bis, commi I e III, c.p., per aver preso parte attivamente ed in modo rilevante alle attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo ai mandamenti di Villabate e Caccamo ed ai suoi principali esponenti, tra i quali, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe e GIUDICE Gaspare, della famiglie di 5. Maria di Gesù e di Corso dei Mille ed ai loro principali esponenti, tra i quali GRECO Carlo, TINNIRELLO Lorenzo D'AGATI Giovanni nonché della famiglia di S. Giuseppe Jato ed ai suoi principali esponenti, tra i quali MANISCALCO Giuseppe, VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed altri associati quali INFANTINO Valerio - avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, mediante le seguenti principali condotte:
fornendo a BARATTA Filippo e a LA CHIUSA Pietro, amministratori delle società CO.BE.TA. e C.M.C. aderenti al «Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro», assegnatario dell'appalto per la realizzazione di un edificio scolastico a Bagheria, la «necessaria autorizzazione» (c.d. «messa a posto») delle famiglie di Bagheria per riprendere nel 1995 i lavori relativi a questo appalto;
svolgendo il ruolo di intermediario tra MANISCALCO Giuseppe e VITALE Simone, interessati alla c.d «messa a posto» dell'impresa CAIOLA, aggiudicataria dei lavori di risanamento della discarica rsu in contrada Torretta, appaltati dal Nuovo Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento RSU con sede in Bagheria, e tra le i referenti mafiosi di Bagheria, accettando la consegna di un c.d. bigliettino contenente un messaggio avente ad oggetto la disponibilità della predetta impresa a pagare una somma a titolo di pizzo pur di potere eseguire questi lavori senza dover subire dei danneggiamenti;
svolgendo il ruolo di intermediario tra gli esponenti della famiglia di 5. Giuseppe Jato, ed in particolare CAMARDA Michelangelo ed il titolare della società S.G. COSTRUZIONI, SCHILLACI Francesco, il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione di un appalto bandito dal Comune di Piana degli Albanesi, per la ristrutturazione della vecchia sede municipale da adibire a biblioteca comunale, e facendo sapere al CAMARDA che lo SCHILLACI era disposto a mettersi a posto pur di potere realizzare quei lavori senza dover subire alcun danno od ostacolo di sorta;
con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Palermo, Villabate, Bagheria e altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;
20) per il reato di cui agli artt. 110, 353, commi 1 e 2, con l'aggravante dell'articolo 7 D. L. 152/1991 per avere contribuito ad agevolare le condotte di VITALE Simone, CAMARDA Michelangelo ed INFANTINO Valerio finalizzate a turbare, con minacce e mezzi fraudolenti, la gara bandita in data 21 giugno 1997 dello ACP di Catania, per un importo di circa 50 miliardi, relativa alla costruzione del complesso adibito ad edilizia residenziale universitaria sito in contrada Tavoliere di Catania, inducendo, in particolare, i titolari dell'impresa CGP a presentare una offerta di appoggio in modo da consentire l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa COGECO di RANDAZZO Vincenzo;
in Palermo, in data anteriore e successiva al 21 giugno 1997 e sino al momento dell'arresto di INFANTINO Valerio avvenuto in seguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997.

CATANESE Salvatore, PARRINELLA Cosimo, LO BELLO Leonardo:
21) del delitto di cui all'articolo 416 bis, commi I e III, c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare dell'articolazione territoriale facente capo al mandamento di Caccamo e agli uomini d'onore DI GESÙ Lorenzo, INTILE Francesco, GAETA Giuseppe, GIUFFRÈ Antonino, PANZECA Giuseppe ed altri, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri;
per tutti, con le aggravanti di cui ai commi IV e VI dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;
in Termini Imerese, Trabia, Palermo, altri Comuni della Provincia ed in altre località del territorio nazionale sino alla data odierna;

RILEVATO

che - a seguito dei decreti n. 155/97, 186/97, 219/97, 458/97 e 622/97 - il G.I.P. presso questo Tribunale ha autorizzato l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sulle utenze in uso, rispettivamente, alle seguenti persone sottoposte ad indagini:
utenza n. 091-611(...) in uso a PANZECA Giuseppe;
utenza n. 0338-828(...) in uso PANZECA Giuseppe;
utenza n. 091 -614(...) in uso MANDALÀ Antonino;
utenza n. 0336-891(...) in uso a MANDALÀ Antonino;
che tra tutte le conversazioni intercettate e registrate ve ne sono talune nelle quali uno degli interlocutori è stato sicuramente individuato nell'on. GIUDICE Gaspare, attuale membro della Camera dei Deputati, in relazione al quale il G.I.P., su richiesta di questo Ufficio, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare per i reati in premessa analiticamente specificati;
che, tra queste ultime, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelle di seguito elencate:

utenza n. 0338-828(...) in uso PANZECA Giuseppe:

utenza n. 091-611(...) in uso a PANZECA Giuseppe;

utenza n 0336 89(...) intestata a MANDALÀ Antonino;

utenza 091-614(...) in uso a MANDALÀ Antonino;

RILEVATO

inoltre che con decreto 738/97 il G.I.P. ha autorizzato l'acquisizione dei dati documentanti il traffico dell'utenza cellulare n. 0337 - 962205 in uso ad INFANTINO Valerio, Dirigente Superiore dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, in atto detenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 461 bis, 11O, 81, 319, 353 e 513 bis c.p.;
che, tra tutti i contatti telefonici documentati, assumono particolare rilevanza ai fini della prova delle vicende oggetto del presente procedimento quelli di seguito analiticamente indicati, intercorsi con le utenze:
0360 - 86(...);
0336-81(...);
091-53(...);
0338-703(...);

tutte in uso all'on. GIUDICE:

CONSIDERATO

che queste conversazioni ed i dati di traffico telefonico evidenziati non appaiono manifestamente irrilevanti, in quanto attengono comunque - coerentemente ad altre diverse e convergenti risultanze processuali - alla dimostrazione dell'esistenza di rapporti tra l'on. GIUDICE e gli esponenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare MANDALÀ Antonino e PANZECA Giuseppe, nonché tra lo stesso on. GIUDICE ed INFANTINO Valerio, alto dirigente amministrativo della Regione Siciliana risultato profondamente inserito nella medesima organizzazione criminale ( in merito all'origine, alla natura, alla incidenza di questi rapporti ai fini del consolidamento e del rafforzamento della posizione dell'organizzazione Cosa Nostra si vedano la richiesta di ordinanza di custodia cautelare e l'ordinanza del G.I.P.);
che le risultanze in questione - compendiate nelle allegate trascrizioni disposte dall'Ufficio mediante apposita consulenza tecnica - scaturiscono da intercettazioni non suscettibili di preventiva autorizzazione ex articolo 68, comma 30, Cost. proprio perché non riguardanti utenze telefoniche intestate od in uso a parlamentari;
che, in conseguenza della mancata conversione in legge, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art-.-68 della Costituzione» non ha più alcuna efficacia e che pertanto, in assenza di specifica previsione normativa, si deve pienamente condividere l'indirizzo già espresso in talune decisioni secondo cui «la peculiare garanzia di cui all'articolo 68 Cost. concerne il caso dell'assoggettamento a controllo di utenze in uso a membri del Parlamento, a tanto la Autorità giudiziaria dovendo essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare», apparendo quindi indiscutibile «la piena utilizzabilità» delle conversazioni nei confronti «di soggetti non appartenenti all'organo costituzionale» ai quali non può certo essere estesa, nel silenzio della legge ordinaria e costituzionale, e in contrasto con i principi di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale, la garanzia eccezionalmente riservata dall'articolo 68 della Costituzione alla persona del parlamentare a salvaguardia della fondamentale funzione dallo stesso esercitata;
che in funzione della assoluta ed incondizionata salvaguardia della funzione parlamentare, e delle garanzie ad essa strumentali, debba trovare attuazione l'orientamento interpretativo che, pur andando oltre la lettera ed il meccanismo stesso della previsione costituzionale dell'articolo 68, subordina ad una autorizzazione, inevitabilmente postuma della Camera di appartenenza, la utilizzabilità delle conversazioni intercettate presso utenze di «terzi», anche nei confronti del membro del Parlamento che a tali conversazioni risulti aver partecipato;
che le argomentazioni esposte valgono anche per la utilizzazione, nei confronti di parlamentari, di dati del traffico telefonico già legittimamente acquisiti in relazione ad utenze di «terzi» (quale è indubbiamente, nella specie, INFANTINO Valerio), sottostando a questa ipotesi la medesima ratio relativa alle intercettazioni vere e proprie;

RITENUTO

inoltre che, per le ragioni esposte nella presente richiesta, appare necessario richiedere altresì l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati documentanti il traffico relativo alle seguenti utenze cellulari in uso all'on. GIUDICE n. 0360 - 86(...), 0368-346(...), 0338-703(...), 0338-838(...), 0336-81(...) - dal momento della loro attivazione sino alla eventuale cessazione;
che per tutte le superiori richieste, pertanto, si rende necessario trasmettere copia dei relativi atti al Presidente della Camera per il seguito di competenza ai sensi dell'articolo 68, comma 30, della Costituzione, in ordine alla autorizzazione ad utilizzare nei confronti dell'on. Gaspare GIUDICE le intercettazioni telefoniche ed i dati di traffico telefonico in questione, nonché a richiedere l'acquisizione e l'utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso allo stesso on. GIUDICE;

P. Q. M.

CHIEDE

al Sig. Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche intercettate, analiticamente indicate in premessa ed integralmente esposte nelle allegate trascrizioni, all'utilizzazione dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso ad INFANTINO Valerio, parimenti indicati in premessa, nonché all'acquisizione ed all'utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare GIUDICE.
Palermo 8 giugno 1998.

I sostituti procuratori:
Gaspare Sturzo
C. Gaetano Paci

I procuratori della Repubblica agg.
Luigi Croce
Guido Lo Forte



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