Comitato parlamentare Schengen-Europol

VISITA AL CENTRO N.SIS DI CASTRO PRETORIO
(1 luglio 1998)

IL SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN

Descrizione generale del Sistema

Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la gestione e lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Schengen.

Il SIS, avvalendosi delle informazioni in esso contenute e conformemente alle disposizioni della Convenzione, ha l’obiettivo sia di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, sia di assicurare l’applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone. Conseguentemente, il SIS deve consentire di identificare le persone e gli oggetti segnalati, di conoscere le motivazioni della ricerca, di determinare le azioni da effettuare prioritariamente assicurando nel contempo l’incolumità del personale incaricato di effettuare il controllo.

Il SIS è costituito da una sezione nazionale presso ciascun Paese aderente all’accordo (indicata nel seguito come N-SIS) e da un’unità di supporto tecnico situata a Strasburgo (ed indicata nel seguito come C-SIS). Ciascuna struttura (sia N-SIS che C-SIS) possiede una copia identica della base informativa. La base informativa del C-SIS costituisce il riferimento di tutto il sistema. E’ proprio il C-SIS che coordina e controlla l’aggiornamento in tempo reale di tutte le altre basi informative a partire dalla richiesta di un N-SIS.

Il meccanismo di aggiornamento delle basi informative del SIS ha il funzionamento di seguito illustrato:

· un N-SIS chiede di effettuare un aggiornamento nella base informativa (nuovo inserimento, variazione di un dato esistente, cancellazione) trasmettendo la richiesta al C-SIS;

· il C-SIS effettua un controllo formale della richiesta (non essendo possibile presso il C-SIS effettuare nessuna operazione sostanziale -neppure di visualizzazione- sui dati) e, se il risultato è positivo, aggiorna la propria base informativa;

· il C-SIS diffonde l’aggiornamento a tutti gli N-SIS.

L’operazione di aggiornamento di tutte le basi informative degli N-SIS viene garantita con tempi complessivi inferiori ai 5 minuti.

Il sistema informatico del C-SIS è costituito da un sistema di produzione e da un sistema indipendente dedicato alle sole prove. Gli elaboratori hanno tutti sistema operativo Unix configurato per un livello di sicurezza C2. La trasmissione delle informazioni da e per gli N-SIS avviene utilizzando il protocollo X.400 su linee cifrate da apposite apparecchiature. Il nucleo principale del sistema è costituito dal sistema di gestione delle informazioni basato sul prodotto Oracle. Sui dati così memorizzati operano le specifiche applicazioni che si fanno carico, tra l’altro, dell’interazione uomo-macchina.

Il C-SIS, pur non prevedendo allo stato soluzioni di disaster recovery, è certamente pensato per offrire un’alta affidabilità e disponibilità di servizio nel suo funzionamento 24h/24 e 7gg/7. Infatti, è assicurata la completa ridondanza delle apparecchiature di esercizio (sistema elaborativo duplicato con la memorizzazione dei dati su dispositivi in mirroring), lo switch automatico su linee di sicurezza a fronte della caduta delle linee principali, gruppi di continuità con segnalazione di problemi di alimentazione e così via.

Per quanto riguarda la struttura degli N-SIS, va detto che essi, oltre che una struttura tecnica direttamente incaricata della gestione della base informativa, comprendono un ufficio S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at National Entry) con il compito di mettere in collegamento le autorità giudiziarie e di polizia di un Paese con i loro colleghi stranieri al fine di acquisire le informazioni ulteriori non disponibili nella base informativa del N-SIS. Gli Uffici SIRENE, pur non espressamente contemplati nella Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen, sono riconducibili - secondo una possibile interpretazione - all’art. 108 della stessa.

Per esemplificare il ruolo della base informativa N-SIS e quello dell’Ufficio S.I.RE.N.E., ipotizziamo che da una prima interrogazione rivolta al Sistema dall’operatore di frontiera emerga che la persona che chiede di entrare nel territorio nazionale, e quindi nello spazio Schengen, sia "segnalata"; in questo caso, verrà rivolta una seconda interrogazione (per via telefonica, per fax o per posta elettronica) agli Uffici SIRENE, che forniranno il "supplemento di informazione" richiesto.

 

Il N-SIS Italiano

La struttura tecnologica del N-SIS italiano è essenzialmente corrispondente a quella del C-SIS essendo costituita a sua volta da elaboratori con sistema operativo Unix e gestore delle informazioni Oracle. Tale soluzione viene però integrata con quella del preesistente centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza basato su mainframe IBM in ambiente MVS, CICS e TPX. Gli inserimenti di dati nazionali nel SIS si innescano proprio a partire da una transazione effettuata nell’ambiente mainframe.

Il N-SIS dipende dal Ministero dell’Interno e coinvolge nel suo funzionamento il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri (rappresentanze diplomatiche).

Coerentemente alla struttura di ogni altro N-SIS, anche quello italiano è integrato da un Ufficio S.I.RE.N.E., dipendente dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia Criminale. Si tratta in sostanza di una struttura operativa che impegna il personale delle tre forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) in funzione 24 ore su 24.

E’ da segnalare, inoltre, che esiste una stretta collaborazione tra gli Uffici SIRENE ed il Ministero di Grazia e Giustizia, che ha costituito all’interno della Direzione Affari Penali Ufficio II, l’Unità Schengen. Questa Unità si occupa di trattare le richieste di arresto provvisorio, ai fini dell’articolo 95 della Convenzione, provenienti dalle Procure Generali e le trasmette agli uffici SIRENE per il successivo inserimento nel SIS. La Divisione SIRENE è in collegamento con tale Unità per la concertazione di qualunque problematica relativa a segnalazioni attive o passive che richiedono un pronunciamento dello stesso Ministero o dell’Autorità giudiziaria competente. I dati ex art. 95 della Convenzione tengono già conto della rispondenza delle segnalazioni all’ordinamento giuridico dei Paesi contraenti.

Un aspetto particolarmente delicato, in relazione alla legge sulla protezione dei dati personali, è rappresentato dal tipo e dalla qualità delle informazioni che gli Uffici SIRENE possono di fatto trattare.

Da un punto di vista complessivo, si può qualificare il Sistema SIS, affiancato dalla rete degli Uffici S.I.RE.N.E., come un sistema di controllo con competenza territoriale sullo spazio Schengen. Così inteso, il Sistema SIS integra nell’ambito Schengen le funzioni svolte su scala globale dall’Interpol.

 

Il processo di integrazione dell’Italia nel S.I.S.

Occorre premettere che, affinché un Paese firmatario degli accordi di Schengen sia integrato a livello operativo nello spazio di libera circolazione delle persone ed inserito, quindi, in primo luogo, nel Sistema informativo Schengen, sono necessarie alcune condizioni per così dire "preliminari" ed altre "sostanziali". Quanto alle prime, occorre aver ratificato l’Accordo e disporre di una legge nazionale sulla protezione dei dati personali: l’esistenza di queste due condizioni permette l’avvio di una prima fase di integrazione consistente nel caricamento dei dati dei Paesi (attualmente 7) tra cui gli accordi Schengen sono già operativi sul SIS nazionale, senza però che essi siano di fatto utilizzabili per gli utenti finali (p.e. gli operatori dei singoli posti di frontiera) fin quando non siano realizzate anche le condizioni "sostanziali". Queste ultime consistono nel deposito della ratifica da parte di tutti gli Stati tra cui è operativo l’Accordo di Schengen, elemento questo che, sul piano politico e sostanziale, ricordando che gli accordi di Schengen si fondano sul principio dell’unanimità, si traduce nel consenso complessivo all’integrazione di un nuovo Paese nello spazio Schengen.

Sul piano operativo l’adempimento di queste condizioni "sostanziali" permette l’avvio di una seconda e "definitiva" fase di integrazione nel Sistema di informazione Schengen, consistente nel caricamento dei dati nazionali sul C. SIS di Strasburgo e nell’utilizzazione effettiva su tutto il territorio nazionale e presso le sedi consolari e le rappresentanze diplomatiche dei dati degli altri Paesi.

Quanto all’Italia, per cui sono state soddisfatte sia le condizioni "preliminari" che quelle "sostanziali", terminata una prima fase sperimentale denominata "data loading test" per verificare la congruità e la compatibilità del sistema nazionale con quello centrale di Strasburgo sul piano esclusivamente tecnico, è iniziata il 1° luglio u.s. la prima fase di caricamento dei dati dei 7 Paesi Schengen sul National SIS (che dovrebbe essersi concluso alla fine di agosto) per poi dare avvio alla seconda fase - il caricamento dei dati italiani nel C. SIS di Strasburgo - da concludersi entro il 26 ottobre, data in cui è formalmente prevista l’integrazione dell’Italia nel Sistema informativo Schengen.

Sul piano politico, come su quello operativo, l’integrazione nel SIS è il primo passo verso la realizzazione effettiva di uno spazio di libera circolazione delle persone nello spazio Schengen senza più controlli alle frontiere "interne", in cui sia però garantita la piena sicurezza di quelle "esterne". Il passo successivo affinché l’Italia entri davvero a pieno titolo nello spazio Schengen sarà costituito dall’abolizione dei controlli alle frontiere interne. A tal fine il Comitato esecutivo (l’organo di governo degli Accordi Schengen) dovrà assumere – come anticipato al par. 1.3 - una decisione formale che ne stabilisca le condizioni operative (di fatto anche politiche), per l’Italia - come anche per l’Austria e la Grecia - gli Stati che, a breve, dovrebbero essere integrati operativamente nello spazio Schengen.

 

Dati concernenti il SIS

LE INFORMAZIONI NEL SISTEMA EUROPEO

Numero e tipologia dei dati già presenti nel sistema informativo di Strasburgo

Tipologia dei dati

Belgio

Germania

Spagna

Francia

Lussemb.

Olanda

Portogallo

Totale

Banconote

0

235.238

0

348.632

100

496

77

584.543

Documenti vergini rubati

955

32.420

0

161

1

120

29

33.686

Armi da fuoco

929

108646

13.298

39.635

579

352

8.129

171.568

Documenti rilasciati rubati

1.399

1.254.877

45

832.489

1.676

238.015

3.385

2.331.886

Veicoli rubati o smarriti

33.277

316.249

90.044

301.123

1.790

42.136

10.841

795.460

Persone ricercate o indesiderate

3.629

522.903

21.065

178.694

584

3.985

1.641

732.501

Totale

40.189

2.470.333

124.452

1.700.734

4.730

285.104

24.102

4.649.644

%

0,9

53,1

2,7

36,6

0,1

6,1

0,5

100,0

Persone ricercate

3.539

512.327

21.039

178.611

582

3.834

1.618

732.501

di cui con solo pseudonimo

1.532

256.397

2.755

54.735

44

221

96

315.780

%

0,5

89,9

2,9

24,4

0,1

0,5

0,2

100,0

Fonte: Centro informativo interdipartimentale di Strasburgo (dati dal 1° Luglio 1997)

 

La protezione dei dati personali:
l’attività dell’Autorità di controllo comune di Schengen

L’istituzione dell’Autorità di controllo comune

L’Autorità di controllo comune di Schengen (ACC), come già ricordato in precedenza, affianca il Comitato esecutivo ai fini del controllo sulla corretta esecuzione delle disposizioni previste dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Se, infatti, al Comitato esecutivo è attribuita in via principale il compito di vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, all’ACC viene attribuita una competenza specifica per quanto riguarda la verifica della corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione per quanto riguarda l’Unità di supporto tecnico del Sistema di informazione Schengen (SIS).

Il titolo IV della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ha previsto la creazione di un Sistema di informazione comune come strumento essenziale ai fini dello sviluppo di una efficace cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria in Europa. Il Sistema di informazione Schengen (SIS) è composto dalle Sezioni nazionali istituite presso ogni Stato membro e di una Unità di supporto tecnico, con sede a Strasburgo, che ha il compito di rendere materialmente identici gli archivi implementati dalle sezioni nazionali.

L’istituzione di tale sistema di informazione doveva però essere garantito dalla creazione di una Autorità di controllo comune che agisse sull’esempio di modelli nazionali di autorità di controllo indipendenti già esistenti in questo settore e nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali sanciti da testi nazionali ed internazionali. Inoltre, tra le condizioni preliminari all’applicazione della Convenzione nei territori dei singoli Stati membri, figurava l’obbligo per ogni Stato di dotarsi, prima di procedere alla trasmissione di dati personali, di una Autorità nazionale di controllo indipendente e di una legge che garantisse la protezione dei dati personali.

La Convenzione delinea una ripartizione di competenze tra l’Autorità di controllo comune e le singole autorità di controllo nazionali per quanto riguarda il controllo del rispetto dei principi definiti in materia di protezione dei dati. Per quanto riguarda il controllo sul sistema di informazione Schengen è infatti previsto che ogni Stato parte debba incaricare un’autorità nazionale di procedere al controllo, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, dell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’informazione Schengen. E’ quindi compito di tali autorità nazionali accertare il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati previste dalla Convenzione e, se del caso, delle disposizioni aggiuntive del diritto nazionale.

 

La tutela dei dati personali
nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

La Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen definisce dei principi minimi in materia di protezione dei dati personali:

· sono definite tassativamente le categorie di dati che possono essere registrati nel SIS

· è vietato l’inserimento di informazioni cosiddette "sensibili" (razza, opinioni politiche, confessioni religiose ecc., ecc.);

· vengono individuati i destinatari che possono avere accesso a tali dati;

· la duplicazione di tali dati è limitata;

· vi è, infine, un obbligo di conservare i dati per una durata determinata; per i dati cancellati è prevista comunque la conservazione per un anno presso l’unità di supporto tecnico di Strasburgo al fine di poter controllare, a posteriori, la loro esattezza e la liceità del loro inserimento nel SIS dei dati cancellati. Oltre all’individuazione di tali principi che devono informare la raccolta di dati nel sistema di informazione Schengen, la Convenzione di applicazione prevede la tutela di una serie di diritti dei cittadini:

· il diritto di accesso e di comunicazione (chiunque, in via di principio, può avere accesso alle informazioni contenute nel SIS che lo riguardano);

· il diritto di rettifica (ogni persona può far rettificare dati contenenti errori di fatto o errori di diritto che la riguardano);

· il diritto di avviare un’azione di rettifica, cancellazione, informazione o indennizzo (chiunque deve poter adire, nel territorio di ciascuna parte contraente, la giurisdizione o l’autorità competente relativamente ad una segnalazione che lo riguarda);

· il diritto di chiedere una verifica dei dati (ogni persona ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo nazionali di verificare i dati inseriti nel SIS che la riguardano nonché l’utilizzazione che ne viene fatta.)

Composizione e compiti dell’Autorità comune di controllo

L’Autorità di controllo comune è composta di due rappresentati per ogni autorità di controllo nazionale. La scelta dei rappresentanti in seno all’ACC spetta ad ogni autorità nazionale nella persona del suo presidente o direttore. La Convenzione non prescrive la dura del mandato dei membri dell’Autorità comune di controllo, il mandato è quindi determinato dalle singole autorità nazionali.

L’Autorità di controllo comune si è ufficialmente insediata dopo l’applicazione della Convenzione il 26 marzo 1995. Tuttavia già dal mese di giugno 1992 è stata insediata un’Autorità di controllo comune provvisoria (ACCP) che si è riunita più volte svolgendo un ruolo preparatorio ai compiti svolti dall’Autorità di controllo comune una volta questa ufficialmente insediata. In tal senso le attività dell’ACC costituiscono il completamento dei lavori già avviati in seno all’ACCP.

Oltre al compito alla funzione di controllo sull’attività dell’unità di supporto tecnico di Strasburgo, all’ACC è attribuito un ruolo di consulenza ed armonizzazione delle prassi e delle dottrine nazionali. L’articolo 115, comma 3, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen attribuisce all’ACC i seguenti compiti:

· analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere nell’utilizzo del SIS;

· esaminare i problemi che possono sorgere durante il controllo indipendente effettuato dalle singole autorità di controllo nazionale;

· esaminare le questioni che possono sorgere nell’esercizio del diritto di accesso al SIS;

· infine, su un piano più generale all’ACC è attribuito il compito di elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

All’ACC è attribuito la facoltà di formulare pareri per dirimere casi di disaccordo tra due parti contraenti in merito all’esistenza di un errore di diritto o di fatto in una segnalazione nel SIS. La convenzione prevede che l’ACC elabori relazioni che devono essere trasmesse alle autorità alle quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali. L’ACC deve inoltre essere informata delle misure particolari adottate da ogni Stato membro per assicurare la protezione dei dati in occasione della loro trasmissione a servizi situati al di fuori del loro territorio.

 

La questione dell’indipendenza dell’Autorità comune di controllo

La determinazione di effettive condizioni di indipendenza dell’ACC da parte dei singoli Stati membri è questione che riveste importanza decisiva ed è condizione dell’effettivo operare di un organo, come l’ACC, istituito con il compito prioritario di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone che costituiscono l’oggetto dello scambio di informazioni.

Nonostante l’articolo 115 della Convenzione di applicazione, che istituisce l’ACC, non preveda esplicitamente la sua indipendenza, i suoi membri sono rappresentanti di autorità nazionali incaricate di esercitare in ogni Stato parte, un controllo indipendente sulle sezioni nazionali del SIS. Peraltro, la Raccomandazione R (87) del 17 settembre 1987, richiamata nello stesso articolo della Convenzione di applicazione istitutivo dell’ACC, indica che l’autorità di controllo incaricata di vigilare sul rispetto dei principi enunciati deve essere indipendente.

L’indipendenza dell’ACC è risultata in questione e soggetta a negoziato con gli Stati parte sin dall’istituzione dell’Autorità comune provvisoria, nel momento in cui, alcune scelte, come quella di eleggere un presidente piuttosto di adottare, come per gli Stati membri, la regola dei turni di presidenza semestrali, sono state poste in discussione dagli Stati Schengen.

Tra le condizioni di indipendenza rivestivano particolare importanza l’adozione di un regolamento interno e una linea di bilancio propria, subordinato all’elaborazione di una rapporto di attività.

Proprio in occasione dell’adozione di un proprio regolamento interno, l’ACC ha consacrato la regola dell’elezione di un Presidente e di un Vicepresidente, ha inoltre instaurato le regole del quorum e dell’adozione di atti a maggioranza prevedendo l’obbligo alla riservatezza per i propri membri.

La richiesta da parte dell’ACC di una propria linea di bilancio al fine di poter svolgere in pene indipendenza le attività di sua competenza non veniva inizialmente accolta. Solo in seguito ad un negoziato con il Comitato esecutivo e con il Gruppo centrale veniva finalmente approvato, nei primi mesi del 1997, un progetto di bilancio in cui però veniva soppressa la voce di Bilancio relativa alla sessione annuale dell’ACC a Strasburgo. Nonostante che la Convenzione non preveda un tale obbligo l’ACC si è impegnata a presentare un rapporto annuale al fine di illustrare, in modo trasparente, lo svolgimento delle attività e l’esecuzione del bilancio. IL primo rapporto è stato presentato il 27 marzo ed è in realtà un rapporto biennale, copre infatti l’attività dell’ACC dal marzo 1995 al marzo 1997.

 

L’attività dell’ACC nei primi due anni dal suo insediamento

Nel corso dei primi due anni a partire dal suo insediamento l’ACC ha incentrato i proprio sforzi su un rafforzamento delle garanzie della propria indipendenza e su due compiti ritenuti prioritari:

1) la cooperazione tra autorità di controllo nazionali ai fini dell’esercizio del diritto di accesso delle persone al SIS;

2) il controllo dell’Unità di supporto tecnico.

Nel contempo l’ACC ha realizzato varie attività:

· ha completato il documento di sintesi redatto sulla base di un questionario che l’ACCP aveva elaborato nel 1993 ed inviato a tutti gli Stati Schengen al fine di permettere il raffronto tra le regole di protezione dei dati applicabili negli stati Schengen;

· l’ACCP ha esaminato il fondamento giuridico degli uffici SIRENE (Supplementi d’informazione richiesti per l’ingresso nazionale), in quanto creazione degli Stati Schengen e non espressamente previsti dalla Convenzione e il contenuto nel relativo manuale SIRENE. L’ACCP ha quindi invitato gli Stati membri a prevedere, per ragioni di trasparenza, che la creazione e le attribuzioni degli uffici SIRENE siano disciplinati dalla Convenzione;

· L’ACC ha in seguito formulato i seguenti pareri:

- sull’esercizio del diritto di accesso e sui principi della cooperazione tra autorità di controllo nazionali ai fini della verifica dei dati, nel quale ha operato una distinzione tra il diritto di accesso e di comunicazione ed il diritto di chiedere una verifica dei dati e del loro utilizzo.

- su un progetto pilota relativo ai veicoli rubati;

- sull’accordo di cooperazione relativo alle contestazioni delle infrazioni stradali e dell’esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie.

 

La visita dell’Autorità comune di controllo
presso l’Unità di supporto tecnico di Strasburgo

Di particolare rilevanza è stata la visita che l’ACC ha compiuto l’l1 febbraio 1997 presso l’Unità di supporto tecnico di Strasburgo e il conseguente rapporto definitivo di controllo adottato il 27 marzo 1997. Tale visita era stata preceduta da una visita compiuta nell’ottobre 1996 tuttavia risultata incompleta a causa del gran numero di documenti da esaminare, dell’impossibilità di trasportare ed esaminare copia dei documenti fuori dell’Unità di supporto tecnico e delle difficoltà dovute al mancato riconoscimento, da parte delle autorità francesi, della competenza ad effettuare controlli da parte di esperti incaricati dall’ACC. Nel rapporto adottato dall’ACC in seguito alla visita presso l’Unità di supporto tecnico di Strasburgo dell’11 febbraio si evidenziano cinque punti che meritano, a parere dall’ACC un ulteriore approfondimento:

1) Gli archivi delle Parti contraenti la Convenzione non sono identici, come prescritto dalla Convenzione stessa, e la procedura applicata per individuare le differenze risulta inadeguata per la sua frequenza (semestrale) e per la durata della sua realizzazione (diversi mesi). A tale proposito l’ACC raccomanda di procedere ad un’analisi completa delle differenze individuate tra i diversi archivi e di predisporre una procedura di raffronto più rapida;

2) Il livello di sicurezza applicato al sistema informatico non è apparso adeguato sia perché le misure tecniche previste per garantire tale livello di sicurezza non erano sempre applicate, sia per la non precisione o la non diffusione delle regole prestabilite. L’ACC chiede che le misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato siano rafforzate ed effettivamente applicate;

3) troppe persone beneficiano di un profilo di utenza massimo, che permette di accedere e di modificare il contenuto di qualunque file del sistema informatico senza che di ciò resti traccia alcuna, secondo le raccomandazioni formulate dall’ACC si dovrebbe limitare al minimo l’accesso privilegiato al sistema informativo;

4) occorre rafforzare le funzioni di tracciatura, che permettono di verificare a posteriori le azioni effettuate dai vari utenti del sistema informatico e che non appaiono, allo stato attuale, realizzate in maniera soddisfacente;

5) infine si è rilevato un livello di sicurezza insufficiente nella gestione e nel trasporto dei supporti magnetici in cui sono conservati i dati del SIS. A tale riguardo occorrerebbe ricorrere in modo sistematico ad operazioni di crittaggio.

 

Le prospettive di attività dell’Autorità comune di controllo

Tra le attività avviate dall’ACC ed ancora in corso si segnala in particolare: la diffusione di un opuscolo sui diritti delle persone nei confronti del SIS; l’avvio di una riflessione sull’interpretazione dell’articolo 102, comma 2 della Convenzione relativo alla duplicazione dei dati SIS per fini tecnici.

Al fine di instaurare una maggiore trasparenza tra gli organi Schengen l’ACC auspica che il Comitato esecutivo adotti tre misure destinate a regolare le difficoltà incontrate dall’ACC nell’esercitare i proprio compiti in condizioni soddisfacenti:

· l’ACC deve poter disporre di informazioni regolari e sistematiche in merito agli obiettivi degli Stati Schengen in particolare nel concludere accordi complementari, nonché al funzionamento del SIS. In particolare l’ACC chiede di essere destinataria delle relazioni mensili relative al funzionamento dell’Unità di supporto tecnico;

· approvazione di un Protocollo relativo alla realizzazione dei controlli da parte dell’ACC presso l’Unità di supporto tecnico al fine di rimuovere le difficoltà che si sono presentate in occasione di visite di controllo dell’ACC presso l’Unità di supporto tecnico; L’ACC ha inoltre formulato la richiesta di avere un accesso diretto, senza possibilità di introdurre modifiche, al sistema operativo ed alle basi dati gestite dall’Unità di supporto tecnico;

· infine l’ACC, pur compiacendosi della avvenuta creazione di una propria linea di bilancio, chiede che questa venga incrementata.

Nella prospettiva di un’ampliarsi della cooperazione tra gli Stati membri nel settore degli affari interni e delle giustizia, attraverso nuovi accordi complementari ma distinti dall’Accordo di Schengen, l’ACC sottolinea il problema dell’armonizzazione delle regole applicabili in materia di protezione dei dati e la questione di una crescente complessità dei meccanismi di controllo affinché tali regole siano correttamente applicate ed interpretate nel rispetto dei diritti dei cittadini.

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