Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTO in particolare l’articolo 86 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente :modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di demanio idrico, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

SENTITA l’Unione italiana delle Camere di commerciò, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell’interno;

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112.

ART. 2

(Compensazione delle risorse da trasferire alle regioni con le entrate dei canoni del demanio idrico)

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico introitati dalle regioni ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 112/98 sono posti a compensazione delle risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per l’esercizio delle funzioni di cui al titolo III del decreto legislativo 112/98.

2. A tal fine, a decorrere dall’anno 2001, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni previste dal titolo III del decreto legislativo 112/98 sono ridotte di lire 300 miliardi annui.

3. Le previsioni di entrata relative ai capitoli 2608/1, 2609, 2610, 2612/5, 2612/6, 2612/7, 2614 e 2616 dello stato di previsione dell’entrata sono complessivamente ridotte a decorrere dall’anno 2001 per lire 300 miliardi annui sulla base della allegata tabella A.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. Ai fini del trasferimento alle regioni o agli enti locali è individuato un contingente di n. 104 unità di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data del 31 dicembre 1999, presso gli uffici di gestione del demanio del Ministero delle finanze, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero delle finanze ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo I 997,n. 59.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

ART. 4
(Risorse finanziarie per spese di funzionamento)

1. Per consentire alle regioni e agli enti locali la gestione del demanio idrico di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite ai medesimi, a decorrere dall’anno 2001, le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 0,457 miliardi (tabella B).

2. Le risorse finanziarie di cui al comma i sono iscritte in apposto fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

3. Gli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze sono ridotti di lire 0,457 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

4. Le risorse di cui al comma sono assegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare nel rispetto dei principio di contestualità del trasferimento delle risorse per regioni ed enti locali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell’interno provvedono alla assegnazione delle risorse fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’articolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne gli enti locali.

ART. 5
(Affari pendenti)

1. Il Ministero delle finanze provvede a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o provincia interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero delle finanze il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 7
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112.

Roma, 12 ottobre 2000

 

Il Ministro. BASSANINI

 

ALLEGATI