Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTI, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997 e gli articoli 105 e 106, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di trasporti, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 10 giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

SENTITA l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997,n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

SENTITI il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze, il Ministro dell’interno;

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e alle province in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’esercizio delle finzioni di cui 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai. fini dell’esercizio da parte delle regioni delle finzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito ai medesimi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’importo di lire 150.000.000 per spese di funzionamento.

2. Ai tini dell’esercizio da parte delle regioni dell’attività di escavazione dei porti, conferita alle stesse dall’articolo 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o agli enti locali dalle stesse delegati ai sensi delle rispettive normative regionali, è trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’importo di lire 5.807.063.932 relativo a spese di funzionamento e di lire 5.563.169.259 relativo a spese operative. Sono altresì trasferiti, per l’anno 2001, le disponibilità rimanenti alla data di effettivo esercizio delle finzioni. sui residui di lire 33.000.000.000 e 24.500.000.000, esistenti alla data del 31 dicembre 1999, a valere sui capitoli 2310 (u.p.b. 3.1.2.40, ex capitolo 4572) e sul capitolo 7706 (u.p.b. 3.2.1.54) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, riferiti alle risorse finanziarie recate rispettivamente dall’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, e dall’articolo 22 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Ai fini dell’esercizio da parte delle province delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 10 gennaio 2001, l’importo di lire 1.011.432.575 per spese di funzionamento.

4. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni e alle province secondo le modalità dell’articolo 3.

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. È individuato un contingente di 540 unità di personale appartenente alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione in servizio presso il soppresso Servizio escavazione porti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999, da trasferire alle regioni ad esclusione del personale comandato presso il medesimo Ministero alla data del 31 dicembre 1999.

2. Ai fini del trasferimento alle regioni a statuto ordinario è individuato un contingente di n. 40 unità di personale civile presenti negli uffici periferici delle regioni stesse appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente in servizio, presso le Sezioni demanio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 1999.

3. Ai fini del trasferimento alle province è individuato un contingente di 165 unità di personale appartenenti alla dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione effettivamente in servizio, presso gli Uffici provinciali della motorizzazione civile, alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le risorse finanziarie relative al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate con il decreto emanato ai sensi del comma 5, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. 5 tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione e di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

ART. 4
(Trasferimento dei beni non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. Sono trasferiti in proprietà alle regioni, dal 1° gennaio 2001, i seni mobili strumentali all’esercizio delle funzioni del soppresso Servizio escavazione porti in efficienza operativa.

2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata, entro il 31 dicembre 2000, con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni e del Ministero dei trasporti e della navigazione. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

3. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 5
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle finzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri o presso le rispettive sezioni centrali la cui tenuta è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni conferite.

ART. 6
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e speciale, ovvero in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

1. Per l’anno 2001 le risorse di cui al comma 1 sono assegnate sulla base degli importi stabiliti dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei riparti effettuati dalle singole regioni.

2. Ai fini dell’attribuzione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie loro spettanti, gli stanziamenti di competenza dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono ridotti, a decorrere dall’anno finanziario 2001, di lire 12.531.665.766.

3. Gli stanziamenti in conto residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono ridotti, per l’anno 2001, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne le regioni a statuto ordinario e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n.133, per quanto concerne gli enti locali.

ART. 7
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o provincia interessata, con elenchi nominativi, gli atti concernenti finzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 8
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 9
(Accordi)

1. Ai tini dell’esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative conferite alle stesse ai sensi dell’articolo 105, comma 2, lett. c), d), h), i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite, in attuazione del principio di congruità, entro il 31 dicembre 2000, le risorse necessarie per espletare tali finzioni, quantificate sulla base di specifici accordi tra governo e regioni promossi dalla conferenza Stato, regioni e province autonome, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 104, comma 1, lett. t), e dell’articolo 105, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a definire le competenze in materia di sicurezza e disciplina della navigazione interna e da diporto sulle acque interne mantenute allo Stato e quelle conferite alle regioni sulla base di specifici accordi tra Governo, regioni ed enti locali promossi dalla conferenza unificata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative conseguenti al trasferimento saranno quantificate in tale ambito.

3. Entro il 31 dicembre 2000 dovrà essere definita, a cura del Ministero delle finanze sulla base di specifico accordo con le regioni, la delimitazione catastale delle aree demaniali della navigazione interna e del demanio, con relative pertinenze, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su cui le regioni dovranno esercitare le finzioni amministrative. Nel medesimo accordo saranno definite le modalità per delimitare nuove zone portuali sulle acque interne, con relative pertinenze.

 

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
(Franco Bassanini)

 

ALLEGATI