Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTI in particolare gli articoli 89 e 94 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO l’accordo quadro generale sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di opere pubbliche, sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 1° giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

SENTITA l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 dei 1997;

SENTITI il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell’interno;

DECRETA

ART. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 89 e 94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 2
(Trasferimento delle risorse finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni di cui all’articolo 1, che danno luogo a spese di intervento a carattere continuativo, le risorse da trasferire alle medesime sono quantificate nell’importo di lire 252 miliardi annui per gli anni 2001 e successivi (tabella A).

2. Relativamente all’esercizio da parte delle regioni e delle province del autonome di Trento e Bolzano delle funzioni che danno luogo a spese di carattere pluriennale previste da leggi speciali, le risorse da trasferire alle medesime sono quantificate in lire. 163 miliardi per l’anno 2001 e in 233 miliardi per l’anno 2002 (tabella B).

3. Sono, altresì, trasferiti i residui di stanziamento relativi alle spese a carattere pluriennale previste da leggi speciali esistenti alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni e delle province autonome.

4. Sono, altresì, trasferite alle regioni e alle province del autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie per le spese di funzionamento quantificate in lire 4, 2 miliardi (tabella C).

5. Non sono comprese nel trasferimento di cui ai commi precedenti Le risorse finanziarie per le spese di personale, che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni ed alle province del autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3.

ART. 3
(Trasferimento di personale)

1. Ai fini del trasferimento alle regioni o agli enti locali è individuato un contingente complessivo di n. 989 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data del 31 dicembre 1999, presso gli uffici competenti in materia di edilizia statale (345 unità), difesa del suolo (595 unità), opere marittime (31 unità), nonché 9 unità di qualifica dirigenziale in servizio presso il Magistrato per il Po e 9 unità relative al programma di assunzioni per ingegneri dello stesso Magistrato, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie, tenendo conto delle esigenze derivanti dalla riforma unitaria del Magistrato per il Po.

ART. 4
(Trasferimento dei beni mobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2001, sono trasferiti in proprietà alle regioni o agli enti locali i beni mobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite di cui all allegata tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni o degli enti locali e del Ministero dei lavori pubblici. I

processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati.

3. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni dì beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 5
(Trasferimento dei beni immobili non necessari per l’esercizio delle funzioni di competenza statale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti alle regioni o agli enti locali le parti dei beni immobili, strumentali all’esercizio delle funzioni conferite, individuati sulla base di un contraddittorio fra la singola regione e l’amministrazione statale competente da effettuarsi entro il 31 ottobre 2000, anche sulla base dei dati di cui all’allegata tabella E.

2. L’attribuzione delle parti dei beni immobili dì cui la comma 1 è effettuata applicando la percentuale derivante dal rapporto tra personale mantenuto allo Stato e personale trasferito.

3. La consegna dei predetti beni immobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole regioni o degli enti locali, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni immobili.

4. Le regioni o gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

ART. 6
(Risorse strumentali e organizzative)

1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni o gli enti locali accedono ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

ART. 7
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 2 sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le regioni e le province del autonome di Trento e Bolzano, ovvero in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per quanto concerne gli enti locali.

1. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono ridotti per ciascun anno in relazione alle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 2.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell’interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell’interno provvedono alla assegnazione delle risorse fino all’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per quanto concerne le regioni, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’articolo 12 della medesima legge n. 133 del 1999, per quanto concerne gli enti locali.

ART. 8
(Affari pendenti)

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede a consegnare, entro il 31 gennaio 2001, a ciascuna regione o ente locale interessato, con elenchi nominativi, copia degli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio 2000 entro la chiusura del medesimo esercizio.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

ART. 9
(Porti di rilievo regionale ed interregionale)

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per

l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuato dopo la nuova classificazione dei porti ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da adottare entro il 31 dicembre 2000.

ART. 10
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale si provvede nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Resta fermo l’attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome sino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Roma, 12 ottobre 2000

I1 Ministro: BASSANINI

 

ALLEGATI