DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000.

Individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno - programmi regionali di sviluppo ed azione organica 6.3 (zone interne)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante conferimento di finzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare gli articoli 7 e 94, comma 2, lettera f);

VISTA la legge l° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTA la legge 18 dicembre 1992, n.488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.415 del 1992, recante modifiche alla disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state trasferite alle amministrazioni centrali dello Stato le competenze del soppressi Dipartimento e Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, a seguito della cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTE le delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988, del 21 dicembre 1989, del 29 marzo 1990, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1987, n. 19, del 29 ottobre 1989, n. 94, del 30 gennaio 1990, n. 6, e del 14 maggio 1990, n. 34;

VISTA la delibera del CIPE n. 175/99 del 5 novembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 289 del 10 12 1999, recante criteri e modalitā per il conferimento alle regioni di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno relative agli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno e con i progetti speciali di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitā inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

VISTO l’accordo generale quadro sancito, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

CONSIDERATI i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all’individuazione delle risorse in materia di funzioni collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel mezzogiorno - azione organica 6.3 e programmi regionali di sviluppo sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale;

ACQUISITO, in data 10 giugno 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, cittā e autonomie locali;

ACQUISITO, in data 26 luglio 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della citata legge 15 n. 59 del 1997;

SENTITA, in data 15 giugno 2000, l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE, in data 28 marzo 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITI il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali;

DECRETA:

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni finalizzate all’esercizio delle finzioni delle attivitā di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica collegate alla cessazione dell’intervento straordinario del Mezzogiorno, conferite alle Regioni medesime dall’articolo 94, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai programmi regionali di sviluppo e degli interventi nelle zone interne ricomprese nell’azione organica 6.3, di cui alle delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) del 29 dicembre 1986, 3 agosto1988, 21 dicembre 1989 e 29 marzo 1990.

ART.2
(Quantificazione delle risorse trasferite)

1. L’ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, come risultante dalla differenza tra gli importi deliberati dal CIPE in base alle delibere di cui all’articolo 1 e quanto erogato dal Ministero del tesoro e della programmazione economica alle regioni alla data del 10 marzo 2000, č determinato in lire 5.135.425.586.000, di cui lire 3.134.606.363.272 relativi ai Programmi regionali di sviluppo (PRS), e lire 2.000.819.222.728, relativi alla Azione organica 6.3, come risulta dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il suddetto importo di lire 5.135.425.586.000 č costituito per lire 680.700.000.000 quali residui di competenza dell’anno 1997, per lire 622.000.000.000 quali residui di stanziamento degli anni 1999 e seguenti e per lire 3.832.725.586.000 in termini di competenza per gli anni 2000 e successivi.

3. Dalle risorse di cui al comma 1 č escluso l’importo di lire 125.573.000.000, relativo alle ordinanze per l’emergenza socioeconomico ambientale della Puglia, pari a lire 118.435.000.000, e della protezione civile della Regione Sicilia, pari a lire 7.138.000.000.

4. La spesa di cui al comma 2, pari a lire 3.832.725,586.000 č imputata al Fondo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
(Modalitā di trasferimento)

1. Le somme di cui all’articolo 2 sono trasferite annualmente in sede di ripartizione del fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,n. 96 a partire dall’esercizio finanziario 2000. L’importo annualmente spettante ad ogni singola Regione č ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che tengano conto, anche, delle somme effettivamente necessarie alle Regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

ART. 4
(Recupero risorse derivanti da revoche)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con le Regioni interessate, sono fissati i tempi e le modalitā di recupero, sulle somme da trasferire alle Regioni di cui all’articolo 2, comma 1, delle risorse relative ai trasferimenti effettuati alle singole Regioni a titolo di anticipazioni su convenzioni stipulate con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e revocate a partire dal 1993.

ART. 5
(Disposizione transitoria)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica č delegato ad apportare, d’intesa con le regioni interessate, eventuali rettifiche tecniche agli importi e alle tabelle del presente decreto, per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nella tabella medesima, e a seguito delle erogazioni operate fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Sino ad avvenuta erogazione della quota annuale relativa all’esercizio 2000, di cui al precedente articolo 3, il CIPE e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continuano a svolgere le funzioni attribuite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla funzione di erogazione con le modalitā e le procedure stabilite dal medesimo decreto legislativo.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro: BASSANINI

 

ALLEGATO