INDIVIDUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE E STRADALE NAZIONALE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 15 MARZO 1991 N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettera b) come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.191, che tra i compiti di rilievo nazionale individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione. esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresì, che, in mancanza dell’intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definita, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n.59 che prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 della stessa legge entro un anno dalla loro entrata in vigore;
VISTO l’articolo 9, comma 6 della legge 8 marzo 1999, n.50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi che differisce al 31 luglio 1999 il termine previsto dall’articolo 10 della legge 15 marzo1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 14 luglio 1999;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del    ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici,

EMANA
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Rete nazionale)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, la rete autostradale e stradale nazionale è individuata sulla base della cartografia e delle tabelle allegate al presente decreto legislativo che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.