Schema di decreto legislativo per la trasformazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia in "Società per l’approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino S.p.A."

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 che ha istituito l’Ente per l’irrigazione in Puglia e in Lucania;
VISTA la legge 11 luglio 1952,n. 1005, recante ratifica con modificazioni del decreto legislativo 18 marzo 1947 n. 281 ed ampliamento del comprensorio di attività dell’Ente per l’irrigazione Puglia e Lucania;
VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
VISTO l’articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO l’articolo 9 della legge 8 marzo 1999,n. 50;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;
SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO il parete della competente Commissione parlamentare ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...,
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. di concerto con i Ministri per le politiche agricole, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art.1
(Trasformazione in Società per azioni)

1. L’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di seguito denominato "Ente", è trasformato in "Società per l’approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino S.p.A", di seguito denominata "Società", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell’Ente, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, ai fine di giungere alla determinazione del capitale sociale iniziale della società che deriverà dalla trasformazione dell’Ente. La commissione può avvalersi dellausilio di valutatoti ed esperti per lo svolgimento dei propri compiti. La commissione conclude i propri lavori nel termine fissato nel decreto di nomina.

3. La classificazione dei cespiti è compiuta con l’indicazione della destinazione degli stessi e deve provvedere ad individuare:

- le opere di sbarramento, dighe e traverse finalizzate all’invaso di acqua;

- le opere di captazione di acque sotterranee;

- le opere di trasporto costituite da grandi adduttori, anche interregionali;

- le condotte distributrici, comprese le opere complementari;

- gli altri beni o impianti comunque gestiti dall’Ente, con i relativi titoli.

Di tutti i suddetti beni ed opere deve essere individuata la destinazione ad uso irriguo, potabile, industriale o plurimo. nonché ad altro specifico uso.

4. A conclusione di dette operazioni, la commissione effettua la stima del patrimonio dell’Ente e provvede alla definizione dello stato patrimoniale e del conto economico pro forma, secondo le norme civilistiche. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Con il decreto di cui al comma 4, è disposta la convocazione dell’assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L’ente è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

6. La Società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le concessioni di derivazione, di cui l’Ente era titolare e si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento allo stesso. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui ai presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell’Ente, sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sull’Ente.

7. Qualora nel termine di cui al comma 1 non sia stato possibile addivenire alla trasformazione dell’Ente in società per azioni, le regioni interessate, nei successivi sei mesi, possono chiedere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di subentrare nella titolarità dell’Ente, indicando il soggetto gestore dell’azienda. In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, ai relativi trasferimenti. Il decreto di trasferimento stabilisce le modalità per la continuità della gestione aziendale e della fornitura dei servizi.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2
(Capitale sociale)

1. Il capitale della Società è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell’articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro per le politiche agricole, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto sociale lo studio, la progettazione e l’esecuzione di opere per la captazione, l’accumulo e il trasferimento tra bacini interconnessi di acque a scopo prevalentemente irriguo o plurimo, nonché la gestione, esercizio, manutenzione e valorizzazione delle suddette opere.

Art. 4
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell’Ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma degli articoli 12, comma 1, lett. s) e 14, comma 1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all’articolo i ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell’Ente passato alla Società compete il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Art. 5
(Collegio sindacale)

1. Il controllo sulla gestione della Società è effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è prevista dallo Statuto.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall’assemblea della Società nella sua prima convocazione.

3. La società è sottoposta al controllo della Corte dei Conti con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo al la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.