Schema di decreto legislativo di riordino del Formez

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera a e l'articolo 12, comma 1, lettera s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
ACQUISITO il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.... ;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,

EMANA
Il seguente decreto legislativo

Articolo 1

1.     Il Formez - Centro di formazione studi - è un'Associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.

2.     Le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'Associazione di cui al comma 1.

Articolo 2

1.     Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa del quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle Regioni e alle Autonomie locali, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Formez, fatte salve le attività di formazione delle Università degli studi.

Articolo 3

1.     Il Formez persegue le seguenti finalità:

-    coadiuvare il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico;

-    assistere le amministrazioni citate all'art. 1, comma 2, nelle attività finalizzate all'innovazione delle strutture organizzative nonché a promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio;

-    sperimentare nuove modalità formative e promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle locali;

-    fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare, i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni;

-    fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale e l'introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

-    Valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;

-    svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo dal dipartimento della funzione pubblica.

2.     Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Formez può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con istituzioni, università e soggetti pubblici e privati; inoltre il Formez può promuovere, in accordo con le Regioni e le autonomie locali interessate, l'istituzione di strutture a carattere locale o settoriale.

Articolo 4

1.     Il Presidente del Formez, previa delibera del Consiglio di amministrazione, presenta al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità Istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il Presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione nonché l'eventuale aggiornamento del piano.

2.     Il Ministro per la funzione pubblica approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano è realizzato compatibilmente alle risorse rese appositamente disponibili la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (TAB C).

3.     In aggiunta alle attività istituzionali previste dal piano il Formez può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi.

Articolo 5

1.     Sono organi del Formez:

-    Il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale;
-    Il Consiglio di Amministrazione;
-    Il Direttore;
-    Il Collegio dei revisori;
-    Il Comitato tecnico scientifico;
-    L'Assemblea.

2.     Il Presidente è nominato dal Ministro per la funzione pubblica ed è scelto tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3.    I compiti degli organi sociali sono definiti dallo Statuto dell'Associazione.

Articolo 6

1.    In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, anche tramite la Conferenza unificata, la partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali all'Associazione. Convoca l'assemblea e promuove, a seguito della nuova conformazione giuridica dell'Associazione, la ricostituzione degli organi statutari.

2.    Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria del Formez.