Schema di decreto legislativo per la trasformazione dell’Ente autonomo
esposizione universale di Roma (EUR) in società per azioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI. gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 241;
VISTA 1a. legge 26 dicembre 1936, n.2 74 di istituzione dell’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma;
VISTI gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’articolo 1 della legge 16giugno 1998, n. 191;
VISTO l’articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare i commi 2 e 4 di detto articolo;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
VISTO il parere della Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali espresso nella seduta del...
VISTO il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 59 del 1997, espresso nella seduta del..;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici delegato per le aree urbane;

 

EMANA
Il seguente decreto legislativo

ART. 1
(Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni)

1. L’Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di seguito "ente EUR", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "EUR S.p.A.", con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata .in vigore. Quest’ultimo termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d’ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell’ente EUR, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l’individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. La commissione di cui al comma 2 individua, altresì, i beni da trasferire al Comune di Roma, con le modalità di cui all’articolo 4. Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell’ente EUR, iniziando dall’area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l’ipotesi di cui al comma 7, è disposta la convocazione dell’assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L’ente EUR. è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di detto decreto; detta pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

5. Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l’ente EUR promuove la costituzione di una società per azioni il cui oggetto sociale comprende l’esercizio di attività congressuali; a detta società, l’ente Eur è autorizzato a conferire l’area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all’insediamento di strutture congressuali. Il conferimento è effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All’atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta società sono attribuite all’Ente Eur.

6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui ai precedenti commi facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell’ente EUR in società, l’ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell’ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della società di cui al comma 5, sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.

7. La società EUR S.p.A. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l’ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell’ente EUR sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell’ente EUR.

ART. 2
(Capitale sociale)

1. Il capitale della società EUR S.p.A. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell’articolo i. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Il capitale sociale di cui al comma 1 è attribuito, all’atto della costituzione della società EUR S.p.A., nella misura del dieci per cento al Comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista secondo le direttive del Presidente del consiglio dei ministri.

ART. 3
(Oggetto sociale)

1. Rientrano, in particolare, nell’oggetto sociale della società EUR S.p.A., approvato a norma del comma 4 dell’articolo 1, la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni di cui la società è titolare. Nell’ambito ditali attività è compresa l’utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l’organizzazione di iniziative nel campo congressuale espositivo, artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi i servizi connessi a dette attività.

ART. 4
(Trasferimento di beni)

1. A decorrere dalla data di costituzione della. società EUR S.p.A., è trasferita al Comune di Roma la proprietà delle .strade .e piazze di .pubblica viabilità, della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l’esclusione della rete di innaffiamento, dell’impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio, e delle infrastrutture ad essi pertinenti, già attribuite all’ente Eur.

2. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comune di Roma subentra nei rapporti attivi e passivi inerenti ai predetti beni, fermo restando che la responsabilità del Comune derivante dalla proprietà di detti beni non si estende ai fatti verificatisi anteriormente alla data di cui al comma 1.

3. Il verbale di consistenza dei beni da trasferire ai sensi del presente articolo al Comune di Roma è redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l’ente EUR.

ART. 5
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società EUR S.p.A. é disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell’ente EUR, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell’articolo 12, comma 1, lett. s), e 14, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34, 35 e 35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all’articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell’Ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

ART. 6
(Beni di interesse artistico è storico)

l. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge l° giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla società si applicano, nei quattro anni. successivi. . alla costituzione della società, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della società, gli amministratori presentano l’elenco delle cose di cui all’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell’elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

3. Entro due anni dalla ricezione dell’elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.