Schema di decreto legislativo recante
"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 marzo 1981, n. 91;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

RAVVISATA l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

VISTO il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Comitato olimpico nazionale italiano)

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalità di diritto pubblico. Ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 2
(Statuto)

1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ivi compresi la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpionica, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di costituzione, ai sensi del presente decreto, del consiglio nazionale e della giunta nazionale, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

4. L'organizzazione periferica del CONI è disciplinata dallo statuto dell'ente, che attua il principio di conformazione organizzativa a livello regionale.

Articolo 3
(Organi del CONI)

1. Sono organi del CONI:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta nazionale;

c) il presidente;

d) il comitato nazionale per lo sport per tutti;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non possono restare in carica oltre due mandati.

3. Non possono far parte o essere titolari degli organi di cui al comma 1 i membri del Parlamento europeo, del Parlamento, del Governo o dei consigli regionali, i presidenti ed i componenti di giunta provinciale, i sindaci o gli assessori dei comuni capoluogo di provincia, ovvero con popolazione superiore a centomila abitanti.

4. Lo statuto prevede la costituzione di una Commissione sportiva di garanzia, alla quale è affidato il compito di verificare la coerenza dell'attività sportiva con le regole del relativo ordinamento. Lo statuto ne determina le modalità di funzionamento ed il numero dei componenti, individuati tra personalità dello sport di significativa rilevanza.

Articolo 4
(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del CONI, che lo presiede;

b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali, uno dei quali è nominato vicepresidente del consiglio;

c) i membri italiani del Comitato olimpico internazionale;

d) atleti e tecnici sportivi, in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali.

2. I rappresentanti delle federazioni di sport olimpici devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

3. Lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Articolo 5
(Compiti del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.

2. Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite;

d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica;

e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da parte di queste sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

f) esprime parere sul bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio consuntivo;

g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;

h) elegge il proprio vice presidente;

i) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Articolo 6
(Giunta nazionale)

1. La giunta nazionale è composta da:

a) il presidente del CONI, che la presiede;

b) i membri italiani del Comitato olimpico internazionale;

c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi tesserati presso soggetti sportivi riconosciuti.

2. Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti.

3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

4. Non sono eleggibili nella giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali e gli altri componenti del consiglio nazionale in carica.

5. La carica di componente della giunta nazionale è incompatibile con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

Articolo 7
(Compiti della giunta nazionale)

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

a) formula la proposta di statuto all'ente;

b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulla consistenza degli organici;

c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;

f) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;

g) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

f) nomina il segretario generale;

g) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Articolo 8
(Presidente del CONI)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 6.

3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Articolo 9
(Procedimento elettorale)

1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:

a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno sia atleta ed almeno uno sia tecnico sportivo;

2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali.

3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).

Articolo 10
(Comitato nazionale sport per tutti)

1. Il comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. Fanno parte del comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni e degli enti locali.

3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.

Articolo 11
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati come segue:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

c) un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'altro dal Ministero delle finanze.

3. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano comunque in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

Articolo 12
(Segretario generale)

1. Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Possono essere nominati alla carica di segretario generale coloro che per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di competenza e capacità professionale con particolare riferimento al campo dello sport, in armonia con le norme e gli indirizzi del CIO, e che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale, desunta anche dallo svolgimento di attività gestionale in organismi ed enti pubblici o privati o dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro svolte anche nell'ambito dell'ente.

3. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;

b) predispone il bilancio dell'ente;

c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

4. La carica di segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

Articolo 13
(Vigilanza)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi

Articolo 14
(Federazioni sportive nazionali)

1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

Articolo 15
(Statuti delle federazioni sportive nazionali)

1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti delle federazioni sportive nazionali prevedono procedure elettorali che garantiscono la presenza, negli organi federali, di atleti e tecnici sportivi in misura percentuale non inferiore al 30% del totale dei componenti di tali organi, garantendo forme che assicurino un'equa rappresentanza delle atlete e degli atleti.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le federazioni sportive nazionali adottano i propri statuti in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto ed ai principi stabiliti, a norma dell'articolo 5, comma 2, dal consiglio nazionale.

Articolo 16
(Personale)

1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999, è trasferito alla federazione presso la quale presta la propria opera, salvo quanto previsto dal comma 5. Il trasferimento ha effetto dal trentesimo giorno successivo all'emanazione dello statuto di cui all'art. 15, comma 3. Fino a tale data, il personale continua ad essere impiegato presso la federazione. Si applica l'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data del trasferimento ed in relazione al periodo a questa successivo, il trattamento di fine rapporto del personale di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

3. Il personale di cui al comma 1 può optare, entro la data del trasferimento, per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento.

4. Al personale di cui al comma 1 che dichiara di non accettare il trasferimento si applicano gli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. La dichiarazione deve essere effettuata entro la data del trasferimento.

5. Il trasferimento del personale alle federazioni sportive nazionali non costituisce giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro o di licenziamento collettivo.

Articolo 17
(Disposizioni transitorie)

1. Gli organi dell'ente in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, che dovranno avvenire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I nuovi organi restano in carica sino al 31 ottobre 2004.

2. In sede di prima applicazione, il Consiglio nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto adotta, con deliberazione sottoposta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento elettorale, in attuazione delle norme del presente decreto.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1.

4. Le federazioni sportive nazionali riconosciute alla data del 20 gennaio 1999 acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli statuti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi a norma dell'articolo 15, comma 3, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

6. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Articolo 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.