Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA
recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …..;

Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della competente Commissione Parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ………………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
(SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610 e successive modificazioni, è soppressa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e posta in liquidazione.

ARTICOLO 2
(ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA)

1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia ha sede legale in Roma e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione Europea.

4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3
(FUNZIONI DELL'AGENZIA E DELLE REGIONI)

1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 marzo 1995 ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori nonché i criteri per il relativo riconoscimento.

3. Fino all'istituzione da parte delle regioni degli appositi servizi ed organismi di cui al comma 4, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali, previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95.

4. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, ai sensi del decreto di cui al comma 2.

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n.729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Fino alla istituzione dei servizi ed organismi di cui al comma 4, l'Ente Nazionale Risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.

ARTICOLO 4
(COMPITI ATTRIBUITI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE)

1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione Europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extra comunitari dei suddetti prodotti, compresi i paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri paesi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle Finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 5
(GESTIONE DEGLI INTERVENTI E AIUTI COMUNITARI)

1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi.

2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia può attribuire alle stesse, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di Tesoreria intestato "Ministero del Tesoro-FEOGA", da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto dell'avvenuto reintegro delle anticipazioni concesse.

ARTICOLO 6
(PERSONALE)

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto dell'Agenzia, il personale in servizio presso l'AIMA è trasferito, con decreto del Ministro per le politiche agricole, nei limiti della dotazione organica fissata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, all'Agenzia, secondo criteri determinati dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previa domanda dell'interessato. Un contingente di tale personale è distaccato temporaneamente presso il Commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 12.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al personale trasferito all'Agenzia si applica quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale personale mantiene l'anzianità e le posizioni giuridiche maturate.

4. Il personale dell'AIMA non trasferito all'Agenzia ai sensi del comma 1, è trasferito alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. In sede di prima attuazione, l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal decreto legislativo n. 80/98.

6. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 4, gli oneri inerenti al personale non trasferito all'Agenzia sono a carico del bilancio della soppressa AIMA.

7. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1° gennaio 1999 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 7
(ENTRATE)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;

b) dalle somme di provenienza dell'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfetari da parte del FEOGA;

c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

2. Non costituiscono entrate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme per la gestione degli aiuti comunitari sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

ARTICOLO 8
(ORDINAMENTO CONTABILE)

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi 15 giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione.

2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'Agenzia è inserita nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il bilancio dell'Agenzia è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni.

5. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei Conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ARTICOLO 9
(ORGANI)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il Consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Il Collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il Presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 10
(STATUTO E REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA')

1. Lo statuto dell'Agenzia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal Consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il regolamento del personale è deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1995, n. 449.

4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, le funzioni di organismo di coordinamento devono essere tenute nettamente distinte da quelle di organismo pagatore. La struttura si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazioni di responsabilità.

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.

ARTICOLO 11
(BENI E DOTAZIONI FINANZIARIE)

1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia.

2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 173/98, dei controlli sulle erogazioni previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'articolo 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria.

ARTICOLO 12
(NORME TRANSITORIE)

1. Alla liquidazione della soppressa AIMA, comprese la erogazione di aiuti comunitari relativi alle campagne in corso alla data della sua soppressione, alla relativa rendicontazione e alle azioni di recupero di somme indebitamente erogate, provvede un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole che opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, con decorrenza dalla data suddetta, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95.

2. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attività, delle funzioni e dei beni materiali e immateriali trasferiti all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo finale dell'AIMA. A tal fine si avvale, sino al termine della gestione, di un contingente del personale trasferito all'Agenzia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, individuato con decreto del Ministro per le politiche agricole.

3. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA in liquidazione, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuità nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati sino a tale termine gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli Schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA in liquidazione, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti fini sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

4. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo speciale costituito presso il Ministero, finanziato con le disponibilità esistenti all'atto dell'insediamento del Commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie.

5. Il Commissario provvede in oltre alla erogazione degli aiuti comunitari sino al riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore e continua ad utilizzare i beni indispensabili alla liquidazione secondo tempi e modalità stabiliti con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole.

6. Tutte le attività del Commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla presentazione del conto finale il controllo sulle attività è esercitato dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione dell'AIMA, ferme restando le competenze della Corte dei Conti. Entro il 30 giugno 2001, il Commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2000.

7. I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti alla data dell'1 gennaio 2001 sono trasferiti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che subentra nella gestione ai sensi e con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni. Per i relativi adempimenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolo 15.

8. Dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9, cessano dalle funzioni il Commissario e il Subcommissario dell'AIMA.

ARTICOLO 13
(ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE)

1. A decorrere dall'anno finanziario comunitario 1999-2000, le funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Garanzia, sono svolte da un apposito Comitato istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si avvale del personale del predetto Ministero, in possesso di idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è l'organismo indipendente sotto il profilo funzionale dagli organismi pagatori e dall'organismo di coordinamento, previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si fa fronte con le disponibilità nazionali destinate agli interventi previsti dai regolamenti comunitari. La determinazione dei compensi spettanti ai membri del Comitato, di cui al comma 1, è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

ARTICOLO 14
(REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCIE AUTONOME)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.