Schema di decreto legislativo recante Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n 59 in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), e g);

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del........1998;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Ministro

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e con strutture scientifiche distribuite sul territorio.

2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

 

Art. 2

(Attività e finalità del C.N.R.)

1. Il C.N.R.:

a) attraverso la propria rete scientifica di cui all'articolo 7 svolge e promuove attività di ricerca finalizzata ad obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, nonché assicurando la diffusione dei risultati;

b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 5 e nel quadro della collaborazione con le università ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonché sostiene attività scientifiche di rilevante interesse per il sistema nazionale di ricerca;

c) cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3;

d) svolge, in convenzione con le università e anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di formazione post-universitaria e post-dottorato, nonché può svolgere attività di formazione continua, permanente e ricorrente,

e) svolge attività di definizione, diffusione e verifica di standard e norme tecniche, nonché di certificazione;

f) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

g) nell’ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

 

Art. 3

(Strumenti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso lo sfruttamento economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 300 milioni di lire è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta in assenza di osservazioni dei predetti Ministri, l'autorizzazione si intende concessa.

2. Nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni o società comunque costituite o partecipate dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

 

Art. 4

(Organi e direttore generale)

1. Sono organi del C.N.R:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. Il presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell’andamento delle attività dell’ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 7. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su proposta del presidente e due designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, non componenti della medesima. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su designazione, quanto al presidente e ad un membro effettivo, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e di riscontro sugli atti di gestione dell'ente. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Se dipendenti pubblici, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente e i membri del consiglio direttivo sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato; il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo. Se ricercatori e professori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n. 10, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Al presidente dell’ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Il presidente nomina, sentito il consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione e della attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi elettivi e nei partiti politici e non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.

9. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non può ricoprire incarichi elettivi o nei partiti politici.

 

Art. 5

(Piano di attività)

1. Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza al programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché ai programmi di ricerca dell'Unione europea.

 

Art. 6

(Regolamenti)

1. I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della Legge 9 maggio 1989, n.168, sono adottati, modificati e integrati anche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1. preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento;

2. istituzione di un comitato scientifico dell'ente, costituito pariteticamente da membri interni ed esterni all'ente e con presidente esterno, con compiti di supporto istruttorio alla programmazione scientifica e al monitoraggio delle attività, nonché di raccordo con organismi che svolgano analoghe funzioni nell'ambito della rete scientifica dell’ente;

3. previsione, in aggiunta all'ordinaria autovalutazione scientifica, di un'attività permanente di valutazione dei risultati della propria ricerca, a cura di esperti esterni all'ente, anche di cittadinanza non italiana, secondo i criteri e le modalità determinate sulla base degli indirizzi del comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

4. attribuzione della direzione degli istituti di cui all'articolo 7 mediante procedure di selezione pubblica, con nomina di commissioni giudicatrici;

5. selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attività scientifiche di cui alla medesima disposizione, nonché delle ricerche di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), con procedure trasparenti di valutazione comparativa;

6. facoltà di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione.

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza:

1 redazione di un bilancio di previsione secondo gli obiettivi programmatici, nonché dello stato patrimoniale e del conto economico sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, anche indicando analiticamente le diverse entrate di cui all'articolo 9;

2. facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

Art 7

(Riordino della rete scientifica)

I regolamenti di cui all'articolo 6 disciplinano altresì la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di accorpamento delle strutture di ricerca mediante fusioni, trasformazioni e soppressioni, anche utilizzando modelli diversi di organizzazione, al fine di costituire una rete scientifica che opera con:

a) qualificati istituti di livello internazionale e di dimensioni adeguate, con autonomia scientifica, amministrativa e contabile, riconosciuta capacità di autofinanziamento, i quali, nei propri ambiti di competenza, possono anche finanziare ricerche esterne, nonché operare come incubatori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) convenzioni, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, con gli atenei, con altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, per contribuire con servizi e risorse umane e finanziarie a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata.

 

Art. 8

(Controlli)

1. Sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica esclusivamente le delibere concernenti il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali. Decorsi 45 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro la predetta delibera diventa esecutiva. Ogni altra delibera dell'ente, con eccezione di quelle di approvazione dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è immediatamente esecutiva.

2. Sono trasmessi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) i bilanci annuali e una relazione annuale sull'attività svolta, che è inviata, a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica, nonché al Parlamento. Sono altresì trasmesse ai Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica note semestrali contenenti dati sull'andamento delle spese del personale e sulle assunzioni effettuate a tempo indeterminato, a termine e a tempo parziale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 6, anche concernenti il riordino della rete scientifica, come modificati e integrati ai sensi degli articoli 6 e 7, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro 120 giorni dalla data di insediamento. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 180 giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approva i regolamenti di concerto, quanto alle parti relative all'amministrazione, finanza e contabilità, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché, quanto alla parte relativa al trattamento del personale, con il Ministro della funzione pubblica. Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti in assenza di osservazioni dei predetti ministri, i regolamenti si intendono approvati.

4. Decorsi 180 giorni senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 6 e 7, il consiglio decade e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

5. Il C.N.R. è soggetto al controllo successivo della Corte dei Conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento.

 

Art.9

(Risorse)

1. Le risorse del C.N.R. sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca Finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione Europea per la partecipazione a programmi e progetti internazionali;

e) da ogni altra eventuale entrata.

 

Art. 10

(Personale)

l. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n.196 e dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il comitato scientifico e nell'ambito del 3 per cento dell' organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, a tempo indeterminato nella qualifica più elevata del ruolo dei ricercatori ovvero a tempo determinato nelle altre qualifiche del predetto ruolo, ricercatori italiani o stranieri che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

 

Art. 11

(Mobilità con le università)

1. Le università possono attribuire per Contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento ai ricercatori in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali i predetti ricercatori partecipano, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture del C.N.R.

3. Previa convenzione tra università e C.N.R., i ricercatori del C.N.R. possono essere autorizzati per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso le strutture scientifiche delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali i predetti ricercatori, per la durata delle attività, partecipano alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza e possono dar luogo per i ricercatori del C.N.R., secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, ad una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti di cui all'articolo 6 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

1. Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, così come determinata ai sensi dell'articolo l della legge 22 dicembre 1960, n. 1613.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto:

a) qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, il consiglio direttivo è validamente costituito con quattro componenti e il presidente;

b) l'attribuzione della direzione degli istituti di cui all'articolo 7 può anche avvenire mediante valutazione comparativa dei candidati da parte del consiglio direttivo, acquisito un parere preliminare del comitato scientifico sulle candidature;

c) il riordino di cui all'articolo 7 può avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee e la trasformazione delle strutture di ricerca in istituti operanti in più sedi e a termine.

3. Sono abrogate le disposizioni incomprensibili con il presente decreto ed in particolare:

a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

c) la legge 2 marzo 1963, n. 283 e successive modificazioni e integrazioni.