SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA
"RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP)"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 1 5 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, recante la "riforma sulla vigilanza delle assicurazioni";

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 186;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Trasferimento di funzioni)

1. Sono trasferite all'ISVAP le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.

2. Le Commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP.

3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo può assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono effettuate tramite procedure selettive da espletare mediante una prova culturale e attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla, corretti in forma anonima, mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonché dei livelli di professionalità specialistica necessaria per lo svolgimento delle funzioni richieste.

 

Art. 2
(Pubblicità degli atti)

1. Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonché il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

2. L'ISVAP, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione sulla attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri che la trasmette al Parlamento entro 30 giorni.

3. La pubblicità degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP è assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.

 

Art. 3
(Revoca e liquidazione coatta amministrativa)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede con proprio decreto a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Nei casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale può pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare sulla. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o più commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commissari acquisiscono previamente il parere favorevole del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.

5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.

 

Art. 4
(Razionalizzazione di norme concernenti I'ISVAP e il Ministero dell'industria,del commercio e dell'artigianato)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e agli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni".

2. All'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole "L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli sono inserite le seguenti: "coerenti con gli indirizzi della propria attività di regolazione del settore assicurativo".

3. All'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP, ".

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, la parola "nota" è sostituita dalle seguenti parole: "anche quelle"; inoltre, dopo le parole "che le esercita in piena autonomia", sono inserite le seguenti: "giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, ".

5. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo".

6. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole "dell'attività assicurativa" sono inserite le seguenti: "anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi".

7. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"d) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".

8. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"3. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.".

9. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

"5. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni 1'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, applica le sanzioni con provvedimento motivato.".

10. All'articolo 5, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "l'ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,".

11. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "e si applica quanto disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.".

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.

5. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.".

13. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di propria iniziativa o" sono abrogate.

14. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti".

15. l'articolo 9, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'IS VAP il presidente e il consiglio".

16. All'articolo 11, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "esercitare" sono inserite le seguenti:", direttamente o indirettamente,"; sono inoltre aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né avere alcun interesse, diretto o indiretto, nei confronti dei medesimi soggetti".

17. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20, 21 e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "di amministrazione" sono abrogate.

18. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) esprime parere al Presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;".

19. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge".

20. All'articolo 19, comma 1, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "personale" sono inserite le seguenti: "che non può eccedere le quattrocento unità,".

21. All'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale, anche se di carattere occasionale o gratuita. Esso, inoltre, non può a avere Interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore, ad eccezione della posizione di assicurato. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge. "

22. All'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

2. L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa."

23. All'articolo 21, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato".

24. All'articolo 21, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" è sostituita dalla parola "venti"; è inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio."

25. All'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabile con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito I'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.

3. Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non impegnata dall'ISVAP, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

Art. 5
(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, 12, 14, comma 3, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, gli articoli 51, comma 3, e 52, commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono abrogati.