SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ISTITUZIONE
DELL'"ENTE TABACCHI ITALIANI"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha fissato al 31 luglio 1998 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per la nazionalizzare dell'ordinamento dei Ministeri, provvedendo anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione, tra l'altro, di amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo;

Visto altresì l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, degli enti pubblici nazionali che, in settori diversi dalla assistenza e previdenza, operano nella promozione e nel sostegno pubblico del sistema produttivo nazionale;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997, il quale, relativamente all'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della stessa legge, contempla, tra i principi ed i criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi, anche quello della possibilità di operare la trasformazione in enti pubblici economici o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

Visto l'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, secondo il quale, nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della stessa legge, il Governo deve tenere conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997, che, ai fini predetti, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, la eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, nonché la ridefinizione delle strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie ed aziende;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera m), della legge n. 59 del 1997, che, sempre agli stessi fini sopra indicati, dispone, quale ulteriore principio e criterio direttivo, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attuazione di un più razionale collegamento tra la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge n. 59 del 1997, che, per la ricordata attuazione della delega governativa, stabilisce l'ulteriore principio e criterio direttivo secondo il quale, in materia di personale, devono essere realizzati gli eventuali processi di mobilità, ricorrendosi, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la nazionalizzazione, il riordino e la fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……..;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …………………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

Art. 1

(Istituzione e compiti dell'ente)

1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attività dell'ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

5. L'ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone con propria deliberazione la trasformazione dell'ente. Il Ministro delle finanze presenta comunque al Parlamento una relazione sulla trasformazione dell'ente per acquisire il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giomi; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.

7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

 

Art. 2

(Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'ente)

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;.

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni sono adottate sentito, entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie.

3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al successivo comma 7, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti effettivi del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per le politiche agricole. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultavo paritetico di cui al precedente comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al successivo comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente. Il comitato consultivo paritetico è nominato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente, con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'ente.

 

Art. 3

(Patrimonio dell'ente, regime tributario, destinazione dei beni e del personale estranei all'ente)

1. L'ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. All'ente è attribuito un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato, con decreto del Ministro delle finanze, anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. L'ordinato trasferimento delle risorse ai fini dell'inizio delle attività dell'ente pubblico economico è curato da una commissione straordinaria nominata dal Ministro delle finanze. Alla conclusione di tale procedura è insediato il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

5. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ente, determina con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la composizione del patrimonio iniziale dell'ente, oltre alla quota parte dell'accantonamento per il fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'ente.

6. L'Ente può assumere esclusivamente personale di professionalità adeguatamente qualificato, ove non sia reperibile fra il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4.

7. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e personale ad esse afferenti.

 

Art. 4

(Personale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

4. Il personale trasferito all'ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale viene riconosciuta la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'ente o nelle società.

5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in società per azioni, nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni sulla mobilità previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

10. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui al comma 4, si applica l'articolo 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione.

11. Al personale trasferito all'ente e successivamente alle società private si applica altresì quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

 

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. Per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 3 del presente decreto legislativo, si provvede con decreto del Ministro delle finanze.