Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico "La biennale di venezia" in persona giuridica privata denominata "societa' di cultura la biennale di venezia

Capo I
Disposizioni generali

Articolo l
(Trasformazione)

1. L'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui la legge 26 luglio 1973, n.438, e successive modificazioni, è trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Società di cultura La Biennale di Venezia".

Articolo 2
(Personalità giuridica)

1. La "Società di cultura "La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Società di cultura", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata- in vigore del presente decreto.

2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione medesimo.

Articolo 3
(Scopi)

1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante . attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti..

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi l e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

Articolo 4
(Statuto)

1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, il rispetto dei fini di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto è elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto il Ministro del tesoro.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Articolo 5
(Partecipazione)

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società.

Articolo 6
(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento.

 

Capo II
Organi

Articolo 7
(Organi)

1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Ciascun componente di organo può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

Articolo 8
(Presidente)

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari, sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.

Articolo 9
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:

a) il sindaco di Venezia o un suo delegato scelto tra i componenti della Giunta comunale, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;

b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;

c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;

d) un membro designato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società di cultura.

2. Il presidente della Società di cultura ed i membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.

4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera d), è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Se la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, è pari o superiore al 25 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società medesima.

Articolo 10
(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali di cui all'articolo 14;

e) nomina e revoca il coordinatore generale;

f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente non può essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;

g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici, giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 11
(Comitato scientifico)

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.

2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:

  1. ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;
  2. alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;
  3. all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;
  4. alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.

4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico prevedendo, in particolare, che, in caso di parità, di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.

5. Lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, in luogo dei competenti direttori di settore, e che sono individuati tra personalità anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

Articolo 12
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designato in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 5 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

 

Capo III
Attività culturali

Articolo 13
(Settori culturali)

1. La società di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo della architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

 

2. Lo statuto può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

Articolo 14
(Direttori dei settori)

1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.

6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità vigilante, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.

Articolo 15
(Archivio storico delle arti contemporanee)

1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata , nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.

2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri paesi.

3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

Articolo 16
(Svolgimento delle attività culturali)

1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia svolgono negli immobili di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

 

Capo IV
Disposizione in tema di gestione

Articolo 17
(Coordinatore generale)

1. Il coordinatore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Società di cultura, è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.

Articolo l8
(Personale)

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n.70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.

Articolo 19
(Disponibilità finanziarie)

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Articolo 20
(Norme in tema di patrimonio e di gestione)

1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre ,delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n.259.

3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Articolo 21
(Scritture contabili e bilancio)

1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'Ufficio del registro delle imprese.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal l° gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione.

Articolo 22
(Conservazione dei diritti)

1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regioni provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n.438 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da esso utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli i proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.

3. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate, a condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. La reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Articolo 23
(Amministrazione straordinaria)

 

1. L'Autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Società di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Articolo 24
(Vigilanza)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 24.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.

 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25
(Amministrazione provvisoria)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico e dal collegio dei revisori.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

Articolo 26
(Stima del patrimonio)

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. Agli esperti designati dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio Società della cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.

Articolo 27
(Abrogazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n.438, la legge 13 giugno 1977, n.324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.