SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, A NORMA DELL'ART. 4., COMMA 4, LETT. C), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della predetta legge, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche e industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agro-industriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
VISTO il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 59 del 1997;
VISTO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. Insieme all'autorizzazione d comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'autocertificazione corredata della documentazione prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso. In casi di particolare complessità, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se il comune non dispone di strutture idonee all'esame tecnico della domanda, il sindaco trasmette gli atti alla regione, dandone comunicazione all'interessato; in tal caso provvede la regione e il termine per il rilascio dell'autorizzazione è elevato a quarantacinque giorni.

4. In caso di trasferimento di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune e alla regione entro quindici giorni.

5. I titolari di concessione di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 1970, n. 1034, sono autorizzati di diritto a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi del comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, con contratto di durata pari a sei anni, rinnovabile per uguali periodi, conforme al contratto-tipo stipulato fra le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle parti. Detto contratto deve prevedere che il titolare dell'autorizzazione può sciogliersi dal contratto di gestione solo per grave inadempimento del gestore. Il contratto-tipo prevede, tra l'altro:

a) l'uso gratuito degli impianti, ivi compresi il locale di ricovero del gestore e altre superfici coperte in misura non superiore a 25 mq;

b) il subentro degli eredi in caso di decesso del gestore;

c) la facoltà del gestore di esercitare in proprio le attività di commercializzazione di cui al comma 9, di rilevare, a prezzi di mercato, i diritti del titolare dell'autorizzazione relativi a tale attività e di realizzare gli investimenti e le opere conseguentemente necessarie;

d) le modalità per esperire la conciliazione delle controversie insorte tra le parti;

e) le condizioni alle quali possono essere praticati sconti di prezzo sui carburanti o altre iniziative promozionali, il cui valore deve essere chiaramente pubblicizzato, riconoscendo, in ogni caso al consumatore la facoltà di esigere che il controvalore dei beni oggetto della promozione sia fruito in equivalente fornitura di carburante.

7. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 può individuare il proprio impianto esclusivamente con la propria insegna; in caso di esposizione nell'area dell'impianto di insegne o marchi di fornitori di carburante, l'autorizzazione è revocata. I titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE 1582/97, in materia di restrizioni verticali nella politica della concorrenza comunitaria, i contratti di gestione di cui al comma 6 non possono imporre, direttamente o indirettamente, al gestore l'acquisto di prodotti da un unico fornitore per un periodo superiore a sei anni, anche sotto forma di comodato gratuito degli impianti. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, il predetto periodo può essere modificato, anche tenuto conto delle disposizioni comunitarie adottate in materia. A detto regolamento si applica la disposizione di cui al comma 10.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo tabelle merceologiche determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella previsione delle condizioni del contratto-tipo si tiene conto, tra l'altro, dell'esigenza di un'equa remunerazione degli investimenti comunque effettuati nell'area degli impianti, al netto degli ammortamenti contabilizzati.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo o dal contratto-tipo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 2
Competenze comunali e regionali

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che metta il richiedente in grado di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai commi l e 3 nei termini indicati negli stessi commi, la regione nomina un commissario ad acta, che provvede in sostituzione e con effetti obbligatori per tutti i comuni, entro i successivi sessanta giorni.

5. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3
Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 2 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione di nuovi impianti è subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti, della cui concessione il richiedente sia titolare almeno da data anteriore al 31 dicembre 1996. Se alla predetta data il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fino a un numero massimo di tre.

2. Il titolare di una o più concessioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, articolato per fasi temporali e da effettuare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei comuni capoluogo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed entro due anni negli altri comuni. In assenza del programma. o in caso di mancato rispetto del programma stesso e comunque allo scadere dei predetti termini, le concessioni dei predetti impianti sono comunque revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I titolari di concessione di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può comunque autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. E' abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

Art. 4
Decreti ministeriali

1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5
Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di carburante, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono tenute a fornire il carburante a chiunque ne faccia richiesta, purché titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a condizioni eque e non discriminatorie; le predette condizioni e i prezzi di vendita sono previamente comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, anche per via informatica. Le condizioni e i prezzi di cui al presente comma non possono essere derogati senza la preventiva comunicazione al predetto Ministero, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra società indicati separatamente.

Art. 6
Fondo per la razionalizzazione della rete

1. Le disponibilità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 dicembre 1994, sono integrate per un importo, calcolato su ogni litro o chilo di prodotto petrolifero venduto, di lire tre a carico delle società petrolifere, tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione diversi dalle predette società e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilità, amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041, sono utilizzate per la concessione di incentivi, secondo le condizioni, le modalità e i tempi stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7
Orario di servizio

1. A decorrere dalla scadenza dei tempi di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'orario massimo di servizio degli impianti non può eccedere del cinquanta per cento l'orario minimo.

2. Restano ferme restando le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, per gli impianti assistiti da personale di servizio, e le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo. previa comunicazione al comune. Resta ferma in materia la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

Art. 8
Agenzia delle scorte

1. E' costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, che gestisce le scorte obbligatorie sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei titolari di autorizzazione all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli preventivamente comunicate dall'Agenzia stessa.

Art. 9
Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, contributo in quota fissa a carico dei soci nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.

Art. 10
Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

1. E' vietato il comodato gratuito di serbatoi contenenti gas allo stato liquido (GPL) per uso civile, industriale o agricolo, vincolato all'obbligo contrattuale di acquisto di detto gas dal comodante o da terzi, in esclusiva o in quantità di prodotto contrattualmente predeterminata. I contratti stipulati in difformità prima della data di entrata in vigore della presente legge sono risolti a decorrere dal l° aprile 1998. A decorrere da tale data coloro che hanno concesso in comodato i serbatoi hanno la facoltà di richiederne la restituzione immediata. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

2. Se il comodatario intende acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante è disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio ed il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente. E' nulla qualsiasi pattuizione che preveda obblighi di acquisto di prodotto da parte dell'acquirente o del conduttore nei confronti del venditore, del locatore o di terzi.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni utente di serbatoi di GPL, deve stipulare un contratto di manutenzione con una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di visite semestrali e il rilascio di apposita certificazione. Sulla bolla di consegna è indicata la data di scadenza della certificazione in possesso dell'utente. Il fornitore che rifornisce serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta è punito con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire.