Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche e integrazioni in attuazione della delega di cui all'art.11 commi 4 e 6 della legge 15 marzo 1997 n. 59

Articolo 1

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. Sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, sono garantite forme di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 7 comma 1, con modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali.

2. Mediante accordi quadro sono stabiliti i comporti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. Sugli accordi che definiscono o modificano i comparti, l'ARAN, ferma restando la procedura dell'art. 4, acquisisce preventivamente il parere del Governo.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Nell'ambito dei contratti collettivi di comparto possono essere previste discipline distinte per le specifiche tipologie professionali e per i dipendenti che svolgono attività professionali oppure tecnico scientifiche e di ricerca.

4. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per la dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art.15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche.

5. I contratti collettivi nazionali devono assicurare autonomi livelli di contrattazione integrativa alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

6. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 2

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per le relazioni negoziali - ARAN - agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in coerenza con gli indirizzi ricevuti ai sensi del successivo articolo, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla formulazione degli indirizzi generali della parte pubblica ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contraddizione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei Comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o interregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso I' ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai Comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

5. Il comitato direttivo dell'ARAN e costituito dal Presidente e da quattro componenti. Viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città. Degli altri quattro componenti due sono designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro dalla Conferenza Stato-città.

6. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti.

7. Per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da:

a) contributi posti a carico dello Stato per il funzionamento ordinario dell'ARAN e come corrispettivo dei servizi dell'ARAN per la rappresentanza negoziale a livello nazionale.

b) contributi posti a carico delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato in corrispettivo dei servizi dell'ARAN per la rappresentanza negoziale a livello nazionale. I contributi sono stabiliti d'intesa con i Comitati di settore interessati, si riferiscono a ciascun biennio contrattuale e possono essere proporzionali al numero di dipendenti del comparto e a quelli delle singole amministrazioni;

c) quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico delle pubbliche amministrazioni che se ne avvalgano.

8. L'ARAN ha autonomia organizzativa e contabile. Definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. A decorrere dall'anno 1998, l'ARAN provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ente i contributi e le quote di cui al precedente comma 7. La gestione finanziaria è soggetta a controllo della Corte dei Conti mediante presentazione del conto consuntivo.

9. Il ruolo del personale dipendente dall'ARAN, è composto di non più di 50 unità, ivi comprese 15 unità di livello dirigenziale. Alla copertura del predetto ruolo si provvede, senza incremento di spesa, in via prioritaria attraverso procedure di mobilità di cui al capo III del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni nonché, in via subordinata, tramite le procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Ove siano utilizzate le procedure di mobilità, vengono soppressi. nelle amministrazioni di provenienza, i posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'ARAN.

10. L'ARAN può avvalersi, sulla base di apposite intese, di personale messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati dall'ARAN. Nei limiti del fondo di cui al comma 7, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

Articolo 3

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN ai fini della contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative le quali possono costituire un comitato di settore.

2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro delegato per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Per le altre pubbliche amministrazioni la costituzione dei Comitati di settore è promossa dalle loro istanze associative o rappresentative. Può essere costituito un solo comitato di settore per ciascun comparto.

4. Ciascun comitato regola autonomamente le modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte dal Comitato di settore in materia di indirizzo all'ARAN e di parere sull'ipotesi di accordo si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle amministrazioni del comparto che abbiano promosso la costituzione del Comitato. I componenti del Comitato non possono essere in numero superiore a sette.

5. I Comitati di settore regolano i rapporti con l'ARAN sulla base di appositi protocolli. Per le questioni di carattere generale e per i contratti collettivi quadro viene costituito un organismo di coordinamento intersettoriale tra i comitati di settore.

Articolo 4

I Comitati di settore indicano all'ARAN indirizzi e obiettivi per la contrattazione collettiva nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale e quando lo ritengano opportuno. Gli indirizzi sono deliberati da ciascun Comitato di settore e per le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 2 dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli accordi quadro e per altri accordi intersettoriali, gli indirizzi sono deliberati dall'organismo di coordinamento intersettoriale di cui al comma 5 dell'articolo precedente. Gli atti di indirizzo dei Comitati di settore delle amministrazioni diverse dallo Stato sono trasmessi al Governo, che può formulare osservazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i Comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del Comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il Comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'art. 3 comma 4, il proprio parere nei cinque giorni successivi. Per le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. La Corte dei Conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei Conti.

5. La Corte dei Conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei Conti non è positiva, l'ARAN, sentito il Comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, in presenza di parere favorevole del Comitato di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri, decorsi quaranta giorni dalla sottoscrittone dell'ipotesi di accordo, il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo.

Articolo 5

1. Il Ministero del Tesoro, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni regionali e locali, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 2 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

Articolo 6

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della 1. 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate disposizioni di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni osservano i criteri seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna unità amministrativa, le organizzazioni sindacali rappresentative in base ai criteri dell'art. 7 primo comma, possono designare propri rappresentanti sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti 1. 20 maggio 1970 n. 300. Alle predette organizzazioni sindacali spettano altresì le garanzie previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché le migliori condizioni derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 1994, n.770 e dai successivi accordi o contratti collettivi in proporzione alla loro rappresentatività.

3. Nelle unità amministrative che occupano oltre 15 dipendenti ad iniziativa anche disgiunta delle medesime organizzazioni sindacali, viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. I contratti collettivi nazionali definiscono la composizione dell'organismo e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre che alle organizzazioni sindacali firmatarie dei predetti contratti collettivi, ad altre organizzazioni sindacali purché costituite in associazione con un proprio statuto da almeno un anno, e purché la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell'unità amministrativa non inferiore al 5% e comunque non inferiore a tre lavoratori. I contratti collettivi possono prevedere che, per le unità amministrative di modeste dimensioni, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più unità amministrative ubicate nel medesimo territorio.

4. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai rappresentanti sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni. I contratti collettivi nazionali stabiliscono criteri e modalità con cui sono trasferite ai componenti della rappresentanza unitaria del personale i poteri e le garanzie spettanti ai rappresentanti sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali nella cui lista sono stati eletti, in base all'art. 19 1. n. 300/1970, ai successivi accordi e contratti collettivi e alle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. I contratti collettivi nazionali possono prevedere che l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti dall'art. 10 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni e da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva spetti esclusivamente alla rappresentanza unitaria del personale. Essi possono inoltre prevedere che la rappresentanza unitaria del personale sia integrata, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

Articolo 7

1. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% , sia nel comparto o nell'area contrattuale, sia in almeno tre regioni, calcolando a tal fine la media tra il dato associativo e quello elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma precedente, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 % del dato elettorale nel medesimo ambito.

3. Sono ammesse alla contrattazione collettiva per la stipulazione di accordi quadro o di altri accordi di livello interconfederale, le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi del comma precedente, in almeno un comparto o in due aree contrattuali. Tali confederazioni sono altresì ammesse alla contrattazione collettiva del comparto o area contrattuale cui sono ammesse le organizzazioni sindacali affiliate.

4. Sono ammesse alla contrattazione collettiva integrativa le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali, con le modalità e procedure definite da questi ultimi e fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 5, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

5. Agli effetti dell'art. 54 del d.lgs. 29/93, come modificato dal d.l. 10 maggi 1996 n. 254 convertito nella 1. 11 luglio 1996 n. 365, del d.p.c.m. n. 770/94, e dei successivi accordi e contratti collettivi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività, misurata ai sensi del comma 1, tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto.

6. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. Il Comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe e risolve le eventuali controversie. Qualora il dissenso permanga, il Comitato decide su conforme parere del CNEL, che lo delibera entro quindici giorni dalla richiesta. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive disposizioni correttive ed integrative.

7. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze associative delle pubbliche amministrazioni. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionano responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

Articolo 8

1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ai fini previsti dalle disposizioni precedenti, si misura sulla base del solo dato associativo, calcolato con i criteri dell'art. 7. Sono fatte salve disposizioni diverse di contratti collettivi. Si considera anche il dato elettorale, e si calcola la media tra i due dati come previsto dall'art. 7, quando nel comparto risultano elette rappresentanze unitarie del personale con il voto di più del 20% degli addetti, e comunque decorso l'anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Dopo la scadenza dei contratti collettivi vigenti, il 31 dicembre 1997, e fino alla sottoscrizione sulla base delle disposizioni del presente decreto legislativo dei successivi contratti collettivi, sono ammesse alla contrattazione collettiva integrativa le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del comparto che, in base ai criteri di cui al primo comma, abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% nell'amministrazione in cui il contratto integrativo trova applicazione.

3. Nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al quadriennio 1998-2001 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di costituzione, elezione e funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, la cui determinazione è rinviata ai contratti collettivi dall'art. 6. Sono fatti salvi in ogni caso gli accordi vigenti che prevedono e regolano la costituzione di rappresentanze unitarie del personale, sempreché non in contrasto con i principi e le disposizioni imperative previste dall'art. 6 del presente decreto legislativo.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 primo comma, i criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività ovvero sulla maggiore rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali previsto da disposizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sostituiscono gli articoli 45, 46, 50, 51 e 52 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni.