Schema di decreto legislativo recante "conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTA la legge 4 dicembre 1993, n.491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
RITENUTA la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
SENTITA la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e degli affari regionali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1
Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali

1. La legge 4 dicembre 1993, n.491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione alle province, ai comuni o ad altri enti locali e funzionati, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2, secondo le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2
Ministero per le politiche agricole

1 E' istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole ed agroalimentari. A tal fine, esso svolge compiti di elaborazione della politica agraria nazionale, in coerenza con quella comunitaria (PAC), di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando fino all'adozione di eventuali, ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59, e fino alla ristrutturazione prevista dal Capo II della medesima legge le attribuzioni di altre Amministrazioni centrali, il Ministero svolge altresì compiti di disciplina generale e, per quanto di propria competenza, di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici e libri nazionali dei boschi da seme; gestione delle risorse genetiche vegetali ed animali e delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ed a uso agrario; specie cacciabili ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n.752 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96; raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento delle unioni, delle associazioni nazionali e degli accordi interprofessionali di dimensione nazionale e di dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche.

4. Il Ministero si articola in dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla riorganizzazione degli uffici anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

5. Relativamente alle funzioni ed ai compiti non conferiti, il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza, del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3
Agenzie ed enti strumentali

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.A. di cui alla legge 23 dicembre 1986, n.898 è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma si applicano a far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4
Trasferimento di risorse alle regioni

1.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro il 31 dicembre 1997 si provvederà alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e province autonome, ivi compresi i beni e le risorse appartenenti al Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordino delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvederà a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59. Fino a tale riordino le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il sipario delle competenze precedente al riordino stesso.

Art. 5
Entrata un vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.