SCHEMA DPCM DI INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' E DELLE PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ANAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

 

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n.59 del 1997 ed in particolare l’articolo 7;

Visto l’accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visti in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n.112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 ‘n.461 recante disposizioni relative all’individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma .dell’art. 98, comma 2 dal citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21febbraio 2000 con il quale è stata individuata la rete stradale regionale;

Considerato Opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, nonché quelle di trasferimento;

Considerato che nella seduta del 14 settembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con la Conferenza Stato città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d’intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI) il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l’individuazione delle procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le Strade (ANAS) in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso, nella seduta del 44’ settembre 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali

Sentita, in data…. l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite, in data 13 settembre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data…., il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.

Articolo 2

1. L’Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all’interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l’elenco di dette sedi.

2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell’ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza Unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell’Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell’amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 3

1. L’Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni Regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai numero individuato per ciascuna Regione si procede all’individuazione del restante personale da trasferire nell’ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli, dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano. indicato sedi diverse da quelle della provirì6a di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.

2 Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tab. A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimento di cui al successivo articolo 7.

Articolo 4

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilità aggiuntiva, aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell’ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale sì procede al corrispondente trasferimento delle risorse, finanziarie dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione. Le risorse finanziarie relative ai personale trasferito sono determinate con riferimento ai trattamento economico complessivo maturato all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Articolo 5

  1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è la seguente:

CCNL ANAS

AREA

CCNL ENTI LOCALI

CATEGORIA

C1,C

Al

B2

B1

Bl

B3

B

C1

Al

Dl

A

D3

Dirigenti

Dirigenti

 

Articolo 6

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l’Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento

Articolo 7

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l’assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro 10 giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 3.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

TABELLA A
Criteri di priorità per l’individuazione del personale da trasferire

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

PUNTEGGIO

Dipendente con anzianità di servizio Inferiore o uguale a 10 anni

0

Dipendente che abbia già conseguito 40 anni di anzianità di servizio

0

Dipendente con anzianità di servizio Superiore o uguale a 10 anni inferiore a 20 anni

2 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per fa differenza di anzianità del dipendente e l’anzianità di 10 anni

Dipendente con anzianità di servizio Superiore o uguale a 20 anni

4 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza di anzianità del dipendente e l’anzianità di 20 anni

CARICHI DI FAMIGLIA

PUNTEGGIO

Dipendente con 5 persone più persone a carico ai fini fiscali

4

Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali

3

Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali

2,5

Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali

2

Dipendente con i persona a carico ai fini fiscali

1,5

Dipendente con nessuna persona a carico ai finì fiscali

0

ETA’ ANAGRAFIGA

PUNTEGGIO

Dipendente con età anagrafica inferiore ai 25 anni o dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità di servizio

0

Dipendente con età anagrafica superiore ai 25 anni

1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza d’età del dipendente e l’età di 25 anni

 

La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento è predisposta, sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella A.

I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. l04/92 hanno diritto di precedenza.

La graduatoria del personale che ha optato per la permanenza nell’Ente è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti partendo dal punteggio più basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 104/92 seguono in graduatoria gli altri dipendenti.

CRITERIO CONCLUSIVO

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica