SCHEMA DI DPCM RECANTE CRITERI DI RIPARTO E RIPARTI TRA LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE INDIVIDUATE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che prevede: "Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili di competenza del Ministero dell’interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n.59 del 1997;

VISTO l’accordo sancito nella Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in data…

SENTITA l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’art.5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;

SENTITI il Ministro dell’interno il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

Art. l
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni dei beni e delle risorse finanziane, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili di competenza del Ministero dell’interno.

Art. 2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Le risorse finanziarie, individuate dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferire alle regioni, pari a lire 4.200 milioni, sono ripartite tra le singole regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, così come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto, e tenendo conto della necessità di garantire a ciascuna regione una base finanziaria idonea ad esercitare le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili nonché delle tipologie di intervento cui sono destinate le risorse medesime.

2. Il contingente di 557 unità di personale, individuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; da trasferire alle regioni, è ripartito tra le regioni in base al numero degli assistiti, relativo ad ogni regione, con riferimento al mese di ottobre 1999, così come indicato nella tabella A), allegata al presente decreto.

Articolo 4
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

ALLEGATI

ALLEGATO A