Schema di DPCM recante criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse umane individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs.n.112/98 in materia di incentivi alle imprese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che prevede:

"Con le modalitā previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano giā attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2000 recante "Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l’anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19,30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivitā inerenti l’attuazione della legge n.59 del 1997;

VISTO l’accordo sancito nella Conferenza unificata Stato, regioni, cittā ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 in data...;

SENTITA l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell’art.5 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;

SENTITI il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministro del commercio con l’estero, il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA

Art. 1
(Ambito operativo)

1. Il presente decreto provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse umane per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di incentivi alle imprese, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 recante "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

Art .2
(Riparto delle risorse tra le regioni)

1. Il contingente di 26 unitā di personale da trasferire alle regioni, individuato dall’articolo 4, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, č ripartito tra le stesse in proporzione alle percentuali di riparto indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2000, garantendo in ogni caso almeno una unitā di personale, indipendentemente dal livello di appartenenza, ad ogni regione o provincia autonoma, secondo quanto indicato nella tabella "A", allegata al presente decreto.

Art. 3
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le risorse destinate alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella "A", allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalitā previste nei rispettivi statuti.

ALLEGATI

ALLEGATO A