IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, commi 2 e 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l’articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con regolamento, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell’istituto per il credito sportivo anche garantendo un’adeguata presenza nell’organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ......;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento

ART. 1
Natura giuridica

1. L'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto" ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza

ART. 2
Finalità e statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo

1. L'istituto eroga, a favore di enti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3, con la gestione dei fondi di cui all’articolo 10 e con l'emissione di obbligazioni a norma dell’articolo 6, comma 3.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto 1egislativo 31 marzo l99S, n. 112, dell’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e dell’articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

3. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, è adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione l’istituto provvede all’adozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data ai entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 3
Patrimonio

1. Il patrimonio dell’istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato "CONI":

b) dal fondo patrimoniale di cui dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

c) dalle riserve.

ART. 4
Qrgani

1. Sono organi dell’Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.

2. Per la nomina agli organi dell’istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo I settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.

ART. 5
Presidenze

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell’istituto.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l’ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest’ultimo.

ART. 6
Consiglio di Amministrazione

1. il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto:

b) da due membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali:

c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

d) da un membro designato dal Ministro delle finanze:

e) da tre membri designati dal CONI:

f) da tre membri designati dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed autonomie locali:

g) da un membro designato d’intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.

3. Al consiglio di amministrazione spetta l’amministrazione dell’istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

a) adozione dello statuto.

b) approvazione del bilancio:

c) ripartizione degli utili:

d) emissione di obbligazioni, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, fatte salve le obbligazioni già emesse alla data del presente regolamento:

e) compravendita di immobili e partecipazioni in società:

f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico:

g) approvazione del regolamento organico de! personale:

4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione dell'istituto costituisca un Comitato esecutivo per l’esercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 2.

ART. 7
Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è composto:

a) dal presidente e da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica:

b) da un membro designato dal Ministro delle finanze:

c) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali:

d) da un membro designato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni ed autonomie locali:

e) da due membri supplenti designati, rispettivamente, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno da gli altri partecipanti al fondo di dotazione.

2. Il collegio sindacale resta in carica 4 anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle società finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ART. 8
Direttore generale

1. il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell’Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ART. 9
Bilancio e utili

1. L’esercizio finanziario dell’istituto ha durata corrispondente all'anno solare.

2. Il bilancia è redatto dal direttore generale ed è approvato, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, è depositato presso la sede dell’istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua approvazione.

3. Il bilancio dell’istituto è redatto in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all’ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione: la restante quota, può essere destinata dal consiglio di amministrazione ad altre finalità.

ART. 10
Fondo per la concessione dei contributi in conto interessi

1. La titolarità del fondo per la concessione dei contributi in conto interessi, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, è attribuita allo Stato.

2. Il fondo è alimentato:

a) dai versamenti, da parte del CONI, dell’aliquota dell’uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295:

b) dai versamenti, da parte del CONI, dell’aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50:

c) agli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24dicembre 1957, n. 1295:

d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.

3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l’Istituto con separata contabilità e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.

ART. 1l
Disposizioni transitorie e finali

1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:

a) ad altri partecipanti al fondo:

b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli onorari notarili sudi atti e contratti relativi ai mutui concessi dall’istituto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.